Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2025, proposto da ENI Plenitude s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Bertone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Clodio 32 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. pasqualebertone@ordineavvocatiroma.org;
contro
Comune di Aprilia (LT), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Sesselego e Federica Angeli dell’avvocatura municipale, presso i cui uffici è domiciliato in Aprilia, piazza Roma 1 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvmassimosesselego@puntopec.it e avvfederica.angeli@pec.it;
per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 26 maggio 2025 ed assunta al prot. n. 59731 del 27 maggio 2025, inerente ai documenti relativi al rapporto di somministrazione di energia elettrica e gas intercorso tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato il 24 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 31, con cui ENI Plenitude s.r.l. ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto indicato in epigrafe formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 26 maggio 2025 ed assunta al prot. n. 59731 del 27 maggio 2025, inerente ai documenti relativi al rapporto di somministrazione di energia elettrica e gas intercorso tra le parti e l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta;
Vista la citata istanza di ostensione documentale del 27 maggio 2025 che è stata rivolta “ a tutti gli atti e documenti in possesso di codesta amministrazione in relazione al rapporto di fornitura intercorso ed in particolare, in modo esemplificativo e non esaustivo: impegni contabili e di spesa, attestazione della copertura finanziaria, comunicazioni del responsabile del procedimento di spesa, provvedimenti di riconoscimento della spesa, attestazioni relative all'avvenuta prestazione di servizi e relativa protocollazione, nonché, il registro delle fatture, le deliberazioni della giunta comunale, le determine a contrarre ed i contratti di fornitura stipulati tra le parti, nonché fatture, conguagli ricevuti per la fornitura in questione; e comunque ogni altro atto o documento fisico o digitale connesso e/o riferibile alla predetta fornitura, la cui conoscenza risulta necessaria alla mia assistita per curare o difendere i propri interessi giuridici ”;
Considerato che il Comune di Aprilia nella memoria del 12 gennaio 2026 ha eccepito l’infondatezza del ricorso perché l’istanza di accesso formulata dalla società ricorrente non sarebbe stata accoglibile in quanto generica, massiva e dichiaratamente esplorativa, essendo riferita ad un numero indeterminato di documenti non individuati e formati in un arco temporale non delimitato, dei quali non si indica il collegamento con la situazione giuridica fatta valere, si ignora almeno in parte l’esistenza o che, addirittura, dovrebbero essere già in suo possesso per il fatto di averli formati ( i.e. i contratti di fornitura stipulati, le fatture ed i conguagli) ed in quanto la sua evasione richiede l’effettuazione di complesse ricerche;
Considerato che il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l’istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione, posto che l’accesso ai documenti amministrativi deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’amministrazione che la detiene, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, come tale inammissibile ex art. 24, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2025 n. 5302; sez. VII, 28 febbraio 2025 n. 1761; sez. IV, 13 gennaio 2025 n. 179; sez. III, 5 febbraio 2024 n. 1139);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia infondato perché il collegio, pur consapevole dell’esistenza di un precedente teoricamente favorevole alle ragioni della ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. II- bis , 31 ottobre 2025 n. 19083), non lo ritiene estensibile al caso di specie in quanto non sono qui dubbi la legittimazione e l’interesse conoscitivo di ENI Plenitude s.p.a. ed in quanto il gravato silenzio appare legittimo a fronte dell’esistenza di un’istanza di ostensione che, pur astrattamente sorretta da legittimazione ed interesse, è in concreto esplorativa, essendo generica ed oltremodo estesa, venendo riferita a un numero massivo di documenti non meglio individuati – taluni dei quali necessariamente già in possesso della ricorrente – il cui dettagliato reperimento costringerebbe gli uffici a lunghe ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 dicembre 2025 n. 3627; TAR Sardegna, sez. I, 11 dicembre 2025 n. 1158; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 10 novembre 2025 n. 7301);
Ritenuto che, nondimeno, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | LA CA |
IL SEGRETARIO