Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto da NA OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’atto prot. 03571 con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano a distanza di oltre 30 gg. dal deposito della SCIA volta alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 bis ed al ripristino in parte dei luoghi in ottemperanza, dell’ordinanza demolitoria n. 42/2024, ha disposto “l’interruzione dei termini” volti all’accoglimento silente della istanza, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art.36 bis D.P.R. 380/2001, e, comunque, ha avviato una verifica paesaggistica delle opere da sanare poste interamente all’interno dell’impianto dell’edificio, sfruttando il vuoto tecnico creato dalle fondazioni dell’edificio superiore;
2) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IC Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: l’immobile oggetto del presente giudizio è ubicato in Positano, alla Via G. Marconi, al civico n.1 ed è parte di un’unica unità immobiliare che si articola su tre livelli degradanti verso il mare, seguendo il profilo del costone roccioso retrostante; mentre i primi due livelli, componenti un’unica unità abitativa sono collegati tra loro da una scala interna, il terzo livello (seminterrato) è collegato al resto dell’edificio da una scala esterna; su detto piano seminterrato, è stata realizzata una unità immobiliare indipendente, impegnando, in parte, il piano di fondazione dell’immobile soprastante ed in parte il suo esterno con il solaio che fungeva da terrazzo; questa unità immobiliare indipendente, destinata a residenza, è stata oggetto di una istanza di condono ex L.326/2003, poi respinta attesi i vincoli paesaggistici impressi sull’area, con la conseguente emissione di una ordinanza di demolizione e ripristino (n.42/2004); nel tentativo di recuperare la unità immobiliare così come realizzata con la originaria destinazione abitativa, sono stati prodotti ricorsi alla magistratura amministrativa, respinti sia in primo, che in secondo grado; pertanto, è stata presentata una istanza di ripristino in parte e di sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. 380/2001 della parte rimanente; con detta istanza, infatti, sono stati previsti, da un lato, interventi di ripristino conformativo all’ordinanza demolitorio n.42/2004 e, dall’altro, il recupero del corpo residuo tutto ricavato nelle fondamenta della parte superiore dell’immobile; più specificamente, con il progetto allegato all’istanza, sono stati previsti interventi di ripristino per la porzione della consistenza esterna all’originario piano di fondazione, conformando e riqualificando la sua restante parte, - realizzata all’interno di detto piano utilizzando il vuoto tecnico - al fine della costituzione di una pertinenza urbanistica dell’immobile sovrastante, così come consentito dall’art.48 del RUEC del Comune di Positano; in sostanza, è previsto che la pertinenza urbanistica così ricavata, “sfrutterà il sottosuolo del sovrastante immobile di cui costituirà superficie accessoria e si porrà in rapporto di assoluta strumentalità, complementarietà e funzionalità”; sono previsti, infatti, depositi e sala benessere; acquisita l’istanza con il protocollo n. 1416, del 20.01.2025, in data 6.03.2025, le è stato notificato l’atto prot. 03571 del 18.02.2025, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano: 1) ha disconosciuto l’applicabilità alla fattispecie dell’art.36 bis DPR 380/2001; 2) ha ignorato del tutto quanto disposto dal RUEC del Comune di Positano (art.48) e per l’effetto ha dato per confermato che l’intervento lungi dall’essere conformativo, determina una modifica dell’impianto dell’edificio con ulteriori modifiche dello stato dei luoghi; 3) nonostante la volontà espressa di mantenere esclusivamente la parte sottoposta e quindi interna al piano di fondazione dell’edificio e di procedere all’abbattimento della parte esterna all’area di sedime della intera struttura, ha ritenuto l’intervento soggetto alla valutazione paesaggistica, rinviando l’istanza all’esame del Responsabile del procedimento in materia paesaggistica; 4) ha richiesto una serie di atti e documenti richiesti per la sanatoria ordinaria (art. 36 DPR 380/2001), sospendendo il procedimento amministrativo “fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica”.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati e tanto in forza delle seguenti causali:
VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT.3 E SS. L.241/90; ART.10 BIS L.241/90; II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.36 BIS D.P.R. 380/2001 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART.32 D.P.R. 380/2001; ART.31 E 33 D.P.R. 380/2001; ART.48 RUEC COMUNE DI POSITANO; III. VIOLAZIONE DI LEGGE DLGS 42/2004 ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO).
La ricorrente ha eccepito, anzitutto, la sua mancata partecipazione al procedimento amministrativo.
Ha, inoltre, dedotto che l’intervento oggetto della sanatoria consisterebbe nel recupero di una cubatura accessoria determinata dal vuoto tecnico della fondazione dell’immobile soprastante con il quale l’opera realizzata si pone in rapporto pertinenziale.
Da qui la illegittimità, a suo dire, della qualificazione dell’intervento quale “variazione essenziale” ovvero di intervento modificativo dell’assetto planovolumetrico della struttura su cui interviene.
Ha, altresì, rilevato che l’intervento da sanare consisterebbe nella realizzazione nel sottosuolo (vuoto tecnico determinato dalle fondazioni) di depositi e di una spa al servizio del fabbricato soprastante e, con esso, in pieno rapporto pertinenziale caratterizzato proprio dalla strumentalità e complementarietà delle opere realizzate.
Da qui anche l’illegittima determinazione della richiesta di un parere paesaggistico.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune di Positano.
5. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili d’inammissibilità del gravame, perché ad oggetto una mera comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente.
6. All’esito, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Anzitutto va disattesa l’istanza di rinvio della trattazione dell’udienza, avanzata dalla parte ricorrente.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali', che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.1.2024, n.59; TA.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 5788 del 2023).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha chiesto rinvio al fine di presentare motivi aggiunti avverso l’atto prot. n.17128, notificato il 04.11.2025, con il quale è stata respinta definitivamente la pratica n. 05/2025, concernente la richiesta di accertamento di conformità urbanistica ex art.36 bis, D.P.R. 380/2001 ed il connesso accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’ingiunzione di demolizione n. 22/2024.
Ebbene, la richiesta di rinvio è da rigettare ai sensi dell’art. art. 73 comma 1 bis c.p.a. posto che quello prospettato non è un caso eccezionale.
8. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. A norma dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., per poter agire nel processo amministrativo occorre essere non solo titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere, nel senso che non basta l’idoneità astratta a conseguire un risultato utile, ma occorre il conseguimento di un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso la pronunzia del giudice amministrativo.
Risulta, pertanto, insufficiente a radicare l’interesse al ricorso il riferimento ad una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione (cfr. Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
Per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, “nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Ed infatti è soltanto l'atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari (Cfr. ex multis T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/03/2020, n. 439).
10. Richiamate le predette coordinate ermeneutiche di carattere generale, va detto che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, tenuto conto che l’atto impugnato, lungi dal configurare un provvedimento definitivo, si limita a comunicare sic et simpliciter motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 bis T.U. 380/2001 ed al ripristino in parte dei luoghi in ottemperanza dell’ordinanza demolitoria n. 42/2024, presentata dalla ricorrente, innescandosi, pertanto, in un segmento procedimentale in corso di completamento,
10.1. Il carattere non definitivo dell’atto impugnato viene ad essere ulteriormente corroborato dal fatto che con esso: viene trasmessa la pratica al responsabile del procedimento in materia paesaggistica; nelle more, viene disposta l’interruzione dei termini (che inizieranno a decorrere dalla ricezione degli adempimenti istruttori); medio tempore viene disposta la sospensione del procedimento amministrativo.
Peraltro, la natura non definitiva dell’atto gravato viene confermata dalla stessa parte ricorrente, che, come sopra ricordato, ha manifestato la propria volontà di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso l’atto prot. n.17128, notificato il 04.11.2025 con il quale è stata respinta definitivamente la pratica n. 05/2025, concernente la richiesta di accertamento di conformità urbanistica ex art.36 bis, D.P.R. 380/2001 ed il connesso accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’ingiunzione di demolizione n. 22/2024.
Ne consegue, pertanto, che l’impugnazione di cui si discute si rivela inammissibile per carenza di attuale interesse, non essendovi alcuna effettiva utilità che potrebbe derivare alla parte ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato.
11. In definitiva, deve rilevarsi che il gravame introduttivo è ictu oculi inammissibile per carenza di interesse in quanto proposto per l'annullamento di atto endoprocedimentale privo di natura provvedimentale e non dotato di autonoma lesività.
12. La presente declaratoria d’inammissibilità assorbe il vaglio di ogni altra censura di merito e ne rende superflua la disamina.
13. Le spese di lite possono essere compensate, stante la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di AR, Referendario, Estensore
UR Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO