Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 26/11/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
g. 30915 Sentenza
n. 185 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30915 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 5.6.2025 e proposto da:
P.A, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A presso l’avv. Santino Spina (pec: santinospina@pecavv.pa.it) che lo rappresenta e difende per delega allegata al ricorso
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Peco (p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Roberto Maio in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell’I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata alla memoria di costituzione
- resistente -
per l’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. Omissis, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 57 del 20 aprile 2022 con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire in ragione dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nell’udienza pubblica del 25.11.2025 con l’assistenza del Segretario Elena Esposito, l’avv. Silvia Borroni per delega dell’avv. Giulio Peco per l’INPS, nessuno presente per il ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, già dipendente della Polizia Penitenziaria dal 17 giugno 1991 al 1° luglio 2021, data del collocamento a riposo, gode di pensione calcolata con il sistema misto e lamenta la mancata applicazione al trattamento di pensione dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dal D.P.R. 57/2022. Ha, quindi, diffidato in data 30.1.2025 l’amministrazione datore di lavoro e l’istituto previdenziale all’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 con conseguente ricalcolo del trattamento previdenziale. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dichiarava di avere già inviato all’INPS il c.d. “ultimo miglio” contenente l’aggiornamento delle voci stipendiali in data 23.4.2024 mentre l’INPS rispondeva che avrebbe provveduto ad effettuare le verifiche, senza però che la richiesta del ricorrente avesse seguito alcuno. Il sig. P. pertanto, introduceva in data 5.6.2025 il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 57/22 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con applicazione dell’adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore.
L’INPS si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e difesa depositata in data 5.11.2025. L’Istituto ha dichiarato di aver provveduto con atto del 4.7.2025 a riliquidare la pensione, con corresponsione di arretrati ed interessi e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere o respingere il ricorso, a seconda della posizione assunta da parte ricorrente a fronte del provvedimento dell’I.N.P.S e la compensazione di spese e onorari di causa.
Con memoria depositata in data 13.11.2025 il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto dall’INPS quanto dovuto con il cedolino di settembre 2025. Conseguentemente, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese a suo favore sulla base del principio della soccombenza virtuale.
All’udienza del 25.11.2025 il difensore dell’INPS ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Considerato in
DIRITTO
Da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta deve ritenersi, allo stato, pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente e, pertanto, deve procedersi alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente ha documentato che il DAP ha trasmesso all’INPS i dati per effettuare il ricalcolo già il 23.4.2024 mentre la l’INPS ha eseguito la riliquidazione il 4.7.2025, soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta il 12.6.2025.
Le spese di lite, quindi, devono gravare sull’Istituto previdenziale sulla base del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da P.A. dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.
Pone a carico dell’INPS le spese di lite che liquida in € 800.00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Pia Manni f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 26/11/2025 Il Direttore della Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)