Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito come segue:
"Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'articolo 3, primo comma.
L'obbligo previsto dall'articolo 3, secondo comma, compete al presidente pro tempore dell'ente o associazione nautica".
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito come segue:
"Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'articolo 3, primo comma.
L'obbligo previsto dall'articolo 3, secondo comma, compete al presidente pro tempore dell'ente o associazione nautica".