Articolo 366 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 366.
(Libri provvisori)


Se in corso di navigazione un libro di bordo e' esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.
Il libro provvisorio e' valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare.
Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952