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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr. Ludovico Sburlati Giudice dr.ssa Marisa Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile Nrg 5608/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano, via Serbelloni 1, presso lo studio Parte_1
degli avv. Concetta Vitale e Andrea Vitale, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice contro
, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Torino, via Cavalli 38, presso lo studio dell'avv. Elena Alfero, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta
Oggetto: appalto pubblico di rilevanza comunitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'
[...]
- e l'eccessiva onerosità sopravvenuta, anche per Controparte_2 superamento del quinto d'obbligo e, per l'effetto,
pagina 1 di 9 - dichiarare la risoluzione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio di Ristorazione
Ospedaliera ed , con condanna dell' Parte_2 Controparte_1
ed al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
relativi ai maggiori costi sostenuti e sostenendi, per le ragioni esposte in fatto, così come
[...] documentalmente provate e provande, che si indicano, complessivamente, in € 1.572.083,84
(di cui € 116.142,74 per riduzione pasti, € 64.363,79 per costi Covid-19, € 101.430,00 per trasporti e lavaggi, € 66.348,10 per materiale monouso, € 74.635,98 per incidenza della diminuzione dei pasti sul costo dei trasporti, € 1.085.961,96 per aumento del costo delle derrate ed € 63.201,27, per maggior costo delle utenze) più IVA, alle date di calcolo esposte e documentate in atti (dal 01.07.22 al 31.08.23), oltre interessi di mora al tasso di cui al D.
Lgs. n. 192/12 od in quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
-Spese legali rifuse.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-in via pregiudiziale in rito, con riferimento alle pretese risarcitorie relative ai costi Covid-19 di cui al punto II.1 e all'aumento del costo delle derrate e delle utenze, di cui alle lettere K) e L) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, indicando la giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133, co. 1, let. e), n. 2), d.lgs.
50/2016.
-Nel merito, rigettare la domanda di risoluzione contrattuale e di condanna proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2
perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata sia sotto il profilo
[...] sia dell'an che del quantum debeatur, e per l'effetto mandare assolta l dalle pretese CP_1
tutte attoree.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande attoree, proposte con riferimento all'appalto concernente il servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale, così come modificate nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., hanno ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento contrattuale della convenuta nonché di eccessiva onerosità sopravvenuta, anche per superamento del quinto d'obbligo, e per l'effetto la risoluzione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio di Ristorazione, con condanna al pagamento di € 1.572.083,84 (oltre Iva e interessi) “di cui € 116.142,74 per riduzione pasti, € 64.363,79 per costi Covid-19, €
pagina 2 di 9 101.430,00 per trasporti e lavaggi, € 66.348,10 per materiale monouso, € 74.635,98 per incidenza della diminuzione dei pasti sul costo dei trasporti, € 1.085.961,96 per aumento del costo delle derrate ed € 63.201,27, per maggior costo delle utenze”.
2.Costituendosi in giudizio, l , in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione;
CP_1
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le richieste avversarie.
3.L'eccezione preliminare va rigettata, in quanto la presente controversia non concerne la
“clausola di revisione del prezzo” ex art. 133 c. 1 lett. e) n. 2 D. L.vo 104/2010, quanto piuttosto la fase esecutiva del contratto, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione ordinaria
(Cass. Sez. Un. 4425/2007). Invero, le prospettazioni attoree sono volte alla risoluzione del vincolo negoziale, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, mentre non è stata formulata alcuna istanza funzionale all'ottenimento di un'ulteriore revisione dei prezzi, già ottenuta a far data dal 01.10.2022 e successivamente rinnovata. Anzi, le doglianze di parte attrice sul punto si concentrano, come approfondito nel corso della presente trattazione, sull'impatto negativo degli incrementi inflazionali rispetto ai ricavi effettivamente raggiunti, significativamente inferiori rispetto a quelli presunti in sede di offerta economica, nonostante la modifica revisionale intervenuta, conformemente agli atti di gara. Di talché, non entra in gioco alcuna posizione di potere che comporti valutazioni discrezionali in capo alla P.A. committente circa ulteriori revisioni di prezzi, già compiutamente eseguite e non contestate (p.
10 memoria replica att.).
4. Passando al merito, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è infondata poiché, conformemente a quanto già deciso sul punto da due specifici precedenti di questo
Tribunale, che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp. (Nrg.
23700/2021 e Nrg. 21355/2022), non emerge, dagli atti di gara, alcun obbligo relativo all'acquisto di determinati quantitativi di pasti in capo alla P.A. committente.
A tal proposito, possono citarsi l'art. 2 comma 6 della Convenzione del 24.07.2019, il quale recita: “La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni
Pubbliche … all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle
Amministrazioni Pubbliche …” (doc. 1 fasc. att), l'art. 6 del disciplinare di gara: “L'importo massimo sopraindicato non è vincolante…. per le Amministrazioni contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del
pagina 3 di 9 Fornitore” (doc. 1 fasc. conv.) nonché l'art. 5 del capitolato tecnico prestazionale: “L'importo corrisposto da ogni singola Amministrazione Contraente sarà calcolato in funzione del servizio e in rapporto al numero di colazioni, pasti e pasti-ridotti ordinati e prodotti giornalmente sulla base dell'effettivo fabbisogno delle amministrazioni.”(doc. 2 fasc. conv).
Ne consegue che le quantificazioni precedenti agli ordinativi di fornitura, contenute in particolare nell' “Atto di Regolamentazione del Servizio” (doc. 3 fasc. att.), rappresentano una mera stima dell'effettivo fabbisogno, compiutamente identificato nei successivi contratti al ricorrere delle reali necessità dell' , purché nell'ambito dell'importo massimo Controparte_1 fissato per ciascun lotto. Devono, pertanto, rigettarsi le pretese economiche, pari ad €
116.142,74 quali “perdite di recupero investimenti/costo attrezzature e manutenzioni” (p.5 comparsa conclusionale att.).
5. Per quanto l'asserita violazione di un quantitativo predeterminato rappresenti, secondo le prospettazioni attoree, il più grave profilo di inadempimento, residuano ulteriori inadempienze che la pone alla base della richiesta di risoluzione. Pt_1
La prima doglianza concerne i cd. “costi Covid-19”, posto che sussiste in capo alla committente pubblica l'obbligo di riconoscere rimborsi economici a fronte dei costi sopportati dall'impresa erogatrice del servizio, in ottemperanza alle misure straordinarie imposte nell'ottica di contrasto e contenimento dell'emergenza pandemica, conformemente a quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1022 del 25.11.2020 (doc. 9 fasc. att). Posto che tale esigenza ha interessato anche il settore della ristorazione collettiva, i costi che ne sono originati impongono l'adozione di forme adeguate di ristoro.
Al riguardo, giova, peraltro, ricordare come la Suprema Corte insegni che il livello di specificità di contestazione deve essere proporzionale a quello di allegazione, nel senso che più è specifica l'allegazione, più deve essere specifica la contestazione (Cass. 8933/2009), mentre, se l'allegazione è più generica, è sufficiente una più generica contestazione (Cass.
21075/2016).
In applicazione di questi principi, nella specie risultano provati dall'attrice i costi sostenuti per la fornitura di mascherine e gel disinfettante, tenuto conto della specificità delle tabelle fornite dalla (doc. 10,11 e 13 fasc. att.), in cui, per ogni ospedale, sono indicati il numero Pt_1
di pezzi o di litri forniti e il relativo costo. A fronte di tale allegazione, parte convenuta si limita a contestare l'acquisto e l'utilizzo di mascherine a partire dal mese di maggio 2023, in ragione dell'ordinanza del Ministero della Salute con cui tale obbligo veniva attenuato al ricorrere di specifiche fragilità. Ciononostante, l'acquisto di tali beni anche nel periodo contestato è stato pagina 4 di 9 ampiamente provato dalle fatture prodotte (doc. n.38 e 39 fasc. att), nonché confermato dai testi , e interrogati sul punto in sede di escussione testimoniale, Tes_1 Tes_2 Tes_3 sicché nessun dubbio residua circa l'obbligo di rimborso, pari ad € 3.183,85. In merito al costo del gel, la contestazione dell'Azienda Sanitaria risulta generica e del tutto priva di pregnanza probatoria. A ciò si aggiungono le fatture di acquisto del detto bene in riferimento all'intero periodo in esame (doc. da 36 a 39 fasc. att.), nonché le conferme fornite dai testi e Tes_1
circa il numero di lavoratori impiegati e le modalità di utilizzo del disinfettante, in Tes_3 rapporto ai litri consumati per plesso. Sicché viene nuovamente riconosciuto il rimborso di €
3.580,08, così come richiesto.
Generiche sono, invece, le allegazioni attoree relative al cd. “tempo gel”, poiché nonostante le citate tabelle non si comprende quale sia il costo rimborsabile all'operatore economico, posto che il tempo necessario alle operazioni di disinfezione non stravolge lo svolgimento delle mansioni ordinarie, considerato, peraltro, che trattasi di rapporto di lavoro non commisurato alla quantità di beni prodotti quanto alla durata delle prestazioni lavorative complessive.
Circa la voce “sanificazione locali”, la ha allegato precisamente, nelle tabelle testé Pt_1
indicate (doc. 10,11 e 13 fasc. att.), il calcolo utilizzato per la quantificazione del costo generato dal tempo dedicato alla sanificazione dei locali, indicando i nominativi degli addetti al servizio (doc. 40 fasc. att.), l'incremento orario giornaliero generato dal servizio in relazione a ciascun presidio, nonché il costo orario imputato, pari ad € 18,91, conformemente al CCNL di riferimento. Dette circostanze sono state confermate dai testi e e Tes_3 Tes_1 Tes_2
quindi, a fronte di una contestazione non puntuale di controparte, devono ritenersi provate, con il riconoscimento a favore dell'impresa contraente di € 31.292,89, come richiesto.
Circa la domanda di rimborsi a fronte dei costi sostenuti per l'acquisto di materiale monouso, occorre distinguere tra i plessi ove l'utilizzo di tali beni sia stato imposto dai protocolli anti contagio rispetto a quelli in cui l'adozione del detto materiale sia dipeso, invece, dal ritardo nel perdurare della fase transitoria, di cui si tratterà nel prosieguo.
Giacché i presidi di ZO e UO sono stati adibiti, sin dal principio, alla cura esclusiva di malati Covid-19, l'utilizzo di stoviglie monouso per ciascun pasto si è reso necessario in ottemperanza ai rigidi protocolli ivi adottati. Nessuna contestazione sul punto viene formulata dalla parte convenuta, sicché i costi quantificati dalla che vengono, altresì, provati Pt_1
tramite la produzione di fatture (doc. 46, 47, 48 e 49 fasc. att) nonché confermati dai testi escussi, si intendono provati.
pagina 5 di 9 Per quanto concerne il plesso di parte attrice ha imputato l'utilizzo dei beni CP_1
monouso tanto alle restrizioni da Covid-19, quanto alle lungaggini nella fase transitoria, ma essendoci contestazione solo in riferimento a quest'ultimo profilo, deve ritenersi provata la spesa secondo la prima giustificazione, per le medesime ragioni sopra esposte. CP_ Di converso, nulla è dovuto per quanto concerne le spese inerenti al plesso di , posto che la motivazione addotta - “la zona di lavaggio non era utilizzabile” (p. 19 comparsa concl. att) – risulta del tutto generica ed è stata puntualmente contestata sul punto da controparte.
Ne consegue che la spesa rimborsabile all'attrice a fronte dell'acquisto di materiale monouso ammonta ad € 60.315,50 (ossia € 66.348,10 - € 6.032,60).
Ciononostante, il riconoscimento di forme di ristoro economiche a favore dell'impresa contraente non porta all'accoglimento della domanda di risoluzione formulata, posto che del tutto carente risulta la prospettazione attorea circa la gravità dell'inadempimento, tanto sotto il profilo della sua entità oggettiva rispetto all'equilibrio contrattuale, quanto in relazione all'interesse del creditore alla prestazione mancata (ex. multis: Cass. civ., Sez. II, 16/06/2015,
n. 12417, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/10/2014, n. 22346).
6. Ulteriore profilo di inadempimento, su cui si basa la richiesta di risoluzione del contratto, concerne il perdurare della fase transitoria. Si tratta di un'istanza del tutto infondata in quanto non viene provato alcun ritardo da imputarsi all' per l'arco temporale oggetto Controparte_1
del presente giudizio. Sul punto si richiama, innanzitutto, il precedente specifico già summenzionato (Nrg. 23700/2021), ove veniva esclusa la sussistenza di ritardi imputabili all' a far data dal 27.04.2021, circostanza confermata, peraltro, dalla Corte Controparte_1
d'Appello di Torino con sentenza n. 953 del 22/11/2024. Del tutto irrilevante è la ricostruzione che parte attrice offre delle medesime circostanze già spiegate nel precedente giudizio, evidentemente coperte dal giudicato. Peraltro l'impresa contraente non ha fornito alcun elemento nuovo ed ulteriore in grado di fondare una responsabilità di controparte per le lungaggini della fase transitoria in relazione all'orizzonte temporale oggetto della presente vicenda, ossia a partire dal 01.07.2022.
A ciò si aggiunga che dai documenti prodotti dall' emerge come la stessa Controparte_1 abbia prontamente risposto a tutte le richieste di controparte sul punto, compresa l'istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori avanzata dalla stessa (doc. 22, 23 e Pt_1
24 fasc. conv.).
Ne consegue, altresì, il rigetto della richiesta di rimborso per i costi in tal guisa maturati, qualificati in “trasporti” e “lavaggi”, nonché per l'acquisto di materiale monouso in relazione pagina 6 di 9 all'unico plesso di Ciriè, ove l'utilizzo di tali beni non è stato ricondotto al rispetto dei protocolli anti contagio.
7. Va parimenti rigettata la richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, anche per superamento del quinto d'obbligo.
Tra i profili esposti a fondamento della richiesta si esclude, innanzitutto, la rilevanza dell'asserita riduzione dei pasti, nonché la rimborsabilità dei costi derivanti dal ritardo nel perdurare della fase transitoria, richiamati dalla anche a sostegno dell'onerosità Pt_1 sopravvenuta, su cui non si può che confermare quanto testé concluso per l'inadempimento.
Ulteriore profilo su cui è radicata l'istanza di risoluzione concerne l'aumento dei costi e le perdite subite a causa dell'inflazione. Sul punto occorre, preliminarmente, operare un distinguo: le voci qualificate come “trasporti” e “utenze” sono da rigettarsi in quanto i metodi di calcolo utilizzati prendono nuovamente in esame un'indebita diminuzione dei pasti rispetto a quelli preventivati, che si ribadisce essere priva di pregnanza.
Per quanto attiene, invece, alla voce “derrate”, a fronte delle perdite allegate dall'impresa contraente negli scritti difensivi, concretizzatesi nell'incidenza negativa sui ricavi generata dall'inflazione, la ha puntualmente contestato di aver già adottato misure di CP_1 riequilibrio temporaneo dell'assetto economico del rapporto, quali la riduzione delle proposte variabili del piatto del giorno, nonché l'adeguamento dei prezzi contrattuali, con un incremento del 8,9%, pari all'indice percentuale ISTAT FOI su base mensile, con decorrenza dal 01.10.2022 al 01.10.2023, prorogata con Determina del 02.10.2023 per l'anno successivo
(doc. 13, 21 fasc. conv.). Da ciò si ricava la corretta attuazione dell , peraltro Controparte_1
non contestata da controparte, della clausola di revisione prezzi prevista dai documenti di gara, nei limiti ivi indicati.
A ben vedere, la richiesta attorea si basa sull'insufficienza di tali misure a compensare lo squilibrio del sinallagma generato dalle perdite sugli incrementi previsti, proprio a causa di fattori esterni quali l'emergenza epidemiologica e la guerra in Ucraina.
Peraltro, anche a volere considerare l'impatto negativo degli incrementi inflazionali sui ricavi effettivamente raggiunti dalla quale indicatore rilevante per la valutazione Pt_1 dell'eccessiva onerosità, occorre operare una precisazione. L'attrice ha computato un'incidenza dei costi per beni alimentari del 49,65% invece che del 30,19%, come valutato in sede di gara, per ciascun pasto, e lo ha rapportato ai ricavi ottenuti, individuando un costo imprevisto per pasto pari al 19,46%, che corrisponde ad un totale di € 1.085.961,96, senza tener conto dell'incremento del 8,9% già riconosciuto dalla quale revisione prezzi. CP_1
pagina 7 di 9 D'altra parte, a ben vedere, nemmeno adottando l'erronea quantificazione offerta da parte attrice si raggiungerebbe la soglia normativamente richiesta, onde giustificare una pronuncia risolutiva del vincolo negoziale.
A tal proposito può considerarsi quale utile indicatore l'art 106, comma 12, D.Lvo 50/2016, applicabile ratione temporis, che, in astratto, preclude all'appaltatore la risoluzione del contratto laddove le modifiche prestazionali rientrino nel “quinto dell'importo del contratto”.
Cifra evidentemente ben distante rispetto a quella suindicata, posto che il valore dell'appalto in esame è di € 47.181.588,02, al netto dell'opzione di rinnovo (doc. 1 fasc. conv.); non sussistendo alcuna alterazione intollerabile del sinallagma si esclude, pertanto, la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del negozio.
Si precisa, peraltro, che il riferimento al quinto d'obbligo serve in quanto criterio soglia, superato il quale il legislatore ammette variazioni al contratto originario, mentre non rileva, nel caso in esame, quale parametro per misurare l'intervenuta diminuzione di prestazioni, come richiesto da parte attrice, giacché l'applicazione della norma in tal senso presupporrebbe la sussistenza di un obbligo contrattuale inerente a specifici quantitativi, inesistente nel caso in esame.
8. Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude per il rigetto delle istanze di risoluzione, tanto per inadempimento quanto per eccessiva onerosità sopravvenuta, avanzate dalla con conseguente rigetto della domanda di condanna della convenuta al Pt_1
pagamento dei maggiori costi sostenuti, fatta eccezione per il riconoscimento dei costi Covid-
19, nei limiti sopra indicati, complessivamente quantificati in € 98.372,32, oltre IVA e interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo
9. L'entità della condanna e la parziale soccombenza reciproca, complessivamente considerate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite (Cass. Sez. Un.
32061/2022).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta o assorbita, respinge le domande di risoluzione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio di Ristorazione
Ospedaliera ed Aziendale Lotto 4 formulate da parte attrice;
condanna l a corrispondere alla Controparte_1 Controparte_1 la somma di € 98.372,32, oltre IVA e interessi ex D.Lgs n. 231/2002 Parte_1
dal dì del dovuto al saldo;
pagina 8 di 9 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 06.02.2025 secondo la composizione del
Collegio del 17.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE REL.
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta dalla M.o.t dott.ssa Giorgia PINTAUDI.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr. Ludovico Sburlati Giudice dr.ssa Marisa Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile Nrg 5608/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano, via Serbelloni 1, presso lo studio Parte_1
degli avv. Concetta Vitale e Andrea Vitale, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
attrice contro
, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Torino, via Cavalli 38, presso lo studio dell'avv. Elena Alfero, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta
Oggetto: appalto pubblico di rilevanza comunitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'
[...]
- e l'eccessiva onerosità sopravvenuta, anche per Controparte_2 superamento del quinto d'obbligo e, per l'effetto,
pagina 1 di 9 - dichiarare la risoluzione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio di Ristorazione
Ospedaliera ed , con condanna dell' Parte_2 Controparte_1
ed al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
relativi ai maggiori costi sostenuti e sostenendi, per le ragioni esposte in fatto, così come
[...] documentalmente provate e provande, che si indicano, complessivamente, in € 1.572.083,84
(di cui € 116.142,74 per riduzione pasti, € 64.363,79 per costi Covid-19, € 101.430,00 per trasporti e lavaggi, € 66.348,10 per materiale monouso, € 74.635,98 per incidenza della diminuzione dei pasti sul costo dei trasporti, € 1.085.961,96 per aumento del costo delle derrate ed € 63.201,27, per maggior costo delle utenze) più IVA, alle date di calcolo esposte e documentate in atti (dal 01.07.22 al 31.08.23), oltre interessi di mora al tasso di cui al D.
Lgs. n. 192/12 od in quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
-Spese legali rifuse.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
-in via pregiudiziale in rito, con riferimento alle pretese risarcitorie relative ai costi Covid-19 di cui al punto II.1 e all'aumento del costo delle derrate e delle utenze, di cui alle lettere K) e L) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, indicando la giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133, co. 1, let. e), n. 2), d.lgs.
50/2016.
-Nel merito, rigettare la domanda di risoluzione contrattuale e di condanna proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2
perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata sia sotto il profilo
[...] sia dell'an che del quantum debeatur, e per l'effetto mandare assolta l dalle pretese CP_1
tutte attoree.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande attoree, proposte con riferimento all'appalto concernente il servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale, così come modificate nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c., hanno ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento contrattuale della convenuta nonché di eccessiva onerosità sopravvenuta, anche per superamento del quinto d'obbligo, e per l'effetto la risoluzione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio di Ristorazione, con condanna al pagamento di € 1.572.083,84 (oltre Iva e interessi) “di cui € 116.142,74 per riduzione pasti, € 64.363,79 per costi Covid-19, €
pagina 2 di 9 101.430,00 per trasporti e lavaggi, € 66.348,10 per materiale monouso, € 74.635,98 per incidenza della diminuzione dei pasti sul costo dei trasporti, € 1.085.961,96 per aumento del costo delle derrate ed € 63.201,27, per maggior costo delle utenze”.
2.Costituendosi in giudizio, l , in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione;
CP_1
nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le richieste avversarie.
3.L'eccezione preliminare va rigettata, in quanto la presente controversia non concerne la
“clausola di revisione del prezzo” ex art. 133 c. 1 lett. e) n. 2 D. L.vo 104/2010, quanto piuttosto la fase esecutiva del contratto, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione ordinaria
(Cass. Sez. Un. 4425/2007). Invero, le prospettazioni attoree sono volte alla risoluzione del vincolo negoziale, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, mentre non è stata formulata alcuna istanza funzionale all'ottenimento di un'ulteriore revisione dei prezzi, già ottenuta a far data dal 01.10.2022 e successivamente rinnovata. Anzi, le doglianze di parte attrice sul punto si concentrano, come approfondito nel corso della presente trattazione, sull'impatto negativo degli incrementi inflazionali rispetto ai ricavi effettivamente raggiunti, significativamente inferiori rispetto a quelli presunti in sede di offerta economica, nonostante la modifica revisionale intervenuta, conformemente agli atti di gara. Di talché, non entra in gioco alcuna posizione di potere che comporti valutazioni discrezionali in capo alla P.A. committente circa ulteriori revisioni di prezzi, già compiutamente eseguite e non contestate (p.
10 memoria replica att.).
4. Passando al merito, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è infondata poiché, conformemente a quanto già deciso sul punto da due specifici precedenti di questo
Tribunale, che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp. (Nrg.
23700/2021 e Nrg. 21355/2022), non emerge, dagli atti di gara, alcun obbligo relativo all'acquisto di determinati quantitativi di pasti in capo alla P.A. committente.
A tal proposito, possono citarsi l'art. 2 comma 6 della Convenzione del 24.07.2019, il quale recita: “La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni
Pubbliche … all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle
Amministrazioni Pubbliche …” (doc. 1 fasc. att), l'art. 6 del disciplinare di gara: “L'importo massimo sopraindicato non è vincolante…. per le Amministrazioni contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali quantitativi solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte del
pagina 3 di 9 Fornitore” (doc. 1 fasc. conv.) nonché l'art. 5 del capitolato tecnico prestazionale: “L'importo corrisposto da ogni singola Amministrazione Contraente sarà calcolato in funzione del servizio e in rapporto al numero di colazioni, pasti e pasti-ridotti ordinati e prodotti giornalmente sulla base dell'effettivo fabbisogno delle amministrazioni.”(doc. 2 fasc. conv).
Ne consegue che le quantificazioni precedenti agli ordinativi di fornitura, contenute in particolare nell' “Atto di Regolamentazione del Servizio” (doc. 3 fasc. att.), rappresentano una mera stima dell'effettivo fabbisogno, compiutamente identificato nei successivi contratti al ricorrere delle reali necessità dell' , purché nell'ambito dell'importo massimo Controparte_1 fissato per ciascun lotto. Devono, pertanto, rigettarsi le pretese economiche, pari ad €
116.142,74 quali “perdite di recupero investimenti/costo attrezzature e manutenzioni” (p.5 comparsa conclusionale att.).
5. Per quanto l'asserita violazione di un quantitativo predeterminato rappresenti, secondo le prospettazioni attoree, il più grave profilo di inadempimento, residuano ulteriori inadempienze che la pone alla base della richiesta di risoluzione. Pt_1
La prima doglianza concerne i cd. “costi Covid-19”, posto che sussiste in capo alla committente pubblica l'obbligo di riconoscere rimborsi economici a fronte dei costi sopportati dall'impresa erogatrice del servizio, in ottemperanza alle misure straordinarie imposte nell'ottica di contrasto e contenimento dell'emergenza pandemica, conformemente a quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1022 del 25.11.2020 (doc. 9 fasc. att). Posto che tale esigenza ha interessato anche il settore della ristorazione collettiva, i costi che ne sono originati impongono l'adozione di forme adeguate di ristoro.
Al riguardo, giova, peraltro, ricordare come la Suprema Corte insegni che il livello di specificità di contestazione deve essere proporzionale a quello di allegazione, nel senso che più è specifica l'allegazione, più deve essere specifica la contestazione (Cass. 8933/2009), mentre, se l'allegazione è più generica, è sufficiente una più generica contestazione (Cass.
21075/2016).
In applicazione di questi principi, nella specie risultano provati dall'attrice i costi sostenuti per la fornitura di mascherine e gel disinfettante, tenuto conto della specificità delle tabelle fornite dalla (doc. 10,11 e 13 fasc. att.), in cui, per ogni ospedale, sono indicati il numero Pt_1
di pezzi o di litri forniti e il relativo costo. A fronte di tale allegazione, parte convenuta si limita a contestare l'acquisto e l'utilizzo di mascherine a partire dal mese di maggio 2023, in ragione dell'ordinanza del Ministero della Salute con cui tale obbligo veniva attenuato al ricorrere di specifiche fragilità. Ciononostante, l'acquisto di tali beni anche nel periodo contestato è stato pagina 4 di 9 ampiamente provato dalle fatture prodotte (doc. n.38 e 39 fasc. att), nonché confermato dai testi , e interrogati sul punto in sede di escussione testimoniale, Tes_1 Tes_2 Tes_3 sicché nessun dubbio residua circa l'obbligo di rimborso, pari ad € 3.183,85. In merito al costo del gel, la contestazione dell'Azienda Sanitaria risulta generica e del tutto priva di pregnanza probatoria. A ciò si aggiungono le fatture di acquisto del detto bene in riferimento all'intero periodo in esame (doc. da 36 a 39 fasc. att.), nonché le conferme fornite dai testi e Tes_1
circa il numero di lavoratori impiegati e le modalità di utilizzo del disinfettante, in Tes_3 rapporto ai litri consumati per plesso. Sicché viene nuovamente riconosciuto il rimborso di €
3.580,08, così come richiesto.
Generiche sono, invece, le allegazioni attoree relative al cd. “tempo gel”, poiché nonostante le citate tabelle non si comprende quale sia il costo rimborsabile all'operatore economico, posto che il tempo necessario alle operazioni di disinfezione non stravolge lo svolgimento delle mansioni ordinarie, considerato, peraltro, che trattasi di rapporto di lavoro non commisurato alla quantità di beni prodotti quanto alla durata delle prestazioni lavorative complessive.
Circa la voce “sanificazione locali”, la ha allegato precisamente, nelle tabelle testé Pt_1
indicate (doc. 10,11 e 13 fasc. att.), il calcolo utilizzato per la quantificazione del costo generato dal tempo dedicato alla sanificazione dei locali, indicando i nominativi degli addetti al servizio (doc. 40 fasc. att.), l'incremento orario giornaliero generato dal servizio in relazione a ciascun presidio, nonché il costo orario imputato, pari ad € 18,91, conformemente al CCNL di riferimento. Dette circostanze sono state confermate dai testi e e Tes_3 Tes_1 Tes_2
quindi, a fronte di una contestazione non puntuale di controparte, devono ritenersi provate, con il riconoscimento a favore dell'impresa contraente di € 31.292,89, come richiesto.
Circa la domanda di rimborsi a fronte dei costi sostenuti per l'acquisto di materiale monouso, occorre distinguere tra i plessi ove l'utilizzo di tali beni sia stato imposto dai protocolli anti contagio rispetto a quelli in cui l'adozione del detto materiale sia dipeso, invece, dal ritardo nel perdurare della fase transitoria, di cui si tratterà nel prosieguo.
Giacché i presidi di ZO e UO sono stati adibiti, sin dal principio, alla cura esclusiva di malati Covid-19, l'utilizzo di stoviglie monouso per ciascun pasto si è reso necessario in ottemperanza ai rigidi protocolli ivi adottati. Nessuna contestazione sul punto viene formulata dalla parte convenuta, sicché i costi quantificati dalla che vengono, altresì, provati Pt_1
tramite la produzione di fatture (doc. 46, 47, 48 e 49 fasc. att) nonché confermati dai testi escussi, si intendono provati.
pagina 5 di 9 Per quanto concerne il plesso di parte attrice ha imputato l'utilizzo dei beni CP_1
monouso tanto alle restrizioni da Covid-19, quanto alle lungaggini nella fase transitoria, ma essendoci contestazione solo in riferimento a quest'ultimo profilo, deve ritenersi provata la spesa secondo la prima giustificazione, per le medesime ragioni sopra esposte. CP_ Di converso, nulla è dovuto per quanto concerne le spese inerenti al plesso di , posto che la motivazione addotta - “la zona di lavaggio non era utilizzabile” (p. 19 comparsa concl. att) – risulta del tutto generica ed è stata puntualmente contestata sul punto da controparte.
Ne consegue che la spesa rimborsabile all'attrice a fronte dell'acquisto di materiale monouso ammonta ad € 60.315,50 (ossia € 66.348,10 - € 6.032,60).
Ciononostante, il riconoscimento di forme di ristoro economiche a favore dell'impresa contraente non porta all'accoglimento della domanda di risoluzione formulata, posto che del tutto carente risulta la prospettazione attorea circa la gravità dell'inadempimento, tanto sotto il profilo della sua entità oggettiva rispetto all'equilibrio contrattuale, quanto in relazione all'interesse del creditore alla prestazione mancata (ex. multis: Cass. civ., Sez. II, 16/06/2015,
n. 12417, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/10/2014, n. 22346).
6. Ulteriore profilo di inadempimento, su cui si basa la richiesta di risoluzione del contratto, concerne il perdurare della fase transitoria. Si tratta di un'istanza del tutto infondata in quanto non viene provato alcun ritardo da imputarsi all' per l'arco temporale oggetto Controparte_1
del presente giudizio. Sul punto si richiama, innanzitutto, il precedente specifico già summenzionato (Nrg. 23700/2021), ove veniva esclusa la sussistenza di ritardi imputabili all' a far data dal 27.04.2021, circostanza confermata, peraltro, dalla Corte Controparte_1
d'Appello di Torino con sentenza n. 953 del 22/11/2024. Del tutto irrilevante è la ricostruzione che parte attrice offre delle medesime circostanze già spiegate nel precedente giudizio, evidentemente coperte dal giudicato. Peraltro l'impresa contraente non ha fornito alcun elemento nuovo ed ulteriore in grado di fondare una responsabilità di controparte per le lungaggini della fase transitoria in relazione all'orizzonte temporale oggetto della presente vicenda, ossia a partire dal 01.07.2022.
A ciò si aggiunga che dai documenti prodotti dall' emerge come la stessa Controparte_1 abbia prontamente risposto a tutte le richieste di controparte sul punto, compresa l'istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori avanzata dalla stessa (doc. 22, 23 e Pt_1
24 fasc. conv.).
Ne consegue, altresì, il rigetto della richiesta di rimborso per i costi in tal guisa maturati, qualificati in “trasporti” e “lavaggi”, nonché per l'acquisto di materiale monouso in relazione pagina 6 di 9 all'unico plesso di Ciriè, ove l'utilizzo di tali beni non è stato ricondotto al rispetto dei protocolli anti contagio.
7. Va parimenti rigettata la richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, anche per superamento del quinto d'obbligo.
Tra i profili esposti a fondamento della richiesta si esclude, innanzitutto, la rilevanza dell'asserita riduzione dei pasti, nonché la rimborsabilità dei costi derivanti dal ritardo nel perdurare della fase transitoria, richiamati dalla anche a sostegno dell'onerosità Pt_1 sopravvenuta, su cui non si può che confermare quanto testé concluso per l'inadempimento.
Ulteriore profilo su cui è radicata l'istanza di risoluzione concerne l'aumento dei costi e le perdite subite a causa dell'inflazione. Sul punto occorre, preliminarmente, operare un distinguo: le voci qualificate come “trasporti” e “utenze” sono da rigettarsi in quanto i metodi di calcolo utilizzati prendono nuovamente in esame un'indebita diminuzione dei pasti rispetto a quelli preventivati, che si ribadisce essere priva di pregnanza.
Per quanto attiene, invece, alla voce “derrate”, a fronte delle perdite allegate dall'impresa contraente negli scritti difensivi, concretizzatesi nell'incidenza negativa sui ricavi generata dall'inflazione, la ha puntualmente contestato di aver già adottato misure di CP_1 riequilibrio temporaneo dell'assetto economico del rapporto, quali la riduzione delle proposte variabili del piatto del giorno, nonché l'adeguamento dei prezzi contrattuali, con un incremento del 8,9%, pari all'indice percentuale ISTAT FOI su base mensile, con decorrenza dal 01.10.2022 al 01.10.2023, prorogata con Determina del 02.10.2023 per l'anno successivo
(doc. 13, 21 fasc. conv.). Da ciò si ricava la corretta attuazione dell , peraltro Controparte_1
non contestata da controparte, della clausola di revisione prezzi prevista dai documenti di gara, nei limiti ivi indicati.
A ben vedere, la richiesta attorea si basa sull'insufficienza di tali misure a compensare lo squilibrio del sinallagma generato dalle perdite sugli incrementi previsti, proprio a causa di fattori esterni quali l'emergenza epidemiologica e la guerra in Ucraina.
Peraltro, anche a volere considerare l'impatto negativo degli incrementi inflazionali sui ricavi effettivamente raggiunti dalla quale indicatore rilevante per la valutazione Pt_1 dell'eccessiva onerosità, occorre operare una precisazione. L'attrice ha computato un'incidenza dei costi per beni alimentari del 49,65% invece che del 30,19%, come valutato in sede di gara, per ciascun pasto, e lo ha rapportato ai ricavi ottenuti, individuando un costo imprevisto per pasto pari al 19,46%, che corrisponde ad un totale di € 1.085.961,96, senza tener conto dell'incremento del 8,9% già riconosciuto dalla quale revisione prezzi. CP_1
pagina 7 di 9 D'altra parte, a ben vedere, nemmeno adottando l'erronea quantificazione offerta da parte attrice si raggiungerebbe la soglia normativamente richiesta, onde giustificare una pronuncia risolutiva del vincolo negoziale.
A tal proposito può considerarsi quale utile indicatore l'art 106, comma 12, D.Lvo 50/2016, applicabile ratione temporis, che, in astratto, preclude all'appaltatore la risoluzione del contratto laddove le modifiche prestazionali rientrino nel “quinto dell'importo del contratto”.
Cifra evidentemente ben distante rispetto a quella suindicata, posto che il valore dell'appalto in esame è di € 47.181.588,02, al netto dell'opzione di rinnovo (doc. 1 fasc. conv.); non sussistendo alcuna alterazione intollerabile del sinallagma si esclude, pertanto, la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del negozio.
Si precisa, peraltro, che il riferimento al quinto d'obbligo serve in quanto criterio soglia, superato il quale il legislatore ammette variazioni al contratto originario, mentre non rileva, nel caso in esame, quale parametro per misurare l'intervenuta diminuzione di prestazioni, come richiesto da parte attrice, giacché l'applicazione della norma in tal senso presupporrebbe la sussistenza di un obbligo contrattuale inerente a specifici quantitativi, inesistente nel caso in esame.
8. Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude per il rigetto delle istanze di risoluzione, tanto per inadempimento quanto per eccessiva onerosità sopravvenuta, avanzate dalla con conseguente rigetto della domanda di condanna della convenuta al Pt_1
pagamento dei maggiori costi sostenuti, fatta eccezione per il riconoscimento dei costi Covid-
19, nei limiti sopra indicati, complessivamente quantificati in € 98.372,32, oltre IVA e interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo
9. L'entità della condanna e la parziale soccombenza reciproca, complessivamente considerate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite (Cass. Sez. Un.
32061/2022).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta o assorbita, respinge le domande di risoluzione dell'Atto di Regolamentazione del Servizio di Ristorazione
Ospedaliera ed Aziendale Lotto 4 formulate da parte attrice;
condanna l a corrispondere alla Controparte_1 Controparte_1 la somma di € 98.372,32, oltre IVA e interessi ex D.Lgs n. 231/2002 Parte_1
dal dì del dovuto al saldo;
pagina 8 di 9 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 06.02.2025 secondo la composizione del
Collegio del 17.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE REL.
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta dalla M.o.t dott.ssa Giorgia PINTAUDI.
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