Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2586/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(CF ) con l'Avv. CIPRIANI SIMONETTA, Parte_1 C.F._1
-parte attrice- contro ora Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. NASCIMBENI GIANCARLO, CP_2 CP_3
(
[...] Controparte_4
-parte convenuta-
E nei confronti di
(C.F. ), Controparte_5 C.F._2
- (C.F. ), Controparte_6 C.F._3
terzi chiamati in causa.
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte attrice “Piaccia al Tribunale di Macerata, contrariis rejectis, i
: in via principale
1)accertare e dichiarare ovvero riconoscere l'avvenuto pagamento, anche ai sensi dell'art.
118 d.lgs .
209/2005, tramite l'intermediario preposto Controparte_7 Controparte_8
[...]
a (ora , da
[...] Controparte_9 Controparte_2
parte di
1
(cinquantamila//00) a mezzo di assegno n. 217959945-08 per l'acquisto del prodotto “Scelta Dinamica-
Cattolica&Investimento” di cui alle Proposte di Polizza recante n. 00036179 del 29/6/2018 e
n.9014733 del 1/08/2018; 2) accertare e dichiarare ovvero riconoscere altresì che la società convenuta in p del l.r.p.t. (ora già Controparte_2 Controparte_10
– prima ) è responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. dei danni Controparte_9
patrimoniali procurati alla sig.ra in relazione alle Proposte di Polizza de Parte_1
quibus, anche per omessa vigilanza sull'operato dell'Agente intermediario, Controparte_7
preposto dalla stessa Compagnia;
3) dichiarare
[...] Controparte_8
o riconoscere la medesima Compagnia Assicurativa responsabile del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da liquidarsi in via equitativa per il patema d'animo subìto; 4) condannare, per gli effetti, la predetta con sede in 34132 Trieste (TS), Controparte_11
Via Machiavelli n. 4, (già Controparte_12
che aveva sede in 37126 Verona (VR), Lungadige Cangrande
[...]
n. 16, cod. fisc. e p.i. ) in p.l.r.p.t. a pagare alla sig.ra la somma P.IVA_2 Parte_1 di € 50.000,00 (cinquantamila//00) a titolo di danno patrimoniale, e altra somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale, o condannarla alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal pagamento del 28/6/2018 o dalla domanda all'effettivo soddisfo, e a rivalutazione monetaria come per legge.
5) Rigettare in ogni caso tutte le domande di merito principali e subordinate della convenuta
(già e prima Controparte_2 Controparte_13 [...]
) nei confronti di parte attrice per essere infondate in fatto e diritto, ivi compresa, CP_9
in primis, la domanda avversaria spiegata per presunto fatto colposo dell'attrice ex art. 1227
c.c. co. II e I, essendo esso insussistente. 6) Dichiarare comunque la Compagnia Assicurativa convenuta ad essere tenuta al suddetto pagamento quanto meno in via solidale con i terzi chiamati e per l'effetto condannare (già Controparte_2 [...]
) in p.l.r.p.t., in solido con Controparte_14 Controparte_7
e, se del caso, con , al pagamento a parte attrice delle somme richieste nella Controparte_6
superiore domanda n. 4). 7) In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, accertare e dichiarare l'avvenuta conclusione del contratto
“Scelta Dinamica- Cattolica&Investimento” di cui alle Proposte di Polizza del 29/6/2018 e n.
9014733 tra la sig.ra e la (già Parte_1 Controparte_11 [...]
– poi in p. del l.r.p.t., stante l'avvenuto pagamento Controparte_12 CP_2
ai sensi dell'art. 118 del dlgs 209/2005, e, per l'effetto, ordinare alla predetta Assicurazione
2 convenuta di consegnare all'attrice ilrelativo certificato (e/o lettera di Parte_1
conferma) e/o condannare la medesima Controparte_15
(già ), in p. del Controparte_12 CP_12 CP_9
l.r.p.t., a corrispondere alla scadenza (ovvero in caso di decesso) il capitale rivalutato al tasso di interesse, nonché gli interessi medio tempore maturati e maturandi, secondo quanto stabilito nelle condizioni del contratto ” di cui alle Controparte_16
predette proposte.
8) In ogni caso con vittoria di spese e onorari, compresi quelli relativi al procedimento di mediazione”
Per parte convenuta : accertare e dichiarare, l'inesistenza, o in subordine, l'inefficacia ed in ulteriore subordine la nullità e l'annullabilità ed in ogni caso la non opponibilità a
[...] del presunto contratto assicurativo “ Controparte_17 Parte_2
per cui è causa, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
[...]
- dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo e ragione da parte di Controparte_17 all'attrice in relazione ai fatti indicati in narrativa e per l'effetto rigettare tutte le
[...] domande svolte dall'attrice nei confronti di in quanto Controparte_17
infondate in fatto ed in diritto.
In subordine e nel merito:
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, della Sig.ra e del Signor per i fatti descritti in narrativa e per Controparte_5 Controparte_6
l'effetto dichiarare tenuti esclusivamente i medesimi a rispondere delle richieste di pagamento e delle domande svolte dall'attrice e conseguentemente condannare la Signora CP_5
e il Signor al pagamento e/o alla restituzione di ogni e qualsiasi
[...] Controparte_6
somma dalla stessa eventualmente percepita, oltre ad interessi e al risarcimento del relativo danno;
- accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice ex art. 1227, II comma c.c. per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare le domande dalla stessa svolte o, in subordine, ai sensi dell'art. 1227, I comma e per l'effetto ridurre le richieste dell'attrice nella misura dell'80% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o totale, delle domande dell'attrice nei confronti di e di conseguente condanna a Controparte_17
corrispondere alla medesima somme a qualsiasi titolo, dichiarare la Sig.ra e Controparte_5
il Signor tenuti a garantire, manlevare, e comunque mantenere indenne Controparte_6 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande e Controparte_17
3 per l'effetto, condannare in via esclusiva la Sig.ra e il Signor Controparte_5 Controparte_6
al pagamento delle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
In ogni caso e comunque:
- rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti di Controparte_17
in quanto infondate in fatto e in diritto.
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO evocava in giudizio, dinanzi all'intestato tribunale , la Parte_1 _1
( ora denominata a seguito di atto di fusione per incorporazione
[...] CP_2
del 01.07.2023) chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla sottoscrizione di una polizza tramite l'intermediaria, agente di Controparte_18
, in persona della socia accomandataria quale agente di
[...] Controparte_5
versando a mezzo assegno , una somma di euro 50.000,00 . Controparte_17
Riferiva l'attrice di aver sottoscritto una polizza aderendo alla proposta di acquisto del prodotto “Cattolica&Investimento Scelta Dinamica -Proposta n. 0000036179 (numero identificante l'Agenzia “RA”) in data 29/6/2018.
La proposta veniva sottoposta alla firma di dall'Agenzia di RA Parte_1
, iscritta nella sezione A al numero A000151659 Controparte_8
del RUI con conferimento di incarico agenziale dal 1/7/2008 al 4/9/2019 dalla medesima
. Controparte_19
sottoscriveva il predetto modulo per adesione quale assicurato e contraente, Parte_1
, marito della attrice, come beneficiario in caso di decesso e soggetto ER
pagatore).
Il modulo prescriveva tra le modalità di pagamento l'assegno non trasferibile intestato all'intermediario agente di . Controparte_17
Il pagamento del premio unico di € 50.000,00 avveniva, infatti, a mezzo di assegno bancario tratto su Banca Marche Spa filiale di RA n. 217959945-08 del
28.6.2018, intestato alla e la quale legale rapp.te, firmava Controparte_8 Controparte_7
anche per messa all'incasso del titolo.
La parte attrice dichiarava che la propria famiglia si era affidata già in passato alla agenzia di , avendo sottoscritto con la stessa altri contratti di Controparte_20 Controparte_7
assicurazione, di cui forniva prova documentale .
Riguardo alla sottoscrizione della polizza l'attrice ha fornito anche prova del pagamento avvenuto con assegno bancario, tratto su conto corrente intestato al marito ER
( pagatore) .
4 Il modulo di adesione della proposta di polizza, reca la firma di Controparte_5 nell'apposito spazio dedicato all' agente intermediario come si evince dal documento allegato all'atto di citazione .
Rappresentava, ancora, parte attrice che avendo più volte sollecitato la compagnia per avere notizie sulla propria polizza (infatti la dapprima indicava alle parti che gli interessi CP_5
sarebbero stati liquidati ogni quattro mesi e successivamente rassicurava che per problemi organizzativi gli interessi sarebbero stati accreditati a partire dal secondo anno) veniva successivamente a conoscenza del fatto il modello di adesione non era mai pervenuto agli uffici generali della compagnia assicuratrice .
Da qui l'introduzione del presente giudizio .
La si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_17 pretesa attorea, eccependo l'insussistenza e l'inefficacia ai fini contrattuali, dei moduli prodotti da parte attrice, contestava altresì ogni responsabilità della compagnia ai sensi dell'art
2049 cc per la condotta della dalla quale, comunque in via subordinata chiedeva di CP_5
essere manlevata previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, unitamente al socio
. Controparte_6
Autorizzata la chiamata in causa della e , nessuno si Controparte_7 Controparte_6
costituiva per i terzi chiamati.
In punto di fatto risulta in atti prova documentale della adesione alla proposta di polizza denominata “ Scelta dinamica Cattolica e Investimento , emessa su carta intestata , _1
e compilata con i dati dell'attrice contraente e sottoscritta da , quale Controparte_7
intermediario della compagnia assicuratrice nella parte relativa alla dichiarazione di incasso.
L'importo indicato nel modulo di adesione del 29.06.18, prevede un premio unico di euro
50.000,00 e l'assegno, pure prodotto in atti, emesso dal marito dell'attrice a favore ed incassato da , reca la stessa data di sottoscrizione della Controparte_8
polizza e non vi è dubbio che sia il medesimo dato in pagamento del premio unico previsto dalla polizza , in quanto il numero dell'assegno bancario offerto in atti ed incassato da
, risulta trascritto nel modulo, nello spazio relativo alla descrizione del P_
pagamento .
Risulta pertanto provata la dazione di euro 50.000,00 alla quale intermediario P_
, per l'investimento di cui alla proposta polizza n 36179 denominata _1 _1
e Scelta Dinamica il cui modello non è stato disconosciuto dalla convenuta Parte_2 compagnia d' assicurazione,
Con riguardo alla responsabilità della convenuta , la norma invocata da parte _1
attrice ex art. 2049 c.c., riconosce la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni
5 da fatto illecito commesso dai loro preposti qualora sussista un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze assegnate al preposto e la commissione dell'illecito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità già richiamata da questo Tribunale, ai fini del riconoscimento di tale responsabilità “è necessario e sufficiente provare il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque, il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli” ( si cfr al riguardo Cass., sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19111).
Da quanto sopra osservato, si deduce la sussistenza di una responsabilità del preponente, qualora si evidenzi un nesso di occasionalità necessaria determinata dall'inserimento dell'agente nell'organizzazione aziendale del preponente stesso, tale da ingenerare una situazione di affidamento, nelle incombenze affidate al preposto, anche qualora abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, tale da ritenerlo comunque collegato al preponente, ( si veda a riguardo Cass. 5414/2021).
Ebbene, tornando al caso in valutazione, la UD di , agente Controparte_7
intermediario di operava nei locali recanti l'insegna Controparte_17 [...]
, ha proposto l'adesione ad una polizza su modulo precompilato con dicitura _1
; quale socia accomandataria dell'agenzia di assicurazione _1 Controparte_7
UD, era conosciuta dalla famiglia della che alla stessa si era più volte Parte_1
rivolta per polizze RCA ed altri investimenti.
Tutte le circostanze sopra descritte debbono aver ingenerato un affidamento incolpevole dell'attrice inducendola a contrarre con chi appariva sicuramente legittimato ad impegnare la compagnia, non potendo imputarsi alla alcuna condotta negligente, laddove non Pt_1
risulta provata alcuna consapevolezza dell'attrice, circa la condotta illecita tenuta dal preposto di ovvero dalla , in quella particolare Controparte_17 Controparte_7
occasione. .
Quanto sopra descritto ha contribuito sicuramente a far sì che l'attrice sottoscrivesse la polizza e soprattutto effettuasse il pagamento del premio, pensando di trattare con
[...]
a mezzo del suo intermediario di zona, nonché convinta del buon esito _1
dell'adesione alla proposta, senza avere sospetti che il contratto proposto e sottoscritto da potesse non impegnare direttamente la Compagnia assicuratrice. P_
La infatti, utilizzava la modulistica intestata alla compagnia per farsi consegnare la CP_5 somma apparentemente destinata all'investimento mai perfezionatosi, riguardante un
6 prodotto assicurativo effettivamente esistente, soprattutto si esponeva firmando la _1
modulistica in qualità di agente intermediario nello spazio relativo all'incasso , con ampia descrizione della modalità di pagamento e ricevuta dello stesso, rilasciandone quindi anche quietanza.
Peraltro non è contestato, in atti, che l' incarico e l'attività della fosse di agente della CP_5
e che facesse parte del suo mandato ricevere i pagamenti dei clienti ai Controparte_17
quali era espressamente autorizzata dalla compagnia in ragione del mandato . Tale circostanza veniva confermata dal teste , responsabile dell'area vita della Testimone_1 compagnia all'epoca dei fatti, il quale veniva escusso all'udienza Controparte_17
17.03.23
Dunque l'agenzia di RA UD era una agenzia inserita nel. gruppo assicurativo ed agiva sotto vigilanza e insegna , avendone espresso _1 _1
mandato ed autorizzazione.
Al riguardo l'art. 118 cod. ass. prevede che il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione .
Dalle circostanze e dai fatti sopra rappresentati deve ritenersi fondata la pretesa attorea di risarcimento del danno patrimoniale, nei confronti della convenuta preponente
[...]
, ora , ritenuta indirettamente responsabile, ai sensi dell'art 2049 Controparte_17 CP_2 cc, per l'illecito della quale agente intermediaria, a nulla rilevando che la polizza non CP_5
risultasse pervenuta alla direzione.
Pertanto rimane obbligate alla restituzione della somma di euro Controparte_17
50.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nei confronti di parte attrice, pari all'importo corrisposto a favore di di in data 29.06,.18 per P_ Controparte_7
l'investimento nella polizza “Dinamica e Investimento” della . Controparte_17
Al rimborso di tale somma a titolo di danno patrimoniale emergente , trattandosi di debito di valore, devono riconoscersi gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma corrisposta al momento del verificarsi dell'evento di danno e rivalutata annualmente fino alla data della sentenza , oltre interessi legali fino al soddisfo
Deve rigettarsi la pretesa risarcitoria pure invicata dall'attrice a titolo di danno non patrimoniale nei confronti della , non ravvisandosene i presupposti Controparte_17
dagli elementi probatori offerti in atti .
Alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice liquidate come da dispositivo .
7 Vista la chiamata in garanzia e manleva formulata da parte convenuta nei confronti di
[...]
, quale terza chiamata e autrice del fatto illecito , appare ammissibile e fondata la CP_7
pretesa e deve essere accolta per quanto di ragione, per le somma che la compagnia sia tenuta a corrispondere a titolo di danno e a titolo di spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata decidendo in composizione monocratica sulla domanda proposta da
Parte_1
-dichiara la convenuta , già , responsabile nei CP_2 Controparte_17
confronti di parte attrice per i titoli e le causali in narrativa e per l'effetto :
-condanna , già , in persona del legale rapp.te pro CP_2 Controparte_17
tempore al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'attrice, della somma di euro 50.000,00 oltre interessi al tasso legale calcolati su tale somma come corrisposta dalla data di esborso e via via rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata, dalla sentenza fino al pagamento
Visto l'art.91 cpc, condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 7.500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP. ed esborsi per euro 545,00.
In ragione della domanda formulata dalla convenuta a , già CP_2 [...]
, nei confronti della terza chiamata , condanna Controparte_17 Controparte_7 quest'ultima a rifondere alla convenuta chiamante, le somme che la stessa sia condannata a pagare a parte attrice a titolo di danno interessi e spese di lite.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Macerata il 18.02.25
Il Giudice on.
Silvia Mosconi
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