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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG MI
Sezione Lavoro
N.R.G. 673/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'avv. Paolo Malvisi del Foro di Parma
Ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
); P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
a usufruire del beneficio economico della Parte_1
“Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo nominale di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico, e per un valore complessivo di Euro 2.500,00.
2. Per l'effetto, condannare il a Controparte_1
porre in essere tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente
l'attribuzione e la fruizione della Carta Docente per gli anni scolastici sopra indicati, secondo il sistema proprio di essa, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione del diritto all'effettiva attribuzione.
3. Condannare le parti resistenti, in solido fra di loro, al compenso, ex
D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del
[...]
docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni
Pag. 2 di 7 identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.500,00 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2020/2021 dal 06/10/2020 al 30/10/2020, dal 24/01/2021 al 30/01/2021, dal 08/02/2021 al 05/06/2021, dal 08/06/2021 al 09/06/2021;
- 2021/2022 dal 28/09/2021 al 30/06/2022;
- 2022/2023 dal 01/09/2022 al 30/06/2023;
- 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, dal 02/10/2023 al 30/06/2024;
- 2024/2025 dal 09/09/2024 al 30/06/2025.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
Pag. 3 di 7 L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
Pag. 4 di 7 sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. ( Corte Cass n. 29961 del 27/10/2023). CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato
Pag. 5 di 7 - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio carta del docente ( cfr Corte Cass
n. 29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore antistatario considerato che si tratta di causa seriale, contumaciale, decisa dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
Non va riconosciuto l'aumento per le tecnica informatica utilizzata poiché
l'utilizzo del collegamento ai documenti restituisce il messaggio
“impossibile raggiungere questa pagina”.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 673/2025:
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alla ricorrente la carta docente, di Parte_1
cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 941,00 per spese legali oltre spese
Pag. 6 di 7 generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 27/10/2025
Pag. 7 di 7
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG MI
Sezione Lavoro
N.R.G. 673/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'avv. Paolo Malvisi del Foro di Parma
Ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
); P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra
a usufruire del beneficio economico della Parte_1
“Carta Docente” di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo nominale di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico, e per un valore complessivo di Euro 2.500,00.
2. Per l'effetto, condannare il a Controparte_1
porre in essere tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente
l'attribuzione e la fruizione della Carta Docente per gli anni scolastici sopra indicati, secondo il sistema proprio di essa, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione del diritto all'effettiva attribuzione.
3. Condannare le parti resistenti, in solido fra di loro, al compenso, ex
D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del
[...]
docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni
Pag. 2 di 7 identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di non discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.500,00 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2020/2021 dal 06/10/2020 al 30/10/2020, dal 24/01/2021 al 30/01/2021, dal 08/02/2021 al 05/06/2021, dal 08/06/2021 al 09/06/2021;
- 2021/2022 dal 28/09/2021 al 30/06/2022;
- 2022/2023 dal 01/09/2022 al 30/06/2023;
- 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024, dal 02/10/2023 al 30/06/2024;
- 2024/2025 dal 09/09/2024 al 30/06/2025.
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2025/2026 o GPS 2024/26.
Pag. 3 di 7 L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
Pag. 4 di 7 sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. ( Corte Cass n. 29961 del 27/10/2023). CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato
Pag. 5 di 7 - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio carta del docente ( cfr Corte Cass
n. 29961/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore antistatario considerato che si tratta di causa seriale, contumaciale, decisa dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
Non va riconosciuto l'aumento per le tecnica informatica utilizzata poiché
l'utilizzo del collegamento ai documenti restituisce il messaggio
“impossibile raggiungere questa pagina”.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 673/2025:
1) Condanna il a rendere Controparte_1
disponibile alla ricorrente la carta docente, di Parte_1
cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio che si liquidano in euro 941,00 per spese legali oltre spese
Pag. 6 di 7 generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 27/10/2025
Pag. 7 di 7
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari