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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3219/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15306/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259004524228000 TASSA RIFIUTI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1106/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente ricorre nei confronto del Comune di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate IO avverso la intimazione di pagamento n.07120259004524228000 e, per quanto di competenza di codesta
Giurisdizione, la sottesa cartella di pagamento n.07120130134814626000 TARSU
2006-2007-2008-2009 - 2 010, rilevano la mancata notifica di atti prodromici e la conseguente prescrizione.
Gli enti si costituiscono e resistono alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato:
l'agente della riscossione dimostra che la cartella esattoriale n. 07120130134814626000 risulta ritualmente notificata in data 4.4.2014 mediante deposito nella casa comunale, come da relata, avviso deposito e raccomandata informativa per compiuta giacenza. Dopo la notifica della cartella è stata notifica l'intimazione di pagamento n. 07120199003511446000 in data 9.6.2022 mediante deposito nella casa comunale, elenco del 29.06.2022, spedizione avviso elenco del 8.7.2022. Ulteriore atto interruttivo è rappresentato dalla intimazione di pagamento n. 07120219017720188000 notificata in data 3.9.2019 mediante deposito nella casa comunale, elenco del 30.10.2019, spedizione avviso e restituzione al mittente per compiuta giacenza. Come rilevato dal Comune, a parte questa atti di competenza della riscossione, per le disposizioni vigenti per gli anni di imposta non era richiesto specifico atto di accertamento.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrentel pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti, liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15306/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259004524228000 TASSA RIFIUTI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1106/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente ricorre nei confronto del Comune di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate IO avverso la intimazione di pagamento n.07120259004524228000 e, per quanto di competenza di codesta
Giurisdizione, la sottesa cartella di pagamento n.07120130134814626000 TARSU
2006-2007-2008-2009 - 2 010, rilevano la mancata notifica di atti prodromici e la conseguente prescrizione.
Gli enti si costituiscono e resistono alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato:
l'agente della riscossione dimostra che la cartella esattoriale n. 07120130134814626000 risulta ritualmente notificata in data 4.4.2014 mediante deposito nella casa comunale, come da relata, avviso deposito e raccomandata informativa per compiuta giacenza. Dopo la notifica della cartella è stata notifica l'intimazione di pagamento n. 07120199003511446000 in data 9.6.2022 mediante deposito nella casa comunale, elenco del 29.06.2022, spedizione avviso elenco del 8.7.2022. Ulteriore atto interruttivo è rappresentato dalla intimazione di pagamento n. 07120219017720188000 notificata in data 3.9.2019 mediante deposito nella casa comunale, elenco del 30.10.2019, spedizione avviso e restituzione al mittente per compiuta giacenza. Come rilevato dal Comune, a parte questa atti di competenza della riscossione, per le disposizioni vigenti per gli anni di imposta non era richiesto specifico atto di accertamento.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrentel pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti, liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge.