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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IA OC all'esito della discussione orale all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 884/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIANTI PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI DAVIDE, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso il difensore
APPELLATA
Appello - rigetto
Onere della prova – incapacità a testimoniare
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La ricostruzione del rapporto contrattuale. ............................................................................. 3
3. Il tempo dell'adempimento dell'obbligazione .......................................................................... 6
4. La prova dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto. .................................................. 8
5. Le spese di lite......................................................................................................................... 17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
La vicenda in esame prende le mosse dal procedimento monitorio instaurato, in data
20/4/2023, dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara, dalla società odierna Controparte_1
1 appellata, al quale seguitava il decreto ingiuntivo n. 441/2023, notificato in data 29/4/2023, con il quale il Giudice di Pace ingiungeva all'odierna appellante il pagamento di Parte_1
euro 1.324,69, a saldo della fattura n. 328 del 30/9/2022, oltre ad interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 ed alle spese del procedimento monitorio.
La ha presentato opposizione al succitato decreto, ex artt. 316 ss. c.p.c. e Parte_1
281-decies c.p.c. in data 6/7/2023, dando origine al procedimento R.G. n. 2394/2023, innanzi al
Giudice di Pace di Ferrara, eccependo l'inadempimento di ex art. 1460 c.c. Controparte_1
La si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 19/10/2023, Controparte_1
eccependo l'inadempimento.
Concessa dal Giudice di Pace concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante l'audizione, all'udienza del 16/4/2024, dei testi per , e per Tes_1 Tes_2 Tes_3 Parte_1 Tes_4 Controparte_1
Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 607/2024 del 7/11/2024, depositata in data 25/11/2024, non notificata, con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione in appello del 2/5/2025, ha impugnato la sentenza e Parte_1
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 28/7/2025. Controparte_1
Ritenuta superflua l'ulteriore attività istruttoria richiesta, all'udienza del 23/10/2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Per parte appellante : “Voglia Ill.mo Tribunale Civile di Ferrara, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 607/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Ferrara, resa in data 07/11/2024 e depositata in data 25/11/2024, non notificata, e per l'effetto
- accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni Parte_2
assunte nei confronti di , per i servizi di cui alla fattura n. 328 del Parte_1
30/09/2022, - accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da in Parte_1
favore di per i servizi di cui alla fattura n. 328 del 30/09/2022 e per l'effetto Parte_2
- condannare alla restituzione delle somme versate per capitale interessi e Controparte_1
spese legali da , a seguito della concessione della provvisorie esecutività del Parte_1
2 decreto ingiuntivo n. 441/2023 Ing. e 1297/2023 R.G. del Giudice di Pace di Ferrara, pari ad euro
2.156,01, versati in data 23/05/2024, nonché delle somme versate per spese legali a seguito della emissione della sentenza impugnata n. 607/2024 del Giudice di Pace di Ferrara, resa in data 07/11/2024 e depositata in data 25/11/2024, non notificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in subordine alla restituzione della maggiore o minore somma, calcolata anche in via equitativa, che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
- condannare al pagamento in favore di di una somma Controparte_1 Parte_1
da determinarsi in via equitativa per il danno subito a seguito dell'inadempimento di cui sopra -
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del presente procedimento, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e del procedimento monitorio”.
Parte appellata ha invece così concluso: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adìto: in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto ex adverso e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara n. 607/2024 del
07.11.2024, resa nell'ambito del procedimento n. 2394/2023 R.G.;-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
All'udienza del 23/10/2025, discussa oralmente la causa, è stato riservato il deposito della sentenza, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nel termine di trenta giorni.
2. La ricostruzione del rapporto contrattuale.
È incontestato, nonché documentalmente provato che, nei primi giorni di Settembre 2022 (e, segnatamente, in data 6/9/2022), sia intervenuto, tra e un Parte_1 Controparte_1
contratto in forza del quale la si impegnava all'effettuazione di attività di stampa Controparte_1
e distribuzione di materiale pubblicitario - in specie, volantini -, avente ad oggetto i corsi di ballo, fitness e salute organizzati e tenuti dalla . Parte_1
In specie, con e-mail del 5/9/2022, formulava e trasmetteva a Controparte_1 Parte_1
un preventivo per complessivi euro 1.324,69 (IVA inclusa), avente ad oggetto: i) la stampa
[...]
di n. 35.000 volantini, formato A6, su carta patinata da 135 gr., fronte-retro, con sfondo di colore rosa-azzurro; ii) la distribuzione porta a porta di n. 35.945 volantini nell'area di 7 Comuni del bolognese (nello specifico, Cento, di Cento, Castello d'Argile, , , San Pt_3 Pt_4 Pt_5
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale). Il numero di volantini da distribuire era superiore rispetto
3 a quello dei volantini da mandare in stampa poiché, sulla base di pregressi accordi, Parte_1
si era impegnata ad effettuare direttamente ed in proprio la stampa delle rimanenti
[...]
unità (con sfondo di colore arancione-viola), da consegnare poi alla in vista della Controparte_1
distribuzione (tanto si evince anche dalle comunicazioni WhatsApp del 6/9/2022, del 17/9/2022, doc. 3 della comparsa di . Controparte_1
Con successiva e-mail del 6/9/2022, accettava in toto il contenuto del Parte_1
succitato preventivo, sulla base del quale, in data 30/9/2022, emetteva la fattura Controparte_1
n. 328, ora oggetto di giudizio.
Nei giorni seguenti al perfezionamento del contratto, riscontrava un problema di Controparte_1
natura tecnica nell'elaborato grafico inviatogli da , relativo al formato del Parte_1
file (tale da generare un verosimile rallentamento nelle tempistiche di realizzazione delle stampe); problema che peraltro veniva dall'appellata risolto con successo, senza addebito di costi ulteriori a controparte, come comunicato a in data 9/9/2022. Con la Parte_1
stessa comunicazione, informava che il materiale sarebbe Controparte_1 Parte_1
stato mandato in stampa il pomeriggio stesso: “Buongiorno! Volevo avvisare che questa volta sono riuscito a risolvere il problema autonomamente, i file sono stati impaginati e nel pomeriggio verranno mandati in stampa. Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione” (doc.
2.5 atto di appello).
Quattro giorni dopo, esortava ad avviare al più presto Pt_1 Parte_1 Controparte_1
l'inizio della distribuzione door to door, in vista dell'avvio dei corsi di ballo (cfr. e-mail del
12/9/2022, nella quale si legge “Attendo notizie per inizio distribuzione volantini che spero siano in questa settimana”), giungendo tuttavia solo con e-mail del 15/9/2022 ad indicare una precisa data di inizio delle lezioni, quella di lunedì 19/9/2022, sino ad allora mai menzionata.
A detta e-mail – preceduta da scambi di messaggistica istantanea relativi alla consegna dei volantini stampati in proprio dalla committente – rappresentava che la Controparte_1
distribuzione avrebbe avuto luogo a partire dalla settimana successiva, la quale aveva inizio, in effetti, proprio con la data del 19/9/2022.
Non ricevendo più alcun aggiornamento in merito alla distribuzione del materiale pubblicitario,
procedeva autonomamente, verso la fine di Settembre 2022, ad eseguire Parte_1
4 delle “interviste” tra i propri allievi, con le quali, previa raccolta di un cospicuo numero di indirizzi che avrebbero dovuto essere interessati dalla distribuzione, in quanto ubicati nella zona geografica oggetto di pattuizione, aveva loro domandato se avessero ricevuto i volantini con sfondo di colore rosa-azzurro realizzati da , asserendo, durante tutto il giudizio di CP_1
opposizione, ed anche nel proprio atto di costituzione in appello, che da ciascuno aveva ricevuto risposta negativa.
Tale dato dimostrerebbe, nella prospettazione della , che la distribuzione, Parte_1
di fatto, non era avvenuta: uno dei residenti nell'area interessata, , era stato Persona_1
sentito come teste nel corso del giudizio di primo grado ed aveva confermato di non avere ricevuto, nella propria buchetta postale, il volantino di colore rosa-azzurro.
L'odierna appellante espone di avere contestato, mediante plurime comunicazioni e-mail del
27/9/2022, del 29/9/2022, del 30/9/2022 e del 12/10/2022, di non aver ricevuto alcun aggiornamento utile circa l'espletamento dell'attività di distribuzione e che a dette comunicazioni non seguitava, da parte di , alcuna risposta, eccettuato un sollecito di CP_1
pagamento della fattura n. 328, intervenuto in data 27/10/2022 (doc. 10 dell'atto di appello).
Seguivano ulteriori e-mail di (del 28/10/2022 e dell'8/11/2022), con le Parte_1
quali l'associazione ribadiva la mancata esecuzione del servizio, e lamentava il danno arrecato dall'omessa distribuzione della pubblicità.
Dunque, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si basava, al pari dell'odierno appello, sull'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c., sollevata da Parte_1
nei confronti della : essenzialmente, lamentava, in
[...] CP_1 Parte_1
particolare, l'inadempimento dell'intera prestazione, sostenendo, in buona sostanza, che non solo avrebbe omesso di effettuare stampa e distribuzione nei tempi pattuiti, Controparte_1
ma che né la stampa né la distribuzione (ricomprendendo, così, tutti i servizi di cui alla fattura n.
328) fossero mai state eseguite (v. pag. 7 atto di appello).
La escluso che il contratto prevedesse un termine per l'esecuzione delle Controparte_1
prestazioni, ha allegato di aver provveduto alla stampa ed alla distribuzione dei volantini (non appena rimediato alle problematiche dei files e ricevuti quelli stampati in proprio), avvalendosi
5 di un soggetto terzo, e sostenendo comunque la tardività delle contestazioni Controparte_2
avversarie.
3. Il tempo dell'adempimento dell'obbligazione
Avendo il contratto intervenuto tra le parti ad oggetto la prestazione di un servizio, il primo motivo d'appello attiene alla ricostruzione dell'obbligazione assunta dall'odierna appellata, sotto il profilo temporale.
La si era assunta l'obbligo – come sopra ricostruito – di stampare e distribuire i Controparte_1
volantini, ma, come correttamente affermato anche dal Giudice di primo grado, nessun termine risulta mai essere stato (né espressamente, né implicitamente) pattuito tra le parti.
Va infatti precisato che, durante tutto il corso delle prime comunicazioni tra Parte_1
e Flyerbox, non risulta, dagli atti, che le parti abbiano specificatamente pattuito un termine
[...]
per l'effettuazione della distribuzione dei volantini: con e-mail di accettazione del preventivo, del 6/9/2022, si limitava a richiedere che la distribuzione iniziasse “al più Parte_1
presto”, mentre solo con e-mail del 12/9/2022 la scuola auspicava solamente che la distribuzione iniziasse in settimana (“Attendo notizie per inizio distribuzione volantini che spero siano in questa settimana”).
I volantini della cui distribuzione si tratta miravano a promuovere e pubblicizzare, sul territorio, le attività organizzate dalla , i cui corsi avrebbero avuto inizio a partire dal Parte_1
19/9/2022; tuttavia, come accennato, è solamente con l'0-mail di giovedì 15/9/2022 che
[...]
menzionava, per la prima volta, la succitata data (“Buongiorno, come da accordi i Parte_1
volantini dovevano essere distribuiti prima del 19 settembre 2022, ad oggi non ho ancora avuto nessuna comunicazione”).
In altri termini, le parti non risultano avere pattuito, ab origine, alcun termine per lo svolgimento della distribuzione, limitandosi, la , a generiche esortazioni;
la Parte_1
data di inizio delle lezioni e il termine per la distribuzione, peraltro, nemmeno avrebbe potuto essere desunto dalla in via implicita, non figurando esso nemmeno sui volantini Controparte_1
pubblicitari stessi.
Prima del 15/9/2022, non vi era modo, per Flyerbox, di conoscere che la prestazione distributiva avrebbe dovuto essere eseguita entro e non oltre la data del 19/9/2022 (in vista, cioè, dell'inizio
6 dei corsi, considerato l'interesse dell'associazione a sfruttare la diffusione del materiale pubblicitario entro quella data); sebbene avesse fatto generico Pt_1 Parte_1
riferimento, nella mail del 6/9/2022, all'inizio delle lezioni, è altrettanto vero che mai ne era stata comunicata a la data specifica. Controparte_1
Va rimarcato, peraltro, che, come si evince dalla conversazione WhatsApp tra e Controparte_1
la legale-rappresentante di del 17/09/2022 (doc. 3 allegato alla comparsa Parte_1
Flyerbox), alla data del 17/09/2022, in orario serale, non erano ancora pervenuti nelle mani di i volantini stampati in autonomia da : non può esigersi – Controparte_1 Parte_1
perché non espressamente richiesto – che la distribuzione iniziasse prima che la Controparte_1
avesse a disposizione tutto il materiale, traducendosi tale pretesa in un verosimile aumento dei costi
Ne discende che, non essendo stato oggetto di specifica pattuizione, non vi è spazio per la qualificazione del predetto termine come “essenziale” per , poiché Parte_1
“strettamente connesso con la finalità sottesa al rapporto contrattuale”, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante.
Insomma, una scadenza non esattamente determinata e precisata ab origine nelle pattuizioni contrattuali delle parti è inconciliabile con la natura essenziale del termine, che del resto, qui, non pare nemmeno figurare. Come chiarito dalla Suprema Corte, “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando all'esito di indagini istituzionalmente riservate al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti soprattutto della natura dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo.
Tale volontà non può desumersi solo da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 2491 del 18/03/1999; Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 8216 del 11/04/2011).
È dunque corretta la valutazione del giudice di prime cure, laddove afferma che “di fatto non vi
è prova che negli accordi vi fossero anche la previsione dei tempi di realizzazione dei volantini
7 pubblicitari e della loro distribuzione ma consta esservi stata solo la richiesta che la consegna si estendesse il più possibile al territorio”.
I vari solleciti inviati da , per la loro genericità, si prestano ad assumere una Parte_1
valenza tuttalpiù interlocutoria, non palesando alcuna esigenza specifica e mirata, e non prestandosi affatto ad essere qualificati alla stregua di un “termine essenziale”, essendo al contrario un termine di adempimento, di fatto, inesistente.
4. La prova dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.
Quanto al restante contenuto delle obbligazioni contrattuali, l'appellante contesta che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio, posto che oggetto di contestazione, da parte di , sia l'integrale inadempimento delle Parte_1
prestazioni contrattualmente assunte da , a nulla rilevando qualsivoglia osservazione CP_1
relativa al rispetto dei termini (giacché, come precisato, alcun termine risultava pattuito), occorre effettuare alcune precisazioni circa il riparto dell'onere probatorio in casi come quello di specie.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Come detto, l'ingiunzione oggetto della presente opposizione si fonda sulla fattura n. 328 del
30/09/2022, emessa dall'opposta nei confronti della . Controparte_1 Parte_1
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova
8 delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12/01/2016).
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione che ha ad oggetto la valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla: come da tempo affermato con la sentenza a S.U. n. 13533/2001, il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore. Su quest'ultimo, per contro, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito. Il principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità: si veda Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018, che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”.
Dunque, a fronte della prova, fornita dal creditore ( ), di avere diritto al corrispettivo in CP_1
base al contratto, la ha eccepito il mancato espletamento delle proprie Parte_1
prestazioni da parte di sulla quale quindi grava l'onere di neutralizzare Controparte_1
l'eccezione, sul piano probatorio, dimostrando di avere adempiuto e, dunque, di avere effettivamente eseguito sia la stampa, sia la distribuzione dei volantini.
Il giudice di primo grado, invero, ha fatto corretto governo di questi principi, mentre un rilievo va ad esporsi in relazione all'ammissibilità della prova testimoniale.
Orbene, sotto questo profilo, fornisce, quale prova del proprio adempimento Controparte_1
(ossia, quale prova di aver stampato e distribuito i volantini), due fondamentali elementi.
Il primo è rappresentato dalla testimonianza, resa all'udienza del 16/4/2024, di Per_2
amministratore unico e legale rappresentante della società (come da
[...] Controparte_2
9 visura della società, doc. 11 di parte appellante), società a cui ha delegato il Controparte_1
servizio di distribuzione dei volantini.
Alla richiamata udienza istruttoria, ha affermato di aver personalmente curato ed Per_2
effettuato la distribuzione del materiale pubblicitario nelle giornate del 17/9/2022 e del
18/9/2022, avvalendosi anche dell'opera di propri dipendenti, i quali si erano altresì premurati di scattare numerose fotografie dei volantini collocati nelle apposite buchette della posta nelle zone geografiche interessate da pattuizione (fotografie, peraltro, già inviate da a Controparte_1
con e-mail e WeTransfer del 28-30/11/2022). Parte_1
Su questo dato probatorio, la sentenza di primo grado fonda la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione da parte di Parte_6
, come opportunamente argomentato nell'atto di appello ma anche tempestivamente
[...]
eccepito in primo grado, si pone una delicata questione in ordine all'utilizzabilità di detta deposizione in ragione della dedotta incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. Per_2
Sul punto, occorre riformare la motivazione su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Contrariamente a quanto ricostruito dal Giudice di Pace, infatti, non era Persona_2
lavoratore dipendente della società (ciò che, per consolidata giurisprudenza, di Controparte_1
certo non ne avrebbe determinato l'incapacità a deporre;
v. ex multis Cass. Civ., Sez. I,
31/08/2020, n. 18121; Cass. Civ., Sez. III, 29/01/2013, n. 2075), bensì un vero e proprio prestatore di servizio in regime di subcontratto, al quale la in forza di apposito Controparte_1
rapporto contrattuale (e considerata peraltro la qualità di legale rappresentante-amministratore unico della in capo a , aveva commissionato l'effettuazione CP_2 Persona_2
dell'opera di distribuzione del materiale.
Ciò risulta provato, peraltro, dalla fattura emessa da nei confronti di Controparte_2 CP_1
avente ad oggetto “Distribuzione materiale pubblicitario/Distribuzione per Vostro conto
[...]
nel mese di settembre” (doc. 7 allegato alla comparsa dell'opposta nel giudizio di Controparte_1
opposizione).
Da detta qualificazione consegue, di fatto, l'incapacità dell' a rendere testimonianza, ai Tes_4
sensi dell'art. 246 c.p.c., tenuto conto della sua posizione di soggetto al quale a Controparte_1
aveva subdelegato la prestazione e dunque dotato di quell'interesse giuridico, personale,
10 concreto e attuale che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio. Come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati” (Cass. Civ., 07/09/2023, n. 26044; così anche
Cass. Civ., 21/10/2015, n. 21418).
Deve considerarsi sussistente, in effetti, un interesse concreto e attuale di a Persona_2
partecipare, quale legale rappresentante della alla controversia in esame, Controparte_2
considerata innanzitutto la possibilità che, in conseguenza della decisione della causa, la subcontraente possa astrattamente essere destinataria di ulteriori azioni da parte della società
(in specie, all'azione di regresso, che poteva esser fatta valere già mediante Controparte_1
chiamata in causa), per non avere adempiuto alla prestazione oggetto dell'incarico ricevuto dalla Controparte_1
Secondo la giurisprudenza, l'incapacità a deporre, derivante dalla presenza di un interesse concreto ed attuale alla controversia stessa, deriverebbe altresì dalla possibilità che, in virtù della propria posizione, il teste possa essere chiamato in causa per ordine del giudice o su iniziativa delle parti, dovendosi considerare incapace di testimoniare chiunque potrebbe o avrebbe potuto, pur senza che ciò sia avvenuto, “essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito” (così Cass. Civ., Sez. III, 17/07/2002, n. 10382).
Di talché risulta piuttosto evidente che, nel caso di specie, in virtù del contratto intercorrente tra e la in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1 Controparte_2
amministratore unico - rapporto la cui esistenza è da ritenersi quale Persona_2
circostanza non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - ben può sostenersi che la CP_2
avrebbe potuto, quantomeno, essere chiamata in causa nel corso del giudizio di primo
[...]
grado, per la possibilità che la chiedesse, riversando sulla società di cui il teste è Controparte_1
legale rappresentante la responsabilità per il mancato adempimento alla distribuzione, di essere
11 manlevata, nonché che potrebbe eventualmente essere chiamata a rispondere, in separata controversia promossa dalla del proprio inadempimento. Controparte_1
Come di recente confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. U., 06/04/2023, n. 9456), nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere sollevata ad iniziativa della parte interessata, e costituisce un'ipotesi di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., da proporsi subito dopo l'assunzione della prova, restando altrimenti definitivamente sanata.
In effetti, l'incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c. risulta essere stata Persona_2
puntualmente eccepita dalla difesa di sin dalla presentazione dell'istanza Parte_1
istruttoria inerente all'audizione del teste e, segnatamente, sin dalla prima udienza del giudizio di primo grado del 31/10/2023; l'eccezione di nullità della testimonianza era stata poi tempestivamente presentata dalla anche nell'immediatezza dell'audizione Parte_1
testimoniale, all'udienza del 16/4/2024 (salvo, secondo quanto asserito dall'appellante nelle proprie note conclusionali del giudizio di primo grado, non essere verbalizzata), e comunque ribadita all'interno delle stesse note conclusionali, nonché dell'atto di costituzione in appello (v. pag. 11), in modo tale da non poterne affermare l'intervenuta rinuncia, e da non potersi ritenere sanata la relativa nullità per acquiescenza (v. Cass. Civ., Sez. VI-I, 10/04/2019 n. 10120)
La motivazione sentenza appellata deve pertanto essere oggetto di riforma sotto il richiamato profilo dell'utilizzabilità della testimonianza resa da la quale deve Persona_2
considerarsi nulla e non utilizzabile quale prova dell'adempimento della prestazione da parte di
Parte_7
Tale conclusione non determina però una diversa conclusione in ordine alla prova dell'adempimento. Difatti, a provare l'intervenuto adempimento da parte della Controparte_1
residuano le numerose fotografie prodotte già nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, raffiguranti la presenza dei flyer realizzati nell'interesse della Parte_1
all'interno di una serie cospicua di buchette postali, ubicate, stando a quanto indicato sulle fotografie stesse, nella zona di distribuzione pattuita.
Sin dai primissimi atti difensivi nell'ambito del giudizio di primo grado, parte appellante contestava l'idoneità probatoria delle predette fotografie, sia in relazione all'espletamento del
12 servizio, sia in relazione a tempi e luoghi dello stesso, essendo le stesse prive dei metadati che consentirebbero di accertare data e luogo dello scatto.
Né varrebbero, secondo la ricostruzione offerta dalla , le indicazioni Parte_1
cronologiche e geografiche manualmente inserite ciascuna immagine (per un totale, si precisa, di ben 95 fotografie), poiché, a ben vedere, da un'analisi visiva delle immagini e di quanto in esse ritratto sarebbe inverosimile pensare che esse siano state scattate a metà del mese di
Settembre e non, invece, ad autunno inoltrato, forse a Novembre o Dicembre 2022.
Parte appellante fornisce un'elencazione di un numero limitato immagini che, a suo dire, non potrebbero rappresentare l'adempimento intervenuto a Settembre (a titolo esemplificativo, viene richiamata la foto su cui è riportata la scritta “17 settembre 2022 orario - Via Tranquillo
Cremona 10 4006 Pieve di Cento Emilia Romagna Italia”, quella in cui si legge “17 settembre
2022 orario - Via Arno 63 44042 Cento Emilia Romagna Italia”, quella i cui si legge “17 settembre
2022 orario - Via Aldo Moro 3A 4006 Pieve di Cento Emilia Romagna Italia”), sulla base dell'osservazione delle condizioni ambientali.
Va rilevato che riassuntivamente, ed in via del tutto generica, la contesta Parte_1
l'inidoneità probatoria delle “altre foto, tutte contestate, molte delle quali raffiguranti volantini distribuiti in modo sin troppo ordinato, tale da far sorgere il dubbio di essere stati posizionati al solo ed unico fine di poter essere fotografati”.
Il punto, in relazione alle citate contestazioni, è relativo alla loro non rispondenza al disposto dell'art. 2712 c.c. La disposizione in parola disciplina l'efficacia probatoria, fra l'altro, delle
“riproduzioni fotografiche” di fatti e di cose, le quali “formano piena prova” (assumono, cioè, valore di prova legale) di quanto in esse rappresentato “se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Il disconoscimento della conformità, che era onere di effettuare Parte_1
compiutamente, deve essere, secondo giurisprudenza pacifica, chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a
13 precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ., Sez. VI-I, 13/05/2021 n. 12794; Cass. Civ., Sez. VI-III, 28/03/2018 n.
7595).
In altri termini, è necessario, affinché la riproduzione fotografica “degradi”, da prova legale dei fatti ivi rappresentati, a mero elemento liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che la parte contro cui la documentazione è prodotta effettui delle contestazioni ben specifiche, che devono quindi avere ad oggetto ciascuna delle riproduzioni fotografiche, che ritiene non corrispondenti alla realtà fattuale, e che non si limiti, come è invece avvenuto nel caso di specie, a prospettare le ragioni per le quali è inverosimile che vi sia corrispondenza tra realtà e rappresentazione fotografica, dovendo invece motivare analiticamente e concretamente gli specifici profili in grado di generare un'incongruenza e di far venir meno quella necessaria corrispondenza tra il raffigurato e il reale.
Ciò che, essendosi limitata ad allegare le ragioni per cui, a suo dire, sarebbe arduo ritenere di aver scattato quelle foto nel mese di Settembre, la non risulta aver Parte_1
compiutamente fatto in relazione a ciascuna delle fotografie contro di lei prodotte.
Deve considerarsi, peraltro, che parte delle osservazioni formulate da in Parte_1
relazione alle fotografie risultano fondate e suffragate da documenti (in specie dagli all.
2.23 e
2.32 atto di appello) che non risultano nemmeno telematicamente depositati, e che quindi non sono, per l'effetto, consultabili.
Dette considerazioni valgono, a maggior ragione, considerando il cospicuo numero di fotografie scattate, tanto da lasciare ragionevolmente presumere che assai difficilmente la Controparte_1
possa avere, in buona sostanza, “falsificato” data e luogo su ciascuna di esse, e che possa peraltro non avere effettuato la distribuzione del restante numero di volantini (rectius, dei volantini non fotografati).
Insomma, se non altro, le fotografie attestano, da un lato, che è effettivamente avvenuta un'operazione di stampa, su cui peraltro la contestazione appare del tutto generica essendo invece la stampa parte significativa della prestazione in relazione alla quale Controparte_1
pretende il corrispettivo;
dall'altro, costituiscono prova anche della distribuzione, non potendosi
14 peraltro esigere dall'esecutrice che venisse scattata una fotografia di ciascuna buchetta nella quale i volantini erano inseriti, ma dovendosi considerare sufficiente, ai fini della prova di tale adempimento, le fotografie comunque prodotte.
Deve pertanto considerarsi che la abbia compiutamente adempiuto all'onere Controparte_1
probatorio circa l'adempimento della prestazione di stampa e distribuzione dei volantini, su di lei gravante in relazione all'art. 1460 c.c.
Deve anche considerarsi la particolare natura della prestazione di distribuzione di volantini: la ha ritenuto di svolgere l'attività pubblicitaria dei suoi corsi mediante la Parte_1
distribuzione di volantini cartacei in parte stampati in proprio ed in parte stampati dùalla
trattasi, per sua natura, di materiale di cui non può essere dimostrata la Controparte_1
ricezione, che viene lasciato nelle buchette della posta, senza le cautele proprie della corrispondenza, che si presta ad essere sottratto da terzi senza titolo, ad essere cestinato da terzi conviventi non essendo specificamente indirizzato ad alcuno.
A questa considerazione segue, in primo luogo, l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dai clienti della , che assumono di non aver ricevuto i volantini: oltre al fatto che Parte_1
trattasi di un numero limitatissimo di soggetti rispetto al volume della distribuzione, la mancata presa visione del volantino nulla prova in ordine allo svolgimento dell'attività di distribuzione, ben potendo i flyer, pur inseriti in buchetta, essere stati sottratti da terzi, prelevati da conviventi, od essere stati oggetto di altre evenienze.
Sotto altro profilo, occorre considerare che proprio la peculiarità dell'attività sotto il profilo della prova (soprattutto sul lungo periodo) dell'esecuzione della prestazione era stata considerata al momento della stipula del contratto: nel preventivo inviato con e-mail del
5/9/2022, ed accettato senza rilievi dall'Associazione committente, era espressamente previsto che ogni segnalazione o contestazione circa lo svolgimento delle prestazioni avrebbe dovuto essere effettuata entro e non oltre le 24 ore successive al termine delle operazioni stesse.
Lo scopo è evidente: l'effettiva presenza dei volantini può essere al più effettuata nelle ore immediatamente successive alla consegna, il cui inizio era stato effettivamente comunicato dalla con la mail del 15/09/2022 per la settimana successiva. Controparte_1
15 Ed effettivamente, già con e-mail dell'8/11/2022, la aveva eccepito la tardività Controparte_1
delle contestazioni mosse dalla committente. La ha eccepito che il Parte_1
contenuto di tale avvertimento configurerebbe una “clausola vessatoria" ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e che, pertanto, in mancanza di specifica sottoscrizione, essa dovrebbe essere ritenuta inapplicabile al rapporto contrattuale.
Tuttavia, l'odierna appellata erra nella qualificazione giuridica dell'indicazione contenuta nel preventivo: l'art. 1341 c.c. riguarda, come cita la stessa rubrica, le “Condizioni generali di contratto”, le quali, per essere tali, debbono essere state unilateralmente predisposte da una sola parte (senza possibilità, per la controparte, di negoziazione in relazione ad esse), secondo una schema destinato ad essere impiegato per disciplinare in modo uniforme una pluralità di rapporti contrattuali.
Trattasi, dunque, di una norma di certo non applicabile al caso di specie: il preventivo predisposto da ha la natura giuridica, nello schema del rapporto contrattuale di Controparte_1
cui si controverte, non già di condizione generale, bensì di mera proposta contrattuale ex art. 1326 c.c., la quale, essendo stata seguita dall'accettazione dello stesso preventivo ad opera di
, è idonea a far sorgere il rapporto contrattuale. Parte_1
Non si tratta né di una clausola atta ad inserirsi in uno schema finalizzato ad essere impiegato per la disciplina uniforme di plurimi rapporti contrattuali facenti capo a - e, a Controparte_1
dimostrazione di ciò, è sufficiente guardare all'analiticità da cui il preventivo è connotato, in ogni sua parte, caratterizzandosi senza dubbio per un alto livello di personalizzazione in relazione alle prestazioni richieste da per es. di stampa di un numero di Parte_1
volantini diverso da quello da distribuire - né di una clausola unilateralmente predisposta non suscettibile di negoziazione alcuna da parte di . Parte_1
Escludendosi dunque che possa trattarsi di una “clausola vessatoria”, come Parte_1
tende a ricostruire, la mancata tempestiva contestazione da parte della committenza ha
[...]
precluso una verifica tempestiva in ordine all'esecuzione, per cui non può che confermarsi la prova dell'adempimento delle prestazioni da parte di ed il conseguente rigetto Controparte_1
dell'appello della , non potendo addivenirsi ad accertare la risoluzione del Parte_1
rapporto contrattuale ex art. 1453 c.c., nonché la richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante
16 per non aver potuto beneficiare dei risultati della campagna pubblicitaria (circostanza, quest'ultima, peraltro non provata dall'appellante, in punto di an e quantum dell'eventuale danno patito, ma solo oggetto di generica allegazione).
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali del presente grado (confermandosi quella contenuta nella sentenza appellata quanto al primo), dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (valori medi per fase di studio e introduttiva;
valori minimi per fase di trattazione e decisoria). Trattandosi di impugnazione, è applicabile l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge n. 228 del 24.12.2012: poiché nel caso di specie l'appello è stato respinto integralmente, occorre darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui alla citata norma, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) dichiara tenuta e condanna , in persona del legale rappresentante, Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente grado, che Controparte_1
liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
c) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alla parte appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto
Ferrara, 25/10/2025
Il Giudice
IA OC
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IA OC all'esito della discussione orale all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 884/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAGLIANTI PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI DAVIDE, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso il difensore
APPELLATA
Appello - rigetto
Onere della prova – incapacità a testimoniare
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. La ricostruzione del rapporto contrattuale. ............................................................................. 3
3. Il tempo dell'adempimento dell'obbligazione .......................................................................... 6
4. La prova dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto. .................................................. 8
5. Le spese di lite......................................................................................................................... 17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
La vicenda in esame prende le mosse dal procedimento monitorio instaurato, in data
20/4/2023, dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara, dalla società odierna Controparte_1
1 appellata, al quale seguitava il decreto ingiuntivo n. 441/2023, notificato in data 29/4/2023, con il quale il Giudice di Pace ingiungeva all'odierna appellante il pagamento di Parte_1
euro 1.324,69, a saldo della fattura n. 328 del 30/9/2022, oltre ad interessi moratori ex D.lgs.
231/2002 ed alle spese del procedimento monitorio.
La ha presentato opposizione al succitato decreto, ex artt. 316 ss. c.p.c. e Parte_1
281-decies c.p.c. in data 6/7/2023, dando origine al procedimento R.G. n. 2394/2023, innanzi al
Giudice di Pace di Ferrara, eccependo l'inadempimento di ex art. 1460 c.c. Controparte_1
La si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 19/10/2023, Controparte_1
eccependo l'inadempimento.
Concessa dal Giudice di Pace concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante l'audizione, all'udienza del 16/4/2024, dei testi per , e per Tes_1 Tes_2 Tes_3 Parte_1 Tes_4 Controparte_1
Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 607/2024 del 7/11/2024, depositata in data 25/11/2024, non notificata, con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione in appello del 2/5/2025, ha impugnato la sentenza e Parte_1
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 28/7/2025. Controparte_1
Ritenuta superflua l'ulteriore attività istruttoria richiesta, all'udienza del 23/10/2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Per parte appellante : “Voglia Ill.mo Tribunale Civile di Ferrara, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 607/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Ferrara, resa in data 07/11/2024 e depositata in data 25/11/2024, non notificata, e per l'effetto
- accertare e dichiarare l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni Parte_2
assunte nei confronti di , per i servizi di cui alla fattura n. 328 del Parte_1
30/09/2022, - accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto da in Parte_1
favore di per i servizi di cui alla fattura n. 328 del 30/09/2022 e per l'effetto Parte_2
- condannare alla restituzione delle somme versate per capitale interessi e Controparte_1
spese legali da , a seguito della concessione della provvisorie esecutività del Parte_1
2 decreto ingiuntivo n. 441/2023 Ing. e 1297/2023 R.G. del Giudice di Pace di Ferrara, pari ad euro
2.156,01, versati in data 23/05/2024, nonché delle somme versate per spese legali a seguito della emissione della sentenza impugnata n. 607/2024 del Giudice di Pace di Ferrara, resa in data 07/11/2024 e depositata in data 25/11/2024, non notificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in subordine alla restituzione della maggiore o minore somma, calcolata anche in via equitativa, che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
- condannare al pagamento in favore di di una somma Controparte_1 Parte_1
da determinarsi in via equitativa per il danno subito a seguito dell'inadempimento di cui sopra -
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del presente procedimento, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e del procedimento monitorio”.
Parte appellata ha invece così concluso: “Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adìto: in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto ex adverso e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Ferrara n. 607/2024 del
07.11.2024, resa nell'ambito del procedimento n. 2394/2023 R.G.;-In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
All'udienza del 23/10/2025, discussa oralmente la causa, è stato riservato il deposito della sentenza, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nel termine di trenta giorni.
2. La ricostruzione del rapporto contrattuale.
È incontestato, nonché documentalmente provato che, nei primi giorni di Settembre 2022 (e, segnatamente, in data 6/9/2022), sia intervenuto, tra e un Parte_1 Controparte_1
contratto in forza del quale la si impegnava all'effettuazione di attività di stampa Controparte_1
e distribuzione di materiale pubblicitario - in specie, volantini -, avente ad oggetto i corsi di ballo, fitness e salute organizzati e tenuti dalla . Parte_1
In specie, con e-mail del 5/9/2022, formulava e trasmetteva a Controparte_1 Parte_1
un preventivo per complessivi euro 1.324,69 (IVA inclusa), avente ad oggetto: i) la stampa
[...]
di n. 35.000 volantini, formato A6, su carta patinata da 135 gr., fronte-retro, con sfondo di colore rosa-azzurro; ii) la distribuzione porta a porta di n. 35.945 volantini nell'area di 7 Comuni del bolognese (nello specifico, Cento, di Cento, Castello d'Argile, , , San Pt_3 Pt_4 Pt_5
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale). Il numero di volantini da distribuire era superiore rispetto
3 a quello dei volantini da mandare in stampa poiché, sulla base di pregressi accordi, Parte_1
si era impegnata ad effettuare direttamente ed in proprio la stampa delle rimanenti
[...]
unità (con sfondo di colore arancione-viola), da consegnare poi alla in vista della Controparte_1
distribuzione (tanto si evince anche dalle comunicazioni WhatsApp del 6/9/2022, del 17/9/2022, doc. 3 della comparsa di . Controparte_1
Con successiva e-mail del 6/9/2022, accettava in toto il contenuto del Parte_1
succitato preventivo, sulla base del quale, in data 30/9/2022, emetteva la fattura Controparte_1
n. 328, ora oggetto di giudizio.
Nei giorni seguenti al perfezionamento del contratto, riscontrava un problema di Controparte_1
natura tecnica nell'elaborato grafico inviatogli da , relativo al formato del Parte_1
file (tale da generare un verosimile rallentamento nelle tempistiche di realizzazione delle stampe); problema che peraltro veniva dall'appellata risolto con successo, senza addebito di costi ulteriori a controparte, come comunicato a in data 9/9/2022. Con la Parte_1
stessa comunicazione, informava che il materiale sarebbe Controparte_1 Parte_1
stato mandato in stampa il pomeriggio stesso: “Buongiorno! Volevo avvisare che questa volta sono riuscito a risolvere il problema autonomamente, i file sono stati impaginati e nel pomeriggio verranno mandati in stampa. Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione” (doc.
2.5 atto di appello).
Quattro giorni dopo, esortava ad avviare al più presto Pt_1 Parte_1 Controparte_1
l'inizio della distribuzione door to door, in vista dell'avvio dei corsi di ballo (cfr. e-mail del
12/9/2022, nella quale si legge “Attendo notizie per inizio distribuzione volantini che spero siano in questa settimana”), giungendo tuttavia solo con e-mail del 15/9/2022 ad indicare una precisa data di inizio delle lezioni, quella di lunedì 19/9/2022, sino ad allora mai menzionata.
A detta e-mail – preceduta da scambi di messaggistica istantanea relativi alla consegna dei volantini stampati in proprio dalla committente – rappresentava che la Controparte_1
distribuzione avrebbe avuto luogo a partire dalla settimana successiva, la quale aveva inizio, in effetti, proprio con la data del 19/9/2022.
Non ricevendo più alcun aggiornamento in merito alla distribuzione del materiale pubblicitario,
procedeva autonomamente, verso la fine di Settembre 2022, ad eseguire Parte_1
4 delle “interviste” tra i propri allievi, con le quali, previa raccolta di un cospicuo numero di indirizzi che avrebbero dovuto essere interessati dalla distribuzione, in quanto ubicati nella zona geografica oggetto di pattuizione, aveva loro domandato se avessero ricevuto i volantini con sfondo di colore rosa-azzurro realizzati da , asserendo, durante tutto il giudizio di CP_1
opposizione, ed anche nel proprio atto di costituzione in appello, che da ciascuno aveva ricevuto risposta negativa.
Tale dato dimostrerebbe, nella prospettazione della , che la distribuzione, Parte_1
di fatto, non era avvenuta: uno dei residenti nell'area interessata, , era stato Persona_1
sentito come teste nel corso del giudizio di primo grado ed aveva confermato di non avere ricevuto, nella propria buchetta postale, il volantino di colore rosa-azzurro.
L'odierna appellante espone di avere contestato, mediante plurime comunicazioni e-mail del
27/9/2022, del 29/9/2022, del 30/9/2022 e del 12/10/2022, di non aver ricevuto alcun aggiornamento utile circa l'espletamento dell'attività di distribuzione e che a dette comunicazioni non seguitava, da parte di , alcuna risposta, eccettuato un sollecito di CP_1
pagamento della fattura n. 328, intervenuto in data 27/10/2022 (doc. 10 dell'atto di appello).
Seguivano ulteriori e-mail di (del 28/10/2022 e dell'8/11/2022), con le Parte_1
quali l'associazione ribadiva la mancata esecuzione del servizio, e lamentava il danno arrecato dall'omessa distribuzione della pubblicità.
Dunque, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si basava, al pari dell'odierno appello, sull'exceptio inadimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c., sollevata da Parte_1
nei confronti della : essenzialmente, lamentava, in
[...] CP_1 Parte_1
particolare, l'inadempimento dell'intera prestazione, sostenendo, in buona sostanza, che non solo avrebbe omesso di effettuare stampa e distribuzione nei tempi pattuiti, Controparte_1
ma che né la stampa né la distribuzione (ricomprendendo, così, tutti i servizi di cui alla fattura n.
328) fossero mai state eseguite (v. pag. 7 atto di appello).
La escluso che il contratto prevedesse un termine per l'esecuzione delle Controparte_1
prestazioni, ha allegato di aver provveduto alla stampa ed alla distribuzione dei volantini (non appena rimediato alle problematiche dei files e ricevuti quelli stampati in proprio), avvalendosi
5 di un soggetto terzo, e sostenendo comunque la tardività delle contestazioni Controparte_2
avversarie.
3. Il tempo dell'adempimento dell'obbligazione
Avendo il contratto intervenuto tra le parti ad oggetto la prestazione di un servizio, il primo motivo d'appello attiene alla ricostruzione dell'obbligazione assunta dall'odierna appellata, sotto il profilo temporale.
La si era assunta l'obbligo – come sopra ricostruito – di stampare e distribuire i Controparte_1
volantini, ma, come correttamente affermato anche dal Giudice di primo grado, nessun termine risulta mai essere stato (né espressamente, né implicitamente) pattuito tra le parti.
Va infatti precisato che, durante tutto il corso delle prime comunicazioni tra Parte_1
e Flyerbox, non risulta, dagli atti, che le parti abbiano specificatamente pattuito un termine
[...]
per l'effettuazione della distribuzione dei volantini: con e-mail di accettazione del preventivo, del 6/9/2022, si limitava a richiedere che la distribuzione iniziasse “al più Parte_1
presto”, mentre solo con e-mail del 12/9/2022 la scuola auspicava solamente che la distribuzione iniziasse in settimana (“Attendo notizie per inizio distribuzione volantini che spero siano in questa settimana”).
I volantini della cui distribuzione si tratta miravano a promuovere e pubblicizzare, sul territorio, le attività organizzate dalla , i cui corsi avrebbero avuto inizio a partire dal Parte_1
19/9/2022; tuttavia, come accennato, è solamente con l'0-mail di giovedì 15/9/2022 che
[...]
menzionava, per la prima volta, la succitata data (“Buongiorno, come da accordi i Parte_1
volantini dovevano essere distribuiti prima del 19 settembre 2022, ad oggi non ho ancora avuto nessuna comunicazione”).
In altri termini, le parti non risultano avere pattuito, ab origine, alcun termine per lo svolgimento della distribuzione, limitandosi, la , a generiche esortazioni;
la Parte_1
data di inizio delle lezioni e il termine per la distribuzione, peraltro, nemmeno avrebbe potuto essere desunto dalla in via implicita, non figurando esso nemmeno sui volantini Controparte_1
pubblicitari stessi.
Prima del 15/9/2022, non vi era modo, per Flyerbox, di conoscere che la prestazione distributiva avrebbe dovuto essere eseguita entro e non oltre la data del 19/9/2022 (in vista, cioè, dell'inizio
6 dei corsi, considerato l'interesse dell'associazione a sfruttare la diffusione del materiale pubblicitario entro quella data); sebbene avesse fatto generico Pt_1 Parte_1
riferimento, nella mail del 6/9/2022, all'inizio delle lezioni, è altrettanto vero che mai ne era stata comunicata a la data specifica. Controparte_1
Va rimarcato, peraltro, che, come si evince dalla conversazione WhatsApp tra e Controparte_1
la legale-rappresentante di del 17/09/2022 (doc. 3 allegato alla comparsa Parte_1
Flyerbox), alla data del 17/09/2022, in orario serale, non erano ancora pervenuti nelle mani di i volantini stampati in autonomia da : non può esigersi – Controparte_1 Parte_1
perché non espressamente richiesto – che la distribuzione iniziasse prima che la Controparte_1
avesse a disposizione tutto il materiale, traducendosi tale pretesa in un verosimile aumento dei costi
Ne discende che, non essendo stato oggetto di specifica pattuizione, non vi è spazio per la qualificazione del predetto termine come “essenziale” per , poiché Parte_1
“strettamente connesso con la finalità sottesa al rapporto contrattuale”, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante.
Insomma, una scadenza non esattamente determinata e precisata ab origine nelle pattuizioni contrattuali delle parti è inconciliabile con la natura essenziale del termine, che del resto, qui, non pare nemmeno figurare. Come chiarito dalla Suprema Corte, “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando all'esito di indagini istituzionalmente riservate al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti soprattutto della natura dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo.
Tale volontà non può desumersi solo da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 2491 del 18/03/1999; Cass. Civ., Sez. I,
Sentenza n. 8216 del 11/04/2011).
È dunque corretta la valutazione del giudice di prime cure, laddove afferma che “di fatto non vi
è prova che negli accordi vi fossero anche la previsione dei tempi di realizzazione dei volantini
7 pubblicitari e della loro distribuzione ma consta esservi stata solo la richiesta che la consegna si estendesse il più possibile al territorio”.
I vari solleciti inviati da , per la loro genericità, si prestano ad assumere una Parte_1
valenza tuttalpiù interlocutoria, non palesando alcuna esigenza specifica e mirata, e non prestandosi affatto ad essere qualificati alla stregua di un “termine essenziale”, essendo al contrario un termine di adempimento, di fatto, inesistente.
4. La prova dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.
Quanto al restante contenuto delle obbligazioni contrattuali, l'appellante contesta che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio, posto che oggetto di contestazione, da parte di , sia l'integrale inadempimento delle Parte_1
prestazioni contrattualmente assunte da , a nulla rilevando qualsivoglia osservazione CP_1
relativa al rispetto dei termini (giacché, come precisato, alcun termine risultava pattuito), occorre effettuare alcune precisazioni circa il riparto dell'onere probatorio in casi come quello di specie.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Come detto, l'ingiunzione oggetto della presente opposizione si fonda sulla fattura n. 328 del
30/09/2022, emessa dall'opposta nei confronti della . Controparte_1 Parte_1
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova
8 delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del 12/01/2016).
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione che ha ad oggetto la valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla: come da tempo affermato con la sentenza a S.U. n. 13533/2001, il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore. Su quest'ultimo, per contro, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito. Il principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità: si veda Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018, che ha chiarito come “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.”.
Dunque, a fronte della prova, fornita dal creditore ( ), di avere diritto al corrispettivo in CP_1
base al contratto, la ha eccepito il mancato espletamento delle proprie Parte_1
prestazioni da parte di sulla quale quindi grava l'onere di neutralizzare Controparte_1
l'eccezione, sul piano probatorio, dimostrando di avere adempiuto e, dunque, di avere effettivamente eseguito sia la stampa, sia la distribuzione dei volantini.
Il giudice di primo grado, invero, ha fatto corretto governo di questi principi, mentre un rilievo va ad esporsi in relazione all'ammissibilità della prova testimoniale.
Orbene, sotto questo profilo, fornisce, quale prova del proprio adempimento Controparte_1
(ossia, quale prova di aver stampato e distribuito i volantini), due fondamentali elementi.
Il primo è rappresentato dalla testimonianza, resa all'udienza del 16/4/2024, di Per_2
amministratore unico e legale rappresentante della società (come da
[...] Controparte_2
9 visura della società, doc. 11 di parte appellante), società a cui ha delegato il Controparte_1
servizio di distribuzione dei volantini.
Alla richiamata udienza istruttoria, ha affermato di aver personalmente curato ed Per_2
effettuato la distribuzione del materiale pubblicitario nelle giornate del 17/9/2022 e del
18/9/2022, avvalendosi anche dell'opera di propri dipendenti, i quali si erano altresì premurati di scattare numerose fotografie dei volantini collocati nelle apposite buchette della posta nelle zone geografiche interessate da pattuizione (fotografie, peraltro, già inviate da a Controparte_1
con e-mail e WeTransfer del 28-30/11/2022). Parte_1
Su questo dato probatorio, la sentenza di primo grado fonda la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione da parte di Parte_6
, come opportunamente argomentato nell'atto di appello ma anche tempestivamente
[...]
eccepito in primo grado, si pone una delicata questione in ordine all'utilizzabilità di detta deposizione in ragione della dedotta incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. Per_2
Sul punto, occorre riformare la motivazione su cui si fonda la sentenza di primo grado.
Contrariamente a quanto ricostruito dal Giudice di Pace, infatti, non era Persona_2
lavoratore dipendente della società (ciò che, per consolidata giurisprudenza, di Controparte_1
certo non ne avrebbe determinato l'incapacità a deporre;
v. ex multis Cass. Civ., Sez. I,
31/08/2020, n. 18121; Cass. Civ., Sez. III, 29/01/2013, n. 2075), bensì un vero e proprio prestatore di servizio in regime di subcontratto, al quale la in forza di apposito Controparte_1
rapporto contrattuale (e considerata peraltro la qualità di legale rappresentante-amministratore unico della in capo a , aveva commissionato l'effettuazione CP_2 Persona_2
dell'opera di distribuzione del materiale.
Ciò risulta provato, peraltro, dalla fattura emessa da nei confronti di Controparte_2 CP_1
avente ad oggetto “Distribuzione materiale pubblicitario/Distribuzione per Vostro conto
[...]
nel mese di settembre” (doc. 7 allegato alla comparsa dell'opposta nel giudizio di Controparte_1
opposizione).
Da detta qualificazione consegue, di fatto, l'incapacità dell' a rendere testimonianza, ai Tes_4
sensi dell'art. 246 c.p.c., tenuto conto della sua posizione di soggetto al quale a Controparte_1
aveva subdelegato la prestazione e dunque dotato di quell'interesse giuridico, personale,
10 concreto e attuale che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio. Come chiarito dalla
Suprema Corte, “l'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati” (Cass. Civ., 07/09/2023, n. 26044; così anche
Cass. Civ., 21/10/2015, n. 21418).
Deve considerarsi sussistente, in effetti, un interesse concreto e attuale di a Persona_2
partecipare, quale legale rappresentante della alla controversia in esame, Controparte_2
considerata innanzitutto la possibilità che, in conseguenza della decisione della causa, la subcontraente possa astrattamente essere destinataria di ulteriori azioni da parte della società
(in specie, all'azione di regresso, che poteva esser fatta valere già mediante Controparte_1
chiamata in causa), per non avere adempiuto alla prestazione oggetto dell'incarico ricevuto dalla Controparte_1
Secondo la giurisprudenza, l'incapacità a deporre, derivante dalla presenza di un interesse concreto ed attuale alla controversia stessa, deriverebbe altresì dalla possibilità che, in virtù della propria posizione, il teste possa essere chiamato in causa per ordine del giudice o su iniziativa delle parti, dovendosi considerare incapace di testimoniare chiunque potrebbe o avrebbe potuto, pur senza che ciò sia avvenuto, “essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito” (così Cass. Civ., Sez. III, 17/07/2002, n. 10382).
Di talché risulta piuttosto evidente che, nel caso di specie, in virtù del contratto intercorrente tra e la in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1 Controparte_2
amministratore unico - rapporto la cui esistenza è da ritenersi quale Persona_2
circostanza non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - ben può sostenersi che la CP_2
avrebbe potuto, quantomeno, essere chiamata in causa nel corso del giudizio di primo
[...]
grado, per la possibilità che la chiedesse, riversando sulla società di cui il teste è Controparte_1
legale rappresentante la responsabilità per il mancato adempimento alla distribuzione, di essere
11 manlevata, nonché che potrebbe eventualmente essere chiamata a rispondere, in separata controversia promossa dalla del proprio inadempimento. Controparte_1
Come di recente confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. U., 06/04/2023, n. 9456), nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere sollevata ad iniziativa della parte interessata, e costituisce un'ipotesi di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., da proporsi subito dopo l'assunzione della prova, restando altrimenti definitivamente sanata.
In effetti, l'incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c. risulta essere stata Persona_2
puntualmente eccepita dalla difesa di sin dalla presentazione dell'istanza Parte_1
istruttoria inerente all'audizione del teste e, segnatamente, sin dalla prima udienza del giudizio di primo grado del 31/10/2023; l'eccezione di nullità della testimonianza era stata poi tempestivamente presentata dalla anche nell'immediatezza dell'audizione Parte_1
testimoniale, all'udienza del 16/4/2024 (salvo, secondo quanto asserito dall'appellante nelle proprie note conclusionali del giudizio di primo grado, non essere verbalizzata), e comunque ribadita all'interno delle stesse note conclusionali, nonché dell'atto di costituzione in appello (v. pag. 11), in modo tale da non poterne affermare l'intervenuta rinuncia, e da non potersi ritenere sanata la relativa nullità per acquiescenza (v. Cass. Civ., Sez. VI-I, 10/04/2019 n. 10120)
La motivazione sentenza appellata deve pertanto essere oggetto di riforma sotto il richiamato profilo dell'utilizzabilità della testimonianza resa da la quale deve Persona_2
considerarsi nulla e non utilizzabile quale prova dell'adempimento della prestazione da parte di
Parte_7
Tale conclusione non determina però una diversa conclusione in ordine alla prova dell'adempimento. Difatti, a provare l'intervenuto adempimento da parte della Controparte_1
residuano le numerose fotografie prodotte già nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, raffiguranti la presenza dei flyer realizzati nell'interesse della Parte_1
all'interno di una serie cospicua di buchette postali, ubicate, stando a quanto indicato sulle fotografie stesse, nella zona di distribuzione pattuita.
Sin dai primissimi atti difensivi nell'ambito del giudizio di primo grado, parte appellante contestava l'idoneità probatoria delle predette fotografie, sia in relazione all'espletamento del
12 servizio, sia in relazione a tempi e luoghi dello stesso, essendo le stesse prive dei metadati che consentirebbero di accertare data e luogo dello scatto.
Né varrebbero, secondo la ricostruzione offerta dalla , le indicazioni Parte_1
cronologiche e geografiche manualmente inserite ciascuna immagine (per un totale, si precisa, di ben 95 fotografie), poiché, a ben vedere, da un'analisi visiva delle immagini e di quanto in esse ritratto sarebbe inverosimile pensare che esse siano state scattate a metà del mese di
Settembre e non, invece, ad autunno inoltrato, forse a Novembre o Dicembre 2022.
Parte appellante fornisce un'elencazione di un numero limitato immagini che, a suo dire, non potrebbero rappresentare l'adempimento intervenuto a Settembre (a titolo esemplificativo, viene richiamata la foto su cui è riportata la scritta “17 settembre 2022 orario - Via Tranquillo
Cremona 10 4006 Pieve di Cento Emilia Romagna Italia”, quella in cui si legge “17 settembre
2022 orario - Via Arno 63 44042 Cento Emilia Romagna Italia”, quella i cui si legge “17 settembre
2022 orario - Via Aldo Moro 3A 4006 Pieve di Cento Emilia Romagna Italia”), sulla base dell'osservazione delle condizioni ambientali.
Va rilevato che riassuntivamente, ed in via del tutto generica, la contesta Parte_1
l'inidoneità probatoria delle “altre foto, tutte contestate, molte delle quali raffiguranti volantini distribuiti in modo sin troppo ordinato, tale da far sorgere il dubbio di essere stati posizionati al solo ed unico fine di poter essere fotografati”.
Il punto, in relazione alle citate contestazioni, è relativo alla loro non rispondenza al disposto dell'art. 2712 c.c. La disposizione in parola disciplina l'efficacia probatoria, fra l'altro, delle
“riproduzioni fotografiche” di fatti e di cose, le quali “formano piena prova” (assumono, cioè, valore di prova legale) di quanto in esse rappresentato “se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Il disconoscimento della conformità, che era onere di effettuare Parte_1
compiutamente, deve essere, secondo giurisprudenza pacifica, chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a
13 precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ., Sez. VI-I, 13/05/2021 n. 12794; Cass. Civ., Sez. VI-III, 28/03/2018 n.
7595).
In altri termini, è necessario, affinché la riproduzione fotografica “degradi”, da prova legale dei fatti ivi rappresentati, a mero elemento liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che la parte contro cui la documentazione è prodotta effettui delle contestazioni ben specifiche, che devono quindi avere ad oggetto ciascuna delle riproduzioni fotografiche, che ritiene non corrispondenti alla realtà fattuale, e che non si limiti, come è invece avvenuto nel caso di specie, a prospettare le ragioni per le quali è inverosimile che vi sia corrispondenza tra realtà e rappresentazione fotografica, dovendo invece motivare analiticamente e concretamente gli specifici profili in grado di generare un'incongruenza e di far venir meno quella necessaria corrispondenza tra il raffigurato e il reale.
Ciò che, essendosi limitata ad allegare le ragioni per cui, a suo dire, sarebbe arduo ritenere di aver scattato quelle foto nel mese di Settembre, la non risulta aver Parte_1
compiutamente fatto in relazione a ciascuna delle fotografie contro di lei prodotte.
Deve considerarsi, peraltro, che parte delle osservazioni formulate da in Parte_1
relazione alle fotografie risultano fondate e suffragate da documenti (in specie dagli all.
2.23 e
2.32 atto di appello) che non risultano nemmeno telematicamente depositati, e che quindi non sono, per l'effetto, consultabili.
Dette considerazioni valgono, a maggior ragione, considerando il cospicuo numero di fotografie scattate, tanto da lasciare ragionevolmente presumere che assai difficilmente la Controparte_1
possa avere, in buona sostanza, “falsificato” data e luogo su ciascuna di esse, e che possa peraltro non avere effettuato la distribuzione del restante numero di volantini (rectius, dei volantini non fotografati).
Insomma, se non altro, le fotografie attestano, da un lato, che è effettivamente avvenuta un'operazione di stampa, su cui peraltro la contestazione appare del tutto generica essendo invece la stampa parte significativa della prestazione in relazione alla quale Controparte_1
pretende il corrispettivo;
dall'altro, costituiscono prova anche della distribuzione, non potendosi
14 peraltro esigere dall'esecutrice che venisse scattata una fotografia di ciascuna buchetta nella quale i volantini erano inseriti, ma dovendosi considerare sufficiente, ai fini della prova di tale adempimento, le fotografie comunque prodotte.
Deve pertanto considerarsi che la abbia compiutamente adempiuto all'onere Controparte_1
probatorio circa l'adempimento della prestazione di stampa e distribuzione dei volantini, su di lei gravante in relazione all'art. 1460 c.c.
Deve anche considerarsi la particolare natura della prestazione di distribuzione di volantini: la ha ritenuto di svolgere l'attività pubblicitaria dei suoi corsi mediante la Parte_1
distribuzione di volantini cartacei in parte stampati in proprio ed in parte stampati dùalla
trattasi, per sua natura, di materiale di cui non può essere dimostrata la Controparte_1
ricezione, che viene lasciato nelle buchette della posta, senza le cautele proprie della corrispondenza, che si presta ad essere sottratto da terzi senza titolo, ad essere cestinato da terzi conviventi non essendo specificamente indirizzato ad alcuno.
A questa considerazione segue, in primo luogo, l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dai clienti della , che assumono di non aver ricevuto i volantini: oltre al fatto che Parte_1
trattasi di un numero limitatissimo di soggetti rispetto al volume della distribuzione, la mancata presa visione del volantino nulla prova in ordine allo svolgimento dell'attività di distribuzione, ben potendo i flyer, pur inseriti in buchetta, essere stati sottratti da terzi, prelevati da conviventi, od essere stati oggetto di altre evenienze.
Sotto altro profilo, occorre considerare che proprio la peculiarità dell'attività sotto il profilo della prova (soprattutto sul lungo periodo) dell'esecuzione della prestazione era stata considerata al momento della stipula del contratto: nel preventivo inviato con e-mail del
5/9/2022, ed accettato senza rilievi dall'Associazione committente, era espressamente previsto che ogni segnalazione o contestazione circa lo svolgimento delle prestazioni avrebbe dovuto essere effettuata entro e non oltre le 24 ore successive al termine delle operazioni stesse.
Lo scopo è evidente: l'effettiva presenza dei volantini può essere al più effettuata nelle ore immediatamente successive alla consegna, il cui inizio era stato effettivamente comunicato dalla con la mail del 15/09/2022 per la settimana successiva. Controparte_1
15 Ed effettivamente, già con e-mail dell'8/11/2022, la aveva eccepito la tardività Controparte_1
delle contestazioni mosse dalla committente. La ha eccepito che il Parte_1
contenuto di tale avvertimento configurerebbe una “clausola vessatoria" ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e che, pertanto, in mancanza di specifica sottoscrizione, essa dovrebbe essere ritenuta inapplicabile al rapporto contrattuale.
Tuttavia, l'odierna appellata erra nella qualificazione giuridica dell'indicazione contenuta nel preventivo: l'art. 1341 c.c. riguarda, come cita la stessa rubrica, le “Condizioni generali di contratto”, le quali, per essere tali, debbono essere state unilateralmente predisposte da una sola parte (senza possibilità, per la controparte, di negoziazione in relazione ad esse), secondo una schema destinato ad essere impiegato per disciplinare in modo uniforme una pluralità di rapporti contrattuali.
Trattasi, dunque, di una norma di certo non applicabile al caso di specie: il preventivo predisposto da ha la natura giuridica, nello schema del rapporto contrattuale di Controparte_1
cui si controverte, non già di condizione generale, bensì di mera proposta contrattuale ex art. 1326 c.c., la quale, essendo stata seguita dall'accettazione dello stesso preventivo ad opera di
, è idonea a far sorgere il rapporto contrattuale. Parte_1
Non si tratta né di una clausola atta ad inserirsi in uno schema finalizzato ad essere impiegato per la disciplina uniforme di plurimi rapporti contrattuali facenti capo a - e, a Controparte_1
dimostrazione di ciò, è sufficiente guardare all'analiticità da cui il preventivo è connotato, in ogni sua parte, caratterizzandosi senza dubbio per un alto livello di personalizzazione in relazione alle prestazioni richieste da per es. di stampa di un numero di Parte_1
volantini diverso da quello da distribuire - né di una clausola unilateralmente predisposta non suscettibile di negoziazione alcuna da parte di . Parte_1
Escludendosi dunque che possa trattarsi di una “clausola vessatoria”, come Parte_1
tende a ricostruire, la mancata tempestiva contestazione da parte della committenza ha
[...]
precluso una verifica tempestiva in ordine all'esecuzione, per cui non può che confermarsi la prova dell'adempimento delle prestazioni da parte di ed il conseguente rigetto Controparte_1
dell'appello della , non potendo addivenirsi ad accertare la risoluzione del Parte_1
rapporto contrattuale ex art. 1453 c.c., nonché la richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante
16 per non aver potuto beneficiare dei risultati della campagna pubblicitaria (circostanza, quest'ultima, peraltro non provata dall'appellante, in punto di an e quantum dell'eventuale danno patito, ma solo oggetto di generica allegazione).
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali del presente grado (confermandosi quella contenuta nella sentenza appellata quanto al primo), dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (valori medi per fase di studio e introduttiva;
valori minimi per fase di trattazione e decisoria). Trattandosi di impugnazione, è applicabile l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge n. 228 del 24.12.2012: poiché nel caso di specie l'appello è stato respinto integralmente, occorre darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui alla citata norma, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) dichiara tenuta e condanna , in persona del legale rappresentante, Parte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente grado, che Controparte_1
liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
c) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alla parte appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto
Ferrara, 25/10/2025
Il Giudice
IA OC
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