TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7894 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 41844/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 da
Parte 1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]& 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE
ATTORE
e ato in ALBANIA il 15/12/1971 CP 1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21.12.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Pronunciare la separazione dei Sigg. Parte 1 e CP 1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
La Sig.ra Pt 1 che da tempo ha fissato altrove la propria residenza (vedasi supra), considerata l'irreperibilità del consorte, nulla ha da chiedergli.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e CP 1 anno contratto matrimonio con rito civile n MILANO
il 21/06/2004(anno 2004 atto n. 0955 reg. 01 parte 1 serie );
Dal matrimonio non sono nati figli
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi essendo la vita matrimoniale divenuta improseguibile anche per effetto dell'allontanamento da casa del convenuto. La ricorrente non svolgeva ulteriori domande
Parte convenuta a cui il ricorso veniva notificato ex art. 143 c.p.c. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1.10.2025, nella quale compariva solo la ricorrente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati Il Giudice delegato non essendoci ulteriori domande svolte o da istruire domande ha rimesso la causa in decisione.
Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile lett.Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co.,
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugie ivi risiedendovi ancora parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. La stessa ricorrente sentita dal Giudice Delegato all'udienza del 1.10.2025 ha dichiarato "Faccio presente che poco meno di un anno dal matrimonio mio marito se ne è andato e non ha dato più notizie di sé. Ho perso di lui ogni traccia. Non so dire dove viva e cosa faccia. Mio marito durante il matrimonio, sino a quando è stato con me, faceva il muratore. Io lavoro e sono economicamente autosufficiente. Insisto nella domanda di separazione"
Non vi sono altre domande sulle quali il Collegio debba statuire dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio e considerata la contumacia del convenuto le sese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
41844 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 che hanno contratto matrimonio a MILANO il 21/06/2004, atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di MILANO, anno 2004 atto 0955 registro 01, parte I Serie;
2. Dichiara riripetili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 da
Parte 1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]& 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. LAZAR GIORGIO GIUSEPPE
ATTORE
e ato in ALBANIA il 15/12/1971 CP 1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21.12.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Pronunciare la separazione dei Sigg. Parte 1 e CP 1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
La Sig.ra Pt 1 che da tempo ha fissato altrove la propria residenza (vedasi supra), considerata l'irreperibilità del consorte, nulla ha da chiedergli.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e CP 1 anno contratto matrimonio con rito civile n MILANO
il 21/06/2004(anno 2004 atto n. 0955 reg. 01 parte 1 serie );
Dal matrimonio non sono nati figli
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi essendo la vita matrimoniale divenuta improseguibile anche per effetto dell'allontanamento da casa del convenuto. La ricorrente non svolgeva ulteriori domande
Parte convenuta a cui il ricorso veniva notificato ex art. 143 c.p.c. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1.10.2025, nella quale compariva solo la ricorrente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati Il Giudice delegato non essendoci ulteriori domande svolte o da istruire domande ha rimesso la causa in decisione.
Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile lett.Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co.,
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugie ivi risiedendovi ancora parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. La stessa ricorrente sentita dal Giudice Delegato all'udienza del 1.10.2025 ha dichiarato "Faccio presente che poco meno di un anno dal matrimonio mio marito se ne è andato e non ha dato più notizie di sé. Ho perso di lui ogni traccia. Non so dire dove viva e cosa faccia. Mio marito durante il matrimonio, sino a quando è stato con me, faceva il muratore. Io lavoro e sono economicamente autosufficiente. Insisto nella domanda di separazione"
Non vi sono altre domande sulle quali il Collegio debba statuire dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio e considerata la contumacia del convenuto le sese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
41844 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 che hanno contratto matrimonio a MILANO il 21/06/2004, atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di MILANO, anno 2004 atto 0955 registro 01, parte I Serie;
2. Dichiara riripetili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai