Rigetto
Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 28/11/2025, n. 9389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9389 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09389/2025REG.PROV.COLL.
N. 08392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8392 del 2025, proposto dal Comune di Balvano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
le società Termoedilfer S.a.s., e Centro Degradè Joelle Trucchi di Stile S.r.l.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Lorenzo LE e Eduardo De Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
le società Vg S.r.l.s. e Immobil Wind S.r.l.s., non costituitesi in giudizio;
la società e-Distribuzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Isgrò e Claudio Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma ovvero l’annullamento
previa sospensione
della sentenza del T.a.r. Basilicata, sez. I, 24 settembre 2025 n. 443, che ha accolto il ricorso n. 294/2025 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Balvano:
a) dell’ordinanza 20 giugno 2025 s.n., conosciuta in data imprecisata, con la quale il Responsabile del III Settore - Servizi tecnici ed urbanistici ha ingiunto alle società Termoedilfer S.a.s., VG S.r.l.., Immobil Wind S.r.l. e Centro Degradè Joelle di Stile S.r.l. quale capofila il ripristino della nuova linea media tensione-MT e bassa tensione- BT interrata, relativa al fiancheggiamento ed attraversamento della viabilità comunale, in contrada Toppo di Felce, realizzata da E-Distribuzione S.p.a. e di proprietà della stessa;
b) del verbale di sopralluogo 26 aprile 2024;
c) del provvedimento 15 maggio 2024 n. 3804, con cui il Sindaco ha disposto la sospensione dei lavori;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Centro Degradè Joelle Trucchi di Stile, Termoedilfer ed e-Distribuzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. ES GA SA e uditi per le parti gli avvocati Gambardella, in dichiarata sostituzione di AR, LE e Costantino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Le ricorrenti appellate sono due delle quattro società le quali, con altrettante procedure abilitative semplificate – PAS 9 novembre 2020, prot. nn. 6151, 6149, 6150 e 6152, presentate al Comune di Balvano, hanno inteso realizzare quattro distinti impianti cd minieolici in località Toppo del Felce, rispettivamente sui terreni distinti al catasto di quel Comune al foglio 19 part. 112; foglio 19 part. 51; foglio 19 part. 86; foglio 19 part. 56 e 86 – foglio 13 part. 21-22. In ciascuna delle relative dichiarazioni, le interessate hanno precisato che “ le opere di connessione alla rete elettrica sono di pubblica utilità e faranno parte della rete nazionale di distribuzione, saranno realizzate ed esercite da e- Distribuzione S.p.a. e non saranno rimosse alla fine del ciclo di vita dell’impianto di produzione ” (doc. ti da 1 a 4 ricorso I grado foliario 5 settembre 2025).
2. Come si ricorda per chiarezza, l’art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011 n.28 – vigente all’epoca dei fatti ed ora abrogato, ma trasfuso nel testo unico d. lgs. 25 novembre 2024 n.190- prevede in generale per realizzare qualsiasi impianto “ alimentato da energia rinnovabile ” una procedura abilitativa semplificata – PAS e in particolare al comma 2 prevede che “ Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete… ”.
3. Entro il termine di trenta giorni di cui al citato comma 2, o entro il termine prorogato dall’istruttoria di cui al comma 5, il Comune, ai sensi del comma 4, ove riscontri “ l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ”; se però il Comune non procede in tal senso “ l’attività di costruzione deve ritenersi assentita ”. Secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio- per tutte, sez. IV 2 maggio 2024 n.3990- si tratta di istituto analogo alla segnalazione certificata di inizio attività- SCIA, in cui l’attività del privato è liberalizzata, ma ove manchi dei requisiti di legge può subire entro un breve termine un’inibitoria.
4. A seguito della richiesta, come non controverso riscontrata, di documenti integrativi, la PAS è divenuta efficace il giorno 29 dicembre 2020 ed i lavori sono iniziati il successivo 27 dicembre 2021 (ricorso I grado p. 3 § 1 in fine, fatto incontestato).
5. Il progetto originario prevedeva una connessione alla rete di distribuzione mediante linee aeree, che però si è ritenuta poco confacente. Di conseguenza, all’esito di un “tavolo tecnico” tenutosi il giorno 1 marzo 2022 (doc. 5 ricorso I grado foliario 5 settembre 2025) fra la e- Distribuzione e le quattro interessate, si è convenuto, su richiesta della prima, di realizzare invece cavidotti interrati e si è dato incarico alla capofila, la Centro Degradè Joelle di Stile S.r.l.s., di eseguire la progettazione e di richiedere il necessario titolo autorizzativo.
6. La capofila in questione ha quindi chiesto, con atto 20 giugno 2023 (doc. 9 ricorso I grado foliario 5 settembre 2025), ed ottenuto dal Comune il provvedimento 20 settembre 2023 (doc. 8 ricorso I grado foliario 5 settembre 2025), che autorizza a realizzare la linea elettrica il legale rappresentante della società istante “ e per esso e- Distribuzione ”.
7. È però accaduto che il Comune con un primo provvedimento 15 maggio 2024 n. 3804 (doc. 12 Comune in appello) ha sospeso i lavori e con un secondo provvedimento 20 giugno 2025 (doc. 1 ricorso I grado) ha ordinato la rimessione in pristino, e quindi la distruzione di quanto realizzato. Nella motivazione di quest’ultimo provvedimento, in particolare il Comune ha ritenuto che i lavori della linea di connessione fossero “ subordinati al progetto per la realizzazione degli impianti eolici ” e quindi dovessero “ essere eseguiti entro il 28 novembre 2023 (termine di validità delle PAS ai sensi ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che disciplina la procedura semplificata per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che impone in completamento entro tre anni dal perfezionamento della procedura salvo il loro completamento subordinati a nuova dichiarazione) ”, computando quindi il termine dal suindicato termine di efficacia della PAS. Poiché, come è pacifico, i lavori non sono stati ultimati entro la data indicata, il Comune ha ordinato la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 35 t.u. 6 giugno 2001 n.380, qualificandoli come opere abusive, eseguite senza titolo su terreno comunale.
8. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto dalle interessate contro quest’ordinanza ed il conforme provvedimento di sospensione. In motivazione, ha ritenuto che pur “ prescindendo dalla circostanza che la successiva PAS del 20 giugno 2023, di sostituzione delle linee aree, di connessione alla rete elettrica nazionale, con cavidotti interrati, è stata espressamente approvata dal Comune di Balvano con il formale provvedimento del 20 settembre 2023 … va statuito che, in caso, come nella specie, di rilevanti modifiche alla PAS originaria, per le quali è stato necessario presentare una nuova PAS, inizia a decorrere un nuovo periodo ex art. 6, comma 6, d. lgs n. 28/2011, di 3 anni ” (motivazione, p. 4 dal quindicesimo rigo).
9. Contro questa sentenza, il Comune ha proposto impugnazione, con appello che contiene sette motivi, come segue.
9.1 Con il primo ed il quinto di essi, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione di asseriti atti presupposti. Tali sarebbero anzitutto, nella prospettazione della parte, i dinieghi 18 novembre 2024 (doc. ti 17-20 Comune in appello) opposti ad altrettante istanze di PAS di completamento lavori presentate il 15 maggio 2024 prot. n.3828, 3825, 3827 e 3826 (doc. ti 13-16 Comune in appello), e inoltre l’ordinanza di sospensione e il verbale di sopralluogo di cui in epigrafe, non impugnati o non impugnati tempestivamente.
9.2 Con i motivi secondo, terzo, sesto e settimo, di analogo contenuto, deduce violazione dell’art. 6 comma 6 del d. lgs. 28/2011 e sostiene che il titolo 20 settembre 2023 di cui si è detto non sarebbe una nuova PAS e quindi nessuna influenza avrebbe sui termini previsti per la PAS originaria. Avrebbe quindi errato il Giudice di I grado a definirlo tale.
9.3 Con il quarto motivo, deduce violazione dell’art. 35 t.u. 380/2001, e sostiene che l’atto impugnato, a fronte di un’opera abusiva su terreno comunale, sarebbe stato dovuto.
10. Hanno resistito e-Distribuzione, con atto 17 novembre e memoria 24 novembre 2025, e le originarie ricorrenti, con memoria 24 novembre 2025, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto. In particolare, le appellate hanno dedotto che i dinieghi di PAS non impugnati si riferiscono a diverso procedimento.
11. Le ricorrenti appellate hanno contestualmente riproposto i motivi assorbiti in I grado, come segue,
11.1 Con il primo di essi, deducono violazione dell’art. 35 del t.u. 380/2001, in quanto “ responsabile ” del presunto abuso sarebbe se mai la e-Distribuzione, titolare dell’autorizzazione e delle opere.
11.2 Con il secondo motivo, deducono ulteriore violazione dell’art. 35 suddetto, e sostengono che, a tutto voler concedere, la richiesta della e-Distribuzione di modificare il collegamento a rete dovrebbe ritenersi causa di forza maggiore, tale da sospendere i termini di validità della PAS fino al rilascio dell’autorizzazione stessa.
12. Alla camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione, dopo avere avvisato le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
13. I presupposti richiesti dalla norma sussistono, dato che la notifica del ricorso ha avuto luogo il 31 ottobre scorso e quindi è decorso il termine di venti giorni richiesto, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
14. Tanto premesso, l’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
15. Il primo ed il quinto motivo sono connessi, in quanto deducono entrambi, sotto diversa angolazione, la presunta inammissibilità del ricorso originario; come tali, vanno esaminati congiuntamente, e sono entrambi infondati., poiché, sia pure per diverse ragioni, non vi era a carico della ricorrente alcun onere di tempestiva impugnazione degli atti citati.
15.1 Nell’ordine, il verbale di sopralluogo è pacificamente un atto istruttorio non autonomamente lesivo e come tale non impugnabile.
15.2 I dinieghi di PAS sopra puntualmente indicati sono invece, come risulta a semplice lettura, atti relativi ad un diverso procedimento amministrativo, la cui efficacia o inefficacia non ha alcuna diretta influenza sulla vicenda per cui specificamente è causa.
15.3 Infine, l’ordinanza di sospensione lavori ha perso qualsiasi efficacia, in quanto sostituita dal provvedimento di inibitoria oggetto di questo giudizio, e in tal senso nessun interesse vi era e vi è ad impugnarla: averla formalmente inclusa nell’oggetto del ricorso appare quindi una clausola di mero stile.
16. Anche i restanti motivi sono connessi, in quanto relativi alla stessa questione, ovvero alla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato; come tali, vanno anche in questo caso esaminati congiuntamente e sono infondati.
16.1 In ordine logico, va premessa la corretta qualificazione del provvedimento comunale 20 settembre 2023, di assenso a realizzare la linea elettrica. Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di I grado, il Collegio ritiene infatti che esso non si possa qualificare come nuova PAS, dal momento che la PAS, in quanto atto assimilabile alla SCIA (cfr. la citata sentenza della Sezione 3990/2024) è un atto di parte privata (sul principio, riferito alla SCIA, la nota C.d.S. a.p. 29 luglio 2011 n.15).
16.2 In questo caso invece si è evidentemente di fronte ad un provvedimento amministrativo, che ha come effetto quello di consentire di realizzare una costruzione, il cavidotto per cui è causa, su terreno comunale, e come tale, va qualificato come permesso di costruire rilasciato dal titolare del relativo potere.
16.3 Per questa ragione, non è integrata la fattispecie prevista dall’art. 35 del t.u. 380/2001, ovvero la realizzazione del cavidotto non rientra negli “ interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici ”, appunto perché il necessario titolo è stato rilasciato. Il titolo in questione poi, in base alla norma generale dell’art. 15 comma 1 del medesimo t.u., consente di iniziare i relativi lavori fino ad un anno dal suo rilascio, ovvero fino al 20 settembre 2024, termine che nella specie non risulta sia stato violato.
16.4 La conseguenza ultima, se pure per le ragioni diverse sopra esposte, è la medesima ritenuta dal Giudice di I grado, ovvero la legittimità della realizzazione dell’opera e, all’incontro, l’illegittimità del provvedimento impugnato che ne ordina la rimozione.
17. Dalla reiezione dei motivi suddetti consegue la reiezione anche del quarto motivo, ultimo in ordine logico, dato che come si è detto i presupposti per applicare l’art. 35 del t.u. 380/2001 non sussistono.
18. L’appello è quindi infondato e va respinto; ne consegue ulteriormente l’improcedibilità dei motivi di ricorso di I grado riproposti.
19. Le ragioni della decisione, che conferma con diversa motivazione la sentenza di I grado, sono giusto motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n.8382/2025 R.G.), lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU ON, Presidente
ES GA SA, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES GA SA | LU ON |
IL SEGRETARIO