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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/09/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4902/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
BI (CS) via Prima Piana n. 12, C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall' avv. Monica Manera, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gilda Avena, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando che con decreto di omologa del 02.07.24 veniva accertato il diritto dell'istante all'indennità di accompagnamento a far data dal 17/05/23, nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 1532/2023 ma che, nonostante la notifica del decreto e della documentazione allegata in data 3.7.2024, non venivano corrisposte le somme dovute.
Agiva in giudizio, pertanto, per sentire condannare l' al pagamento del dovuto. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , contestando genericamente la domanda della ricorrente. CP_2
In corso di giudizio parte ricorrente dava atto che le somme vantate le venivano riconosciute con la liquidazione del rateo di dicembre 2024, come da comunicazione prodotta in atti. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L' nulla ha osservato sul punto. CP_2
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme solo successivamente alla presentazione del ricorso e dopo il decorso dei termini previsti, possono essere poste a carico dell' in virtù del principio di soccombenza virtuale. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 1.000,00 oltre Iva e cpa come per legge, ed oltre il rimborso del contributo unificato pari ad € 43,00, con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 10-9-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4902/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
BI (CS) via Prima Piana n. 12, C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall' avv. Monica Manera, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gilda Avena, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando che con decreto di omologa del 02.07.24 veniva accertato il diritto dell'istante all'indennità di accompagnamento a far data dal 17/05/23, nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 1532/2023 ma che, nonostante la notifica del decreto e della documentazione allegata in data 3.7.2024, non venivano corrisposte le somme dovute.
Agiva in giudizio, pertanto, per sentire condannare l' al pagamento del dovuto. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , contestando genericamente la domanda della ricorrente. CP_2
In corso di giudizio parte ricorrente dava atto che le somme vantate le venivano riconosciute con la liquidazione del rateo di dicembre 2024, come da comunicazione prodotta in atti. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
L' nulla ha osservato sul punto. CP_2
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme solo successivamente alla presentazione del ricorso e dopo il decorso dei termini previsti, possono essere poste a carico dell' in virtù del principio di soccombenza virtuale. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 1.000,00 oltre Iva e cpa come per legge, ed oltre il rimborso del contributo unificato pari ad € 43,00, con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 10-9-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone