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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est)
Dott.ssa Claudia De Santi Giudice
Dott.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1571/2019 riservata in decisione con termini dal 17.6.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A (C.F. , con con gli Avv.ti Domenico Rosso e Parte_1 C.F._1 proc Ricorrente
E (C.F. , con l'Avv. Domenico Barillari Controparte_1 C.F._2
Resistente
Nonché PM – sede: intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2019, - premesso di aver contratto Parte_1 in data 7.7.2013 matrimonio concordatario con il resistente, unione dalla quale nascevano due figlie Per_ gemelle ( e , n. il 3.6.2016) - chiedeva pronunciarsi la separazione per i motivi di Per_2 cui al ricorso nonché regolamentarsi i rapporti personali ed economici fra padre-figlie, essendo ella autosufficiente. Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, tuttavia contestando le restanti domande, proponendo la propria versione delle dinamiche familiari e dell'origine della crisi coniugale (instaurazione di una relazione extraconiugale da parte della moglie e subite violenze a causa delle quali fu costretto a lasciare la casa coniugale) sulla cui scorta instava per l'addebito della separazione alla ricorrente nonché una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno e dei rapporti economici. Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva ordinanza interinale con cui Pag. 1 a 5 autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente con la madre, alla quale, per l'effetto, assegnava la casa coniugale;
regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 450,00, oltre rivalutazione annuale, indi rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore. La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante assunzione di prove orali ( cfr. ord. ammissiva dep. l'8.12.2021 - escussione all'ud. 21.6.2022 e 21.2.2023). La causa subiva vari rinvii per tentare una bonaria composizione (ud. 3.10.23 - 18.3.2024 - 10-6.2024); fallito ogni tentativo, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc. in data 17.6.2025. Le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
In rito
Preliminarmente, va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande divisorie, restitutorie, di attribuzione di beni mobili (nella specie divisione/ attribuzione controvalore in danaro dell'automobile Subaru;
restituzione\ divisione dei mobili e suppellettili allocati nella casa coniugale e delle relative chiavi ) avanzate nel presente giudizio poiché esulano dalla materia relativa alla causa di separazione, non cumulabili nella presente sede, attesa la specificità del rito (ex multis cfr. Cass. Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638 del 2004; Sentenza n. 11828 del 21/05/2009 ; Sez. 1, Sen. n. 26158 del 06/12/2006)
Nel merito
1. Sulla domanda di separazione
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e, pertanto va accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di una situazione di contrasto e grave conflittualità che ha reso, di fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, irrimediabilmente interrotta a far data dall'agosto 2019, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
In particolare, la gravità delle reciproche accuse;
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. Sull'addebito alla ricorrente
Il ha dedotto che la causa della irreversibilità della crisi coniugale è da CP_1 ricondursi alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, la cui scoperta e conclamazione (avvenuta a suo dire a seguito della confessione della moglie) minava il rapporto fino alla definitiva rottura, avvenuta il 21.82019, in conseguenza di una furiosa lite, esitata in aggressione e percosse da parte della ai suoi danni, nel corso della quale Pt_1 riportava plurime ferite e contusioni tanto da doversi recare al pronto soccorso, successivamente sporgere formale denuncia-querela e a non far più rientro nella casa coniugale, circostanza questa che segnava l'acme di una serie di condotte trascuranti e
Pag. 2 a 5 inosservanti i doveri familiari tenute dalle moglie nei confronti della famiglia, della casa, delle figlie e che già avevano incrinato il ménage familiare.
La ricorrente, nel respingere la domanda di addebito, fornisce una diversa ricostruzione delle dinamiche familiari e delle cause di irreversibilità della crisi coniugale, quali frequenti liti e l'opprimente gelosia del nonché una differente prospettazione CP_1 dell'unico episodio di aggressione intrafamiliare dedotto da ambo le parti, verificatosi il 21.8.2019, che ha segnato la definitiva rottura della convivenza dei coniugi.
Osserva il Collegio come già i rispettivi atti introduttivi tratteggino una relazione coniugale affatto serena, al cui apice si è posto l'episodio di violenza del 21.8.2019, subito dal marito nel corso di una accesa discussione con la moglie.
A sostegno di quanto dedotto, il resistente ha prodotto la denuncia-querela relativa al patito episodio di aggressione confortati dai relativi referti medici ( P.O. di Serra San Bruno del 21.8.2019 attestante per il contusioni multiple ginocchio sx e dx, contusione escoriata CP_1 gamba sx, cervicalgia postraumatica, escoriazioni, lesioni da morso gomito dx, avambraccio emitorace dx, contusione regione mandibolare sn e regione testicolare, con prognosi di gg 10); querele presso la stazione CC di Serra San Bruno del 21.8.2019; successivo certificato del 30.8.2019 ed allegati fotografici ritraenti il con evidenti segni di contusioni ed CP_1 ematomi.
Tale versione, trova ulteriormente riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio: così il teste “non ho visto l'aggressione ma io e la mia Testimone_1 compagna siamo stati avvisati da lui di quanto occorso e lo abbiamo raggiunto dai CC a Serra San Bruno;
ho notato che aveva evidenti ferite da morsi sugli avambracci e petto;
non è più rientrato a casa”; parimenti la teste “non ho visto l'aggressione ma io e il mio compagno Testimone_2 siamo andati in caserma dei CC a Serra San Bruno;
ho notato che aveva evidenti ferite sanguinanti da morsi sugli avambracci e torace;
poi con l'ambulanza è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Serra. Non è più rientrato a casa, non poteva avvicinarsi perché la moglie e i suoi genitori lo respingevano e chiamavano i CC, tanto che per prendere alcuni effetti personali dovette farsi accompagnare dai CC”; ed infine la teste sul cap S: l'ho appreso perché mi Tes_3 chiamarono i carabinieri e quando sono arrivata in Caserma ho visto mio figlio pieno di ferite, sangue, morsi.
A parere del Collegio, la lettura coordinata delle risultanze testé sunteggiate conferisce particolare attendibilità al narrato del resistente, dovendosi ritenere che detto unico episodio di violenza perpetrato dalla moglie – cui pertanto va addebitata la separazione - abbia rappresentato il punto di non ritorno nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza.
Anche un solo episodio di non lieve violenza consumato – in questo caso - dalla moglie ai danni del marito giustifica la pronuncia di addebito, e ciò anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito poiché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle;
invero “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante
Pag. 3 a 5 anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. n. 7388 del 22/03/2017; Sez. I, 10/12/2018 n. 31901; 24/10/2022 n. 31351 secondo cui “un comportamento violento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”).
La versione con cui la ricorrente ha inteso contrastare tale assunto (vittima e non artefice dell'aggressione da parte del marito nella medesima occasione del 21.8.20219 per la quale ha pure presentato denuncia-querela molto dopo i fatti: 25.10.2019), è rimasta tuttavia sprovvista di adeguato riscontro probatorio.
Per completezza, va aggiunto che l'istruttoria ha consentito di ritenere fondato anche l'ulteriore motivo di addebito, consistente nella infedeltà coniugale della moglie, per aver ella instaurato ed intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
I testi di parte resistente hanno confermato di aver visto la in varie occasioni, CP_1 in atteggiamenti affettuosi ed intimi con tale;
più precisamente il teste Per_3 [...] ha affermato di aver visto “solo un giorno di luglio 2019 a Serra San Bruno Testimone_4
(ove era ritornata per studiare, a suo dire), quando la che doveva venire con me (salito Pt_1 appositamente) per portarla alla casa del mare ( dove stava male una delle bambine, CP_2 invece l'ho colta che entrava nella macchina di che salutava molto affettuosamente;
Persona_4 sono intervenuto rimproverandola. … Capo J) è vero, li ho visti più volte, non ricordo se fosse maggio 209 ma sicuramente nel 2019 essendo oramai la cosa di dominio pubblico”;
Parimenti, la teste vero, l'ho vista personalmente molte volte uscire dalla Tes_5 palestra indicata e mettersi in macchina con che conosco di vista. Per_3
In ordine a tali dichiarazioni ritiene il Collegio che possa essere attribuito elevato grado di attendibilità poiché non presentano dubbi intrinseci di genuinità; né dubbi possono sorgere in ragione degli stretti legami di parentela tra testi e parti essendo normale che, in riferimento a situazioni e circostanze relative alla vita familiare e di coppia, siano proprio le persone più vicine, spesso parenti, ad esserne a conoscenza e che quindi siano, poi, gli unici a poter testimoniare in merito alle stesse.
Posta la piena condivisibilità della decisione del G.I. reiettiva dei mezzi istruttori in quanto i capitoli di prova sul punto sono del tutto generici, privi di chiari e precisi riferimenti temporali, conclusivamente, la ricorrente non ha fornito assorbente prova della riconducibilità eziologica della crisi familiare ad altre cause ovvero della preesistenza della crisi coniugale onde poter inferire che la relazione extraconiugale da lei intrapresa si ponga come mero effetto e conseguenza della intollerabilità della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074).
La separazione va dunque pronunciata con addebito alla ricorrente.
3) Sull'affidamento, collocamento, calendario di visita e contributo di mantenimento in favore delle figlie
Incontestato il regime di affidamento condiviso delle figlie, le parti controvertono in ordine al collocamento e al calendario di visita, instando precipuamente il padre nel
Pag. 4 a 5 collocamento paritetico, nel senso di prevedere che le figlie possano permanere e pernottare in pari misura presso l'uno o l'altro genitore, cui conseguirebbe l'esclusione del mantenimento indiretto a carico del padre;
per contro la madre insta per la conferma integrale delle statuizioni assunte in fase interinale.
Sul punto il Collegio non ravvisa comprovate e serie ragioni per discostarsi da quanto disciplinato in sede di OP, non essendo stato provato che il “collocamento paritario” sia stato il regime autonomamente adottato dalla coppia, circostanza invero contestata dalla ricorrente, né emergono elementi dai quali inferire che l'attuale collocazione e disciplina del diritto di visita paterno sia disagevole per le figlie o pregiudizievole per l'esplicazione del suo diritto\dovere alla bigenitorialità.
Va pertanto confermata l'OP dep. il 26.2.2020 quanto ad affido condiviso, collocamento delle figlie con la madre e calendario di visita paterno, salvi migliori accordi, nonché nel riconoscimento e determinazione del contributo di mantenimento a carico del padre in € 450,00 mensili - da versare alla ricorrente, in modalità tracciabile entro giorno 5 di ogni mese - oltre rivalutazione monetaria e al rimborso paritario delle spese straordinarie, come da vigente Protocollo tra Tribunale e COA di Vibo Valentia.
4) Sulle spese del giudizio
La natura del giudizio, l' adesione alla domanda principale e la reciproca soccombenza sulle domande accessorie e depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia, ai sensi dell'art 151 comma 2 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e smg – con addebito alla ricorrente;
[...] Parte_2
B) Conferma integralmente l'ordinanza presidenziale del 26.2.2020 quanto ad affidamento, collocamento, modalità e tempi di permanenza padre-figlie e misura del mantenimento;
C) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
GI (Reg. atti del Comune di Serra San Bruno - Anno 2013 Parte II Serie A Atto n. 10);
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serra San Bruno
(VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile);
E) compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in CC da remoto del 5.12.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 5 a 5