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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 690/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 690/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del
25.11.2025, promossa con ricorso depositato in data 19.08.2025
d a
OGGETTO:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
altri istituti C.F._2 Email_1 Vegini, C.F. , PEC: con studio del diritto in Sarnico (BG), Piazza XX Settembre n. 24, in forza di mandato in calce alla comparsa di delle costituzione in primo grado, valido per l'appello, allegato ex art. 83 comma 3° c.p.c. locazioni
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Curatore, dott. difeso dall'avv. Fabio Chiarini, C.F.: CP_2
PEC: con Studio in Brescia, C.F._3 Email_2
via Pietro Bulloni 12, in forza di procura in calce all'atto di citazione avanti al Tribunale di
Brescia, comprensiva del presente grado di giudizio, allegata ex art. 83 comma 3° c.p.c. (doc.
A), unitamente all'autorizzazione del GD a costituirsi nel presente grado (doc. B).
APPELLATA
pagina 1 di 8 In punto: appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 24.06.2025 dal
Tribunale di Brescia nel procedimento RG 14344/2024, promosso dal
[...]
contro e notificata a quest'ultimo in data Parte_2 Parte_1
21.07.2025
CONCLUSIONI dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via incidentale
In via preliminare
Sospendere inaudita altera parte ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 2157/2025 del 24/06/2025, emessa dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Liana Zaccara, nr. 14344/2024
R.G., e per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa, provvedendo successivamente a fissare l'udienza per la discussione in contraddittorio con la controparte.
In via principale e nel merito
- In accoglimento della presente impugnazione, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 2157/2025 del 24/06/2025, emessa dal
Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Liana
Zaccara, nr. 14344/2024 R.G., per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa.
- Rigettare tutte le domande formulate da controparte e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione e di convalida dello sfratto da parte dell'intimante, odierno resistente/appellato, poiché la morosità non sussiste per i motivi in fatto ed in diritto esposti nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di sfratto per morosità e richiamati in questa sede d'appello.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge. dell'appellato
Si confida pertanto nel rigetto dell'appello e nella conferma integrale del provvedimento di convalida dell'intimato sfratto.
pagina 2 di 8 In subordine, nella denegata e non credibile ipotesi che l'ordinanza di convalida venisse revocata per qualsiasi motivo, si chiede che la Corte Ecc.ma - senza necessità di rinvio al giudice di primo grado - accerti l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione de quo, dato il grave, palese e pacifico inadempimento in cui è incorso il conduttore, e di condanna del medesimo conduttore al rilascio dell'immobile e fissazione della data di esecuzione del rilascio.
Svolgimento del processo ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate, avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 24.06.2025 dal Tribunale di Brescia nel procedimento RG 14344/2024, promosso contro di lui dal Parte_2
ordinanza notificatagli in data 21.07.2025 col precetto di rilascio dell'immobile e
[...]
pagamento delle spese processuali.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante, impugna l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 24.06.2025 dal Tribunale di Brescia, che ritiene abbia valore di sentenza, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art 112 c.p.c., non avendo il Giudice pronunciato sulla sua domanda principale
Afferma che, costituendosi nel procedimento di convalida di sfratto, in via principale contestava integralmente il credito azionato dalla controparte, asserendo che la società locatrice non gli aveva chiesto il pagamento del canone di locazione abitativa per ben sedici anni, poi, d'improvviso, tre anni dopo l'intervenuto fallimento della locatrice (2021), il curatore gli chiedeva il pagamento di € 134.400, per tutti gli arretrati. Afferma che questa condotta integra un abuso del diritto, come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n.
16743 del 14/06/2021: “perché l'assoluta inerzia del locatore, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole, ingenera nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia”, dunque nulla era dovuto all'intimante, ma il Giudice non si è pronunciato su questa domanda, limitandosi ad pagina 3 di 8 accogliere la sua domanda subordinata di prescrizione dei canoni e concedendogli il termine di grazia, che aveva chiesto in estremo subordine.
Considerata la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritiene che l'ordinanza di convalida impugnata debba essere dichiarata nulla per error in procedendo.
Sottolinea che dal momento in cui l'intimante gli ha chiesto il pagamento dei canoni, ha iniziato a corrispondere le mensilità e ha poi pagato anche tutti gli arretrati di € 42.000, come ridotti da tribunale per l'intervenuta prescrizione di una parte del credito della locatrice.
2) Violazione degli artt. 667, 426 e 447-bis c.p.c. per mancato mutamento del rito
Ribadisce che la concessione del termine di grazia era stata chiesta in estremo subordine, a seguito di un accertamento negativo relativamente alla domanda principale, che non c'è mai stato, dunque il Giudice, in presenza di opposizione, non avrebbe dovuto convalidare lo sfratto, ma disporre il mutamento del rito, per consentirgli un'adeguata difesa.
Sottolinea che in tutti i verbali di udienza si è sempre riportato integralmente alla comparsa di costituzione e risposta e alle contestazioni ed eccezioni tutte ivi richiamate
Il esamina preliminarmente il secondo motivo di Parte_2 impugnazione, la cui manifesta infondatezza ritiene comporti l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dell'appello.
Afferma che la controparte, all'udienza del 13.2.2025 avanti al Tribunale, verbalizzava:
"chiede termine per sanare la morosità", senza alcuna contestazione.
Afferma che, per costante giurisprudenza (ex multis, Cass.
7.10.2008 n°24764): "il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, chieda la concessione del termine di grazia per la purgazione della morosità, manifesta con ciò una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, cosicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice segue ipso facto l'emissione della ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., senza che possa aver luogo l'ulteriore trattazione nel merito. L'ordinanza così pronunciata non è impugnabile con l'appello, nè con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con
l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. (vedi Cass. 23.12.2003, n. 19772; Cass. 5.8.2002, n.
11704)", tranne nelle ipotesi in cui si sostenga che essa sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli artt. 55 e 56 L n. 392/1978 e dall'art. 663 c.p.c., nel qual caso è impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione (Cass. Civ. n°
11704/2002).
pagina 4 di 8 Sottolinea che, di recente, la S.C. (Cass. 14.2.2023 n° 4616) ha nuovamente ribadito la sussistenza di "incompatibilità fra l'opposizione alla convalida e la richiesta di concessione del termine c.d. di grazia", confermando che "è inammissibile l'appello proposto contro un'ordinanza di convalida pronunciata a seguito di mancata sanatoria nel termine della morosità, poiché l'ordinanza è pronunciata correttamente” e ha altresì precisato:” il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto in via subordinata la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria incompatibile con quella di opporsi alla convalida, la quale non può più ritenersi condizionata alla mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 c.p.c., bensì al mancato pagamento del dovuto nel termine - che ha carattere perentorio - all'uopo fissato giusta il disposto della l. 392 del 1978, art. 55: per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all'instaurazione del subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato”.
Ricorda che il ha chiesto ed ottenuto il termine di grazia ed è pacifico che ha Parte_1
omesso di effettuare il pagamento del dovuto nel termine concesso, conseguentemente, bene ha fatto il Tribunale a convalidare lo sfratto.
Peraltro, il tribunale aveva previamente accolto la sua eccezione di prescrizione, riducendo il dovuto, in quanto l'eccezione di prescrizione non è incompatibile con la richiesta del termine di grazia, essendo di pronta soluzione.
Sull'infondatezza del primo motivo d'appello, la difesa del fallimento afferma che l'odierno appellante non ha mai contestato la quantificazione della morosità in € 42.000 e non ha pagato l'importo nel termine di grazia (né lo ha pagato successivamente, contrariamente a quanto asserisce), inoltre, sottolinea che al Curatore non è dato sapere se la
[...]
prima del fallimento, abbia omesso di effettuare richieste di pagamento al Parte_2
conduttore moroso e contesta la circostanza, infine afferma che il Curatore non era stato informato dell'esistenza del contratto di locazione per cui è causa dall'amministratore della società fallita, infatti, al fine di conseguire il rilascio dell'immobile, aveva proposto azione ex art. 700 c.p.c., sulla base di una presunta occupazione senza titolo, apprendendo solo dalle difese spiegate in tale sede dal , dell'esistenza di un contratto di locazione, Parte_1
pagina 5 di 8 risalente al 2008 e, a quel punto, avviava una trattativa per una definizione bonaria, che, però, non dava esito positivo, quindi procedeva con lo sfratto per morosità.
Sottolinea che, nella sentenza citata dalla controparte (Cass. Civ. n. 16743/2021), per l'abuso del diritto, si dà rilevo alla volontà della società locatrice di nuocere al conduttore, dopo la sua fuoriuscita dalla compagine sociale, di cui prima era parte, evento che ha dato luogo a un repentino cambiamento nella condotta della società locatrice e si precisa che "il ritardo - rispetto ai tempi prestabiliti nel regolamento negoziale - di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte di un' obbligazione periodica di pagamento) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun circostanziato interesse del suo titolare, correlato ai termini e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la sola controparte”.
L'appellato osserva che, nella fattispecie per cui è causa, manca qualsiasi volontà di nuocere al conduttore, rilevandosi unicamente il semplice ritardo nell'esercizio di un proprio diritto, che, come tale, non dà luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il ritardo ritiene sia giustificabile, prima del fallimento, dai rapporti tra il conduttore e l'amministratore unico della società locatrice (figlio dell'appellante) e, dopo il fallimento, dalla incolpevole mancata conoscenza dell'esistenza del contratto, da parte della curatela.
Peraltro, osserva che l'applicazione della prescrizione estintiva ai canoni anteriori al quinquennio (tutela che l'ordinamento assicura sempre ai debitori, senza necessità di scomodare improbabili abusi di diritto) ha consentito alla controparte di usufruire gratuitamente dell'immobile altrui per oltre undici anni (dal 2008 sino al 2019).
La Corte ritiene l'appello ammissibile, perché l'appellante sostiene che la convalida è stata emessa in violazione dei presupposti di legge, avendo lui proposto opposizione (art. 663
c.p.c.), che, a suo dire, richiedeva il mutamento del rito, dunque il motivo, in astratto, giustifica l'appello, ma, nel merito, è infondato.
Quanto al primo motivo di impugnazione, il fatto che il canone non sia stato chiesto per anni al conduttore trova giustificazione nelle motivazioni esposte dall'appellato e, come da giurisprudenza da quest'ultimo citata (Cass. Civ. n. 16743/2021), il semplice ritardo nell'esercizio di un proprio diritto, di per sé, "non dà luogo ad una violazione del principio di
pagina 6 di 8 buona fede nell'esecuzione del contratto e non è causa per escludere la tutela dello stesso diritto, qualunque convinzione la controparte possa essersi fatta per effetto del ritardo" , occorrendo, per configurare un “abuso di diritto” una condotta ulteriore, che evidenzi la volontà del creditore di agire con l'intento precipuo di nuocere al debitore (v. anche Cass. civ. n. 10127/2006), condotta che, nel caso di specie, manca, volendo il fallimento solo recuperare il credito derivante dal contratto di locazione, come, peraltro, il Curatore non potrebbe esimersi dal fare.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, nel procedimento di sfratto per morosità, la domanda del termine di grazia, ancorché proposta in via subordinata, manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria, incompatibile con quella di opporsi alla convalida, che resta condizionata solo al mancato pagamento del dovuto nel termine, perentorio, all'uopo fissato dal giudice, termine che il non ha rispettato. Parte_1
La Suprema Corte ha ritenuto che "il giudice di primo grado non sia affatto incorso in errore quando, a seguito dell'opposizione dell'intimato, non ha proceduto alla trasformazione del rito ex art. 426 c.p.c., in quanto, avendo l'intimato medesimo - pur contestando la morosità - richiesto, sia pure in via subordinata, ed ottenuto un termine per la sanatoria L. n. 392 del
1978, ex art. 55, ha dimostrato con tale comportamento una volontà incompatibile con
l'affermata opposizione"(Cass. Civ. n. 6022/2008, che trova conferma nella recente sentenza n. 4616/2023 citata dall'appellato e sopra riportata).
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, ai minimi, data la semplicità della questione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la convalida di sfratto emessa il Parte_1
24.06.2025 dal Tribunale di Brescia nel procedimento R.G. 14344/2024.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.473, per compensi professionali, di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 25.11.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 690/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 690/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del
25.11.2025, promossa con ricorso depositato in data 19.08.2025
d a
OGGETTO:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
altri istituti C.F._2 Email_1 Vegini, C.F. , PEC: con studio del diritto in Sarnico (BG), Piazza XX Settembre n. 24, in forza di mandato in calce alla comparsa di delle costituzione in primo grado, valido per l'appello, allegato ex art. 83 comma 3° c.p.c. locazioni
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Curatore, dott. difeso dall'avv. Fabio Chiarini, C.F.: CP_2
PEC: con Studio in Brescia, C.F._3 Email_2
via Pietro Bulloni 12, in forza di procura in calce all'atto di citazione avanti al Tribunale di
Brescia, comprensiva del presente grado di giudizio, allegata ex art. 83 comma 3° c.p.c. (doc.
A), unitamente all'autorizzazione del GD a costituirsi nel presente grado (doc. B).
APPELLATA
pagina 1 di 8 In punto: appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 24.06.2025 dal
Tribunale di Brescia nel procedimento RG 14344/2024, promosso dal
[...]
contro e notificata a quest'ultimo in data Parte_2 Parte_1
21.07.2025
CONCLUSIONI dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via incidentale
In via preliminare
Sospendere inaudita altera parte ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 2157/2025 del 24/06/2025, emessa dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Liana Zaccara, nr. 14344/2024
R.G., e per tutti i motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa, provvedendo successivamente a fissare l'udienza per la discussione in contraddittorio con la controparte.
In via principale e nel merito
- In accoglimento della presente impugnazione, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 2157/2025 del 24/06/2025, emessa dal
Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Liana
Zaccara, nr. 14344/2024 R.G., per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa.
- Rigettare tutte le domande formulate da controparte e, per l'effetto, rigettare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione e di convalida dello sfratto da parte dell'intimante, odierno resistente/appellato, poiché la morosità non sussiste per i motivi in fatto ed in diritto esposti nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di sfratto per morosità e richiamati in questa sede d'appello.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge. dell'appellato
Si confida pertanto nel rigetto dell'appello e nella conferma integrale del provvedimento di convalida dell'intimato sfratto.
pagina 2 di 8 In subordine, nella denegata e non credibile ipotesi che l'ordinanza di convalida venisse revocata per qualsiasi motivo, si chiede che la Corte Ecc.ma - senza necessità di rinvio al giudice di primo grado - accerti l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione de quo, dato il grave, palese e pacifico inadempimento in cui è incorso il conduttore, e di condanna del medesimo conduttore al rilascio dell'immobile e fissazione della data di esecuzione del rilascio.
Svolgimento del processo ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate, avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 24.06.2025 dal Tribunale di Brescia nel procedimento RG 14344/2024, promosso contro di lui dal Parte_2
ordinanza notificatagli in data 21.07.2025 col precetto di rilascio dell'immobile e
[...]
pagamento delle spese processuali.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appellante, impugna l'ordinanza di convalida di sfratto emessa il 24.06.2025 dal Tribunale di Brescia, che ritiene abbia valore di sentenza, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art 112 c.p.c., non avendo il Giudice pronunciato sulla sua domanda principale
Afferma che, costituendosi nel procedimento di convalida di sfratto, in via principale contestava integralmente il credito azionato dalla controparte, asserendo che la società locatrice non gli aveva chiesto il pagamento del canone di locazione abitativa per ben sedici anni, poi, d'improvviso, tre anni dopo l'intervenuto fallimento della locatrice (2021), il curatore gli chiedeva il pagamento di € 134.400, per tutti gli arretrati. Afferma che questa condotta integra un abuso del diritto, come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n.
16743 del 14/06/2021: “perché l'assoluta inerzia del locatore, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole, ingenera nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia”, dunque nulla era dovuto all'intimante, ma il Giudice non si è pronunciato su questa domanda, limitandosi ad pagina 3 di 8 accogliere la sua domanda subordinata di prescrizione dei canoni e concedendogli il termine di grazia, che aveva chiesto in estremo subordine.
Considerata la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritiene che l'ordinanza di convalida impugnata debba essere dichiarata nulla per error in procedendo.
Sottolinea che dal momento in cui l'intimante gli ha chiesto il pagamento dei canoni, ha iniziato a corrispondere le mensilità e ha poi pagato anche tutti gli arretrati di € 42.000, come ridotti da tribunale per l'intervenuta prescrizione di una parte del credito della locatrice.
2) Violazione degli artt. 667, 426 e 447-bis c.p.c. per mancato mutamento del rito
Ribadisce che la concessione del termine di grazia era stata chiesta in estremo subordine, a seguito di un accertamento negativo relativamente alla domanda principale, che non c'è mai stato, dunque il Giudice, in presenza di opposizione, non avrebbe dovuto convalidare lo sfratto, ma disporre il mutamento del rito, per consentirgli un'adeguata difesa.
Sottolinea che in tutti i verbali di udienza si è sempre riportato integralmente alla comparsa di costituzione e risposta e alle contestazioni ed eccezioni tutte ivi richiamate
Il esamina preliminarmente il secondo motivo di Parte_2 impugnazione, la cui manifesta infondatezza ritiene comporti l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dell'appello.
Afferma che la controparte, all'udienza del 13.2.2025 avanti al Tribunale, verbalizzava:
"chiede termine per sanare la morosità", senza alcuna contestazione.
Afferma che, per costante giurisprudenza (ex multis, Cass.
7.10.2008 n°24764): "il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, chieda la concessione del termine di grazia per la purgazione della morosità, manifesta con ciò una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, cosicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice segue ipso facto l'emissione della ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., senza che possa aver luogo l'ulteriore trattazione nel merito. L'ordinanza così pronunciata non è impugnabile con l'appello, nè con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con
l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. (vedi Cass. 23.12.2003, n. 19772; Cass. 5.8.2002, n.
11704)", tranne nelle ipotesi in cui si sostenga che essa sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli artt. 55 e 56 L n. 392/1978 e dall'art. 663 c.p.c., nel qual caso è impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione (Cass. Civ. n°
11704/2002).
pagina 4 di 8 Sottolinea che, di recente, la S.C. (Cass. 14.2.2023 n° 4616) ha nuovamente ribadito la sussistenza di "incompatibilità fra l'opposizione alla convalida e la richiesta di concessione del termine c.d. di grazia", confermando che "è inammissibile l'appello proposto contro un'ordinanza di convalida pronunciata a seguito di mancata sanatoria nel termine della morosità, poiché l'ordinanza è pronunciata correttamente” e ha altresì precisato:” il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto in via subordinata la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria incompatibile con quella di opporsi alla convalida, la quale non può più ritenersi condizionata alla mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 c.p.c., bensì al mancato pagamento del dovuto nel termine - che ha carattere perentorio - all'uopo fissato giusta il disposto della l. 392 del 1978, art. 55: per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all'instaurazione del subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato”.
Ricorda che il ha chiesto ed ottenuto il termine di grazia ed è pacifico che ha Parte_1
omesso di effettuare il pagamento del dovuto nel termine concesso, conseguentemente, bene ha fatto il Tribunale a convalidare lo sfratto.
Peraltro, il tribunale aveva previamente accolto la sua eccezione di prescrizione, riducendo il dovuto, in quanto l'eccezione di prescrizione non è incompatibile con la richiesta del termine di grazia, essendo di pronta soluzione.
Sull'infondatezza del primo motivo d'appello, la difesa del fallimento afferma che l'odierno appellante non ha mai contestato la quantificazione della morosità in € 42.000 e non ha pagato l'importo nel termine di grazia (né lo ha pagato successivamente, contrariamente a quanto asserisce), inoltre, sottolinea che al Curatore non è dato sapere se la
[...]
prima del fallimento, abbia omesso di effettuare richieste di pagamento al Parte_2
conduttore moroso e contesta la circostanza, infine afferma che il Curatore non era stato informato dell'esistenza del contratto di locazione per cui è causa dall'amministratore della società fallita, infatti, al fine di conseguire il rilascio dell'immobile, aveva proposto azione ex art. 700 c.p.c., sulla base di una presunta occupazione senza titolo, apprendendo solo dalle difese spiegate in tale sede dal , dell'esistenza di un contratto di locazione, Parte_1
pagina 5 di 8 risalente al 2008 e, a quel punto, avviava una trattativa per una definizione bonaria, che, però, non dava esito positivo, quindi procedeva con lo sfratto per morosità.
Sottolinea che, nella sentenza citata dalla controparte (Cass. Civ. n. 16743/2021), per l'abuso del diritto, si dà rilevo alla volontà della società locatrice di nuocere al conduttore, dopo la sua fuoriuscita dalla compagine sociale, di cui prima era parte, evento che ha dato luogo a un repentino cambiamento nella condotta della società locatrice e si precisa che "il ritardo - rispetto ai tempi prestabiliti nel regolamento negoziale - di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte di un' obbligazione periodica di pagamento) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun circostanziato interesse del suo titolare, correlato ai termini e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la sola controparte”.
L'appellato osserva che, nella fattispecie per cui è causa, manca qualsiasi volontà di nuocere al conduttore, rilevandosi unicamente il semplice ritardo nell'esercizio di un proprio diritto, che, come tale, non dà luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il ritardo ritiene sia giustificabile, prima del fallimento, dai rapporti tra il conduttore e l'amministratore unico della società locatrice (figlio dell'appellante) e, dopo il fallimento, dalla incolpevole mancata conoscenza dell'esistenza del contratto, da parte della curatela.
Peraltro, osserva che l'applicazione della prescrizione estintiva ai canoni anteriori al quinquennio (tutela che l'ordinamento assicura sempre ai debitori, senza necessità di scomodare improbabili abusi di diritto) ha consentito alla controparte di usufruire gratuitamente dell'immobile altrui per oltre undici anni (dal 2008 sino al 2019).
La Corte ritiene l'appello ammissibile, perché l'appellante sostiene che la convalida è stata emessa in violazione dei presupposti di legge, avendo lui proposto opposizione (art. 663
c.p.c.), che, a suo dire, richiedeva il mutamento del rito, dunque il motivo, in astratto, giustifica l'appello, ma, nel merito, è infondato.
Quanto al primo motivo di impugnazione, il fatto che il canone non sia stato chiesto per anni al conduttore trova giustificazione nelle motivazioni esposte dall'appellato e, come da giurisprudenza da quest'ultimo citata (Cass. Civ. n. 16743/2021), il semplice ritardo nell'esercizio di un proprio diritto, di per sé, "non dà luogo ad una violazione del principio di
pagina 6 di 8 buona fede nell'esecuzione del contratto e non è causa per escludere la tutela dello stesso diritto, qualunque convinzione la controparte possa essersi fatta per effetto del ritardo" , occorrendo, per configurare un “abuso di diritto” una condotta ulteriore, che evidenzi la volontà del creditore di agire con l'intento precipuo di nuocere al debitore (v. anche Cass. civ. n. 10127/2006), condotta che, nel caso di specie, manca, volendo il fallimento solo recuperare il credito derivante dal contratto di locazione, come, peraltro, il Curatore non potrebbe esimersi dal fare.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, nel procedimento di sfratto per morosità, la domanda del termine di grazia, ancorché proposta in via subordinata, manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria, incompatibile con quella di opporsi alla convalida, che resta condizionata solo al mancato pagamento del dovuto nel termine, perentorio, all'uopo fissato dal giudice, termine che il non ha rispettato. Parte_1
La Suprema Corte ha ritenuto che "il giudice di primo grado non sia affatto incorso in errore quando, a seguito dell'opposizione dell'intimato, non ha proceduto alla trasformazione del rito ex art. 426 c.p.c., in quanto, avendo l'intimato medesimo - pur contestando la morosità - richiesto, sia pure in via subordinata, ed ottenuto un termine per la sanatoria L. n. 392 del
1978, ex art. 55, ha dimostrato con tale comportamento una volontà incompatibile con
l'affermata opposizione"(Cass. Civ. n. 6022/2008, che trova conferma nella recente sentenza n. 4616/2023 citata dall'appellato e sopra riportata).
L'appello va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, ai minimi, data la semplicità della questione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la convalida di sfratto emessa il Parte_1
24.06.2025 dal Tribunale di Brescia nel procedimento R.G. 14344/2024.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.473, per compensi professionali, di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 25.11.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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