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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 14/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14887/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190015672025000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato
Resistente: Rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificata il 3 settembre 2024 relativamente all'omesso pagamento di euro 539,60 relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2016.
Con un unico motivo lamenta l'intervenuto superamento del termine perentorio di cui all'art.43 del d.P.R. n.
600 del 1973 e in ogni caso l'intervenuto decorso dei termini di prescrizione richiamando a conforto principi generali tratti dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è costituita Agenzia delle entrate – Riscossione deducendo che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata in data 20 giugno 2023 dal che deriverebbe la rinuncia ad avvalersi della prescrizione in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve infatti ritenersi che, avendo la ricorrente presentato, come da allegato in atti, richiesta di definizione agevolata in data 20/06/2023, alla stessa sia precluso, eccepire, allo stesso tempo, la intervenuta prescrizione.
Pur non risultando specifici precedenti di legittimità sul punto, né in un senso né nell'altro, non può non rilevarsi che, poiché la presentazione dell'istanza è condizionata addirittura all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti (tanto da essere richiesta, nel modello relativo, espressa sottoscrizione in tal senso), dovrebbe ritenersi manifestamente irrazionale che, invece, con riguardo ai giudizi non ancora pendenti al momento dell'istanza, una volta che gli stessi, successivamente all'istanza di definizione, vengano promossi, sia consentito sottrarsi all'azione dell'Erario invocando appunto la prescrizione;
diversamente ragionando,
a fronte di una medesima condotta (ovvero la presentazione, in entrambe le ipotesi, di un'istanza di definizione agevolata) si introdurrebbe un non giustificato trattamento più favorevole esclusivamente derivante dal fatto, esterno alla sfera del contribuente, che la pretesa tributaria non sia stata ancora esercitata e dunque non si sia iniziato alcun giudizio.
Ne consegue dunque, in altri termini, che la presentazione dell'istanza (nella specie intervenuta nel 2023 a termine ormai compiuto) è fatto da reputarsi incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod. civ.
Le spese devono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della questione sottesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate tra le parti.
Roma, 15 dicembre 2025 il Giudice est.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14887/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190015672025000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato
Resistente: Rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificata il 3 settembre 2024 relativamente all'omesso pagamento di euro 539,60 relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2016.
Con un unico motivo lamenta l'intervenuto superamento del termine perentorio di cui all'art.43 del d.P.R. n.
600 del 1973 e in ogni caso l'intervenuto decorso dei termini di prescrizione richiamando a conforto principi generali tratti dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è costituita Agenzia delle entrate – Riscossione deducendo che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata in data 20 giugno 2023 dal che deriverebbe la rinuncia ad avvalersi della prescrizione in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve infatti ritenersi che, avendo la ricorrente presentato, come da allegato in atti, richiesta di definizione agevolata in data 20/06/2023, alla stessa sia precluso, eccepire, allo stesso tempo, la intervenuta prescrizione.
Pur non risultando specifici precedenti di legittimità sul punto, né in un senso né nell'altro, non può non rilevarsi che, poiché la presentazione dell'istanza è condizionata addirittura all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti (tanto da essere richiesta, nel modello relativo, espressa sottoscrizione in tal senso), dovrebbe ritenersi manifestamente irrazionale che, invece, con riguardo ai giudizi non ancora pendenti al momento dell'istanza, una volta che gli stessi, successivamente all'istanza di definizione, vengano promossi, sia consentito sottrarsi all'azione dell'Erario invocando appunto la prescrizione;
diversamente ragionando,
a fronte di una medesima condotta (ovvero la presentazione, in entrambe le ipotesi, di un'istanza di definizione agevolata) si introdurrebbe un non giustificato trattamento più favorevole esclusivamente derivante dal fatto, esterno alla sfera del contribuente, che la pretesa tributaria non sia stata ancora esercitata e dunque non si sia iniziato alcun giudizio.
Ne consegue dunque, in altri termini, che la presentazione dell'istanza (nella specie intervenuta nel 2023 a termine ormai compiuto) è fatto da reputarsi incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod. civ.
Le spese devono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della questione sottesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate tra le parti.
Roma, 15 dicembre 2025 il Giudice est.