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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16122 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8150/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 DI TULLIO ROSSELLA ( ) e dell'avv.to Email_1 UGOLINI PETER CESARE ) Email_2 elettivamente domiciliati con loro presso lo studio in Roma, VIA FEDERICO CESI, N. 21 00193 ; RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to MATTEUCCI LAURA ( domiciliata Email_3 presso di lei in VIA CARLO POMA N. 4 00195 ROMA;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.1073/2023 pubblicata il 23.1.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19.6.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Parte ricorrente ha chiesto :1) pronunciare con sentenza definitiva la separazione coniugale, con addebito al marito, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, nella consistenza goduta dalla famiglia nel corso del matrimonio, sita in Roma, Via M.D. Brun Barbantini n. 44, alla moglie con quanto in essa contenuto, ordinando al SI. di ripristinare a proprie spese la situazione dell'immobile CP_1 esistente in costanza di matrimonio, al momento del deposito del ricorso, eliminando, in particolare, le recinzioni apposte successivamente all'assegnazione della casa coniugale per limitare l'utilizzo del giardino e impedire l'accesso e l'utilizzo della piscina da parte della SI.ra , nonché di restituire i mobili e Pt_1 gli accessori che costituivano l'arredo della casa coniugale e che sono stati asportati dal SI. dopo l'assegnazione della casa coniugale;
3) CP_1 prevedere che il SI. tenga indenne la SI.ra da ogni spesa CP_1 Pt_1 relativa al godimento della ex casa coniugale, ricomprendendo espressamente, in particolare, anche i costi relativi al riscaldamento della stessa, alle erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua, fin quando il SI. non provvederà a CP_1 propria cura e spese alla separazione degli impianti, che attualmente riforniscono, oltre alla ex casa coniugale, più unità immobiliari nella disponibilità del SI.
fornendoli di autonomi contatori e volturando a favore della SI.ra CP_1
le utenze di pertinenza della ex casa coniugale;
4) prevedere l'affido Pt_1 condiviso a entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre con i seguenti tempi di permanenza della figlia presso il padre: a week end alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
per uno/due pomeriggi a settimana;
per metà delle vacanze natalizie, comprendendo ogni anno alternativamente Natale e Capodanno;
per il periodo pasquale ad anni alterni e per 20 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio;
5) prevedere che il SI. Controparte_1 corrisponda alla moglie, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa la somma di € 8.000,00 rivalutabile annualmente ex indici Istat di aumento del costo della vita;
6) prevedere che il SI. versi alla moglie un contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia per l'importo di € 5.000,00 mensili, oltre all'assunzione diretta degli oneri abitativi della casa coniugale, sita in Roma, M.D. Brun Barbantini n. 44, nonché del 100% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente ex indici Istat di aumento del costo della vita. . Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al loro personale mantenimento;
assegnare alla SI.ra la parte contraddistinta con la lettera A) ed al SI. la parte Pt_1 CP_1 contraddistinta con la lettera B) della casa familiare sita in Roma, alla via Maria Domenica Brun Barbantin, 44; affidare la figlia minore in forma condivisa Per_1 a entrambi i genitori, con collocamento alternato tra le parti. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità e aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. La figlia potrà vedere e stare con il padre liberamente, compatibilmente con i suoi impegni di vita, e comunque per 15 giorni nel corso di ciascun mese dal lunedì alla domenica sera alternativamente con la madre. Durante il periodo natalizio, in modo che la figlia trascorra con un genitore il giorno del 24 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre con l'altro dal 25 al 30 dicembre, e così alternativamente fra le parti. La Pasqua e la Pasquetta alternativamente fra le parti. Durante le vacanze estive in modo che la figlia minore trascorra con il padre tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il compleanno della minore verrà trascorso ad anni alterni fra le parti, mentre la figlia trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno. Stabilire che ciascun genitore contribuisca in modo diretto al mantenimento della figlia, dati i paritari tempi di permanenza presso ciascuno di loro stabilendo come assegno perequativo per la minore, che il padre versi l'importo mensile di € 700,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, importo che dovrà essere aggiornato ogni anno secondo gli indici Istat;
stabilire che i genitori concorrano nella misura del 50% alle spese mediche non coperte da assistenza mutualistica scolastiche, sportive e straordinarie per la figlia, tutte preventivamente concordate. Chiedeva infine di valutare il comportamento processuale della SI.ra , inteso alla manipolazione dei dati in possesso per Pt_1 il raggiungimento di un obiettivo personale per i motivi di cui in narrativa, e alla grave omissione sulla propria capacità patrimoniale, anche ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari del giudizio La domanda di addebito della separazione formulata da deve Parte_1 essere respinta, atteso che la parte non ha fornito prova in atti che la crisi coniugale sia derivata dalla infedeltà attribuita al marito e verificatasi nel 2019. Dalla disamina della istruttoria svolta è emerso che il aveva già avuto CP_1 una relazione extraconiugale, subito dopo il matrimonio, senza che le parti addivenissero alla separazione. Successivamente risulta che la abbia Pt_1 scoperto dei video nel 2019 che ritraevano ulteriori incontri sessuali tra il marito e la medesima persona con la quale il aveva già intrattenuto diversi anni CP_1 prima la relazione nel 2014. In definitiva stante il protrarsi della convivenza matrimoniale successivamente alla scoperta da parte della ricorrente della infedeltà del marito, immediatamente dopo il matrimonio e la nascita della figlia, deve escludersi che la successiva infedeltà nel 2019 abbia determinato la causa esclusiva della domanda di separazione iscritta dalla ricorrente nel 2022. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] Per_1 disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento della figlia minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via MD bruno Barbantin n.44, di proprietà della società partecipata al 95% , Parte_2 dal resistente deve essere assegnata a quale genitore collocatario Parte_1 della figlia minore. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di Pt_1 un contributo dell'altro genitore al mantenimento della figlia. Con ordinanza presidenziale del 19.5.2022 il Presidente f.f., sentite le parti e tenuto conto della documentazione versata in atti, della condizione lavorativa della ricorrente, la quale aveva fino alla separazione lavorato come contabile per le società di fatto gestite dal marito, disponeva in suo favore il pagamento da parte del di CP_1 un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 1000,00, oltre all'obbligo di di corrispondere mensilmente a un assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per la figlia minore pari ad Euro 2000,00 oltre all'80% delle spese straordinarie, ponendo a carico della ricorrente la percentuale pari al 20%. Con richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in data 13.8.2024 il resistente rappresentava e documentava in atti (relazione investigativa attestante che ogni giorno la timbrava un cartellino di accesso al lavoro presso Pt_1 l'Ospedale Benefratelli di Roma) che la ricorrente, diversamente da quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale, lavorava a tempo pieno presso l'Ospedale sito sull'Isola Tiberina. Il resistente chiedeva pertanto la revoca del contributo dovuto in favore di e la riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento dovuto in favore della figlia confermava la Per_1 Parte_1 circostanza relativa al nuovo impiego e riferiva di percepire uno stipendio pari ad Euro 2230,00 circa al mese con decorrenza da dicembre 2023. La ricorrente contestava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito provvisoriamente in suo favore deducendo di avere sempre lavorato durante il matrimonio e subito dopo, di talchè l'assegno di mantenimento stabilito nella misura pari ad euro 1000,00 in suo favore aveva costituito fin dall'origine un importo compensativo al fine di assicurare il tenore di vita tenuto dalla ricorrente in epoca antecedente alla separazione. Il giudice revocava con decorrenza dalla domanda (23.8.2024) l'obbligo di di corrispondere alla Controparte_1
l'assegno di mantenimento nella misura stabilita in suo favore pari ad
Pt_1 euro 1000,00 al mese, rimessa ogni ulteriore determinazione al collegio all'esito della disposta consulenza tecnica contabile. All'esito dell'accertamento peritale svolto, le cui risultanze sono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e di metodo, è risultato che la ha lavorato
Pt_1 come contabile fino al momento della separazione per le società compartecipate dal marito in particolare avendo amministrato la IRIS BAR s.r.l,. La ricorrente ha dichiarato redditi di lavoro annui pari ad Euro 44.000 nel 2020, Euro 5538,00 nel 2021, Euro 8.852,00 nel 2022, Euro 8890,00 nel 2023. Nel dettaglio è risultato che la detiene tuttora le quote di tre compagini
Pt_1 societarie (Business & Consulting s.r.l al 49% pari al 50% Parte_3 e Otho s.r.l pari al 5,6%) compartecipate per il resto dal o dalle società CP_1 dal medesimo gestite. Nel 2022 la aveva diponibilità bancarie pari ad
Pt_1
Euro 122.000 circa, proprietà immobiliari aventi ad oggetto terreni, partecipazioni societarie del valore pari a 20.000 Euro. Attualmente la lavora come dipendente con stipendio mensile pari ad Pt_1 Euro 2230,00 vive nella casa familiare all'interno di un più grande compendio immobiliare dove si colloca una depandance ed un altro immobile che sono nella disponibilità del e del personale di servizio presso il medesimo. CP_1 La villa complessivamente è munita di una piscina, la quale costituendo pertinenza della casa familiare, è stata assegnata alla , nonostante il Pt_1 la abbia illegittimamente sottratta alla disponibilità della moglie e della CP_1 figlia nelle more del presente giudizio. Dalla lettura della CTU si evince che imprenditore Controparte_1 immobiliare e collezionista d'arte, dichiara reddito da lavoro dipendente presso la di cui è amministratore oltre che socio. Il CP_1 Parte_4 resistente ha dichiarato di avere avuto redditi pari ad euro 30.121,00 nel 2019, euro 29.436,00 nel 2020 e nel 2021, euro 36.564,00 nel 2022. Il resistente risulta aver amministrato/amministrare diverse altre società a lui direttamente o indirettamente riconducibili: Studio Associato Bertolami-Dalla Chiesa Srl, S.IN.TA. Srl, La Torre Immobiliare Srl, Biancastella Srl, Aelia Srl, Rubria Srl, Karola Srl, Iulia Srl, Elissa Srl, Business Consulting Srl, Otho Srl, Artcontainer Srl, Dupondio Srl, Testudio Holding Srl, Apollodoro Srl. Le numerose società di cui sopra partecipate in via maggioritaria dal CP_1 unitamente alla società ( di proprietà escluiva del in Parte_2 CP_1 quanto partecipata dal medesimo oltre che dalla e Controparte_2 OTHO s.r.l detengono un patrimonio immobili (tra i quali deve annoverarsi la casa familiare di proprietà di che ha un valore pari ad Euro Parte_2 6.673.712,35. Il risulta infine titolare di quote societarie all'estero in CP_1 ordine alle quali compagini non è stata approfondita l'indagine. In sintesi il consulente ha riferito quindi che il proprietario di un solo CP_1 immobile ad Ostia del valore di circa 268.000 ha detenuto indirettamente, attraverso le società partecipate, un patrimonio immobiliare complessivo del valore di euro 6.097.055,75 negli anni 2019-2020 ed euro 6.673.712,35 negli anni 2021-2022. Ritiene il Tribunale alla luce di quanto sopra che i redditi attuali della moglie, pari ad Euro 2300 al mese, non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi e dalle rendite del marito costituiti dai proventi e dalle entrate delle società al medesimo riconducibili. La determinazione di un assegno di mantenimento in favore di si Parte_1 giustifica sulla base del tenore di vita tenuto dalle parti nel corso del matrimonio, oltre che dalla rilevante disparità economica e patrimoniale tra le parti. Ed invero risulta non contestato che presso la famiglia hanno lavorato a tempo pieno nel corso del matrimonio due domestici a tempo pieno con vitto e alloggio (che tuttora lavorano per il che quest'ultimo si è sempre occupato del CP_1 pagamento di ogni spesa relativa al menagè familiare, alla villa di famiglia munita di depandance e di piscina, e della gestione degli ulteriori immobili solo fittiziamente intestati alle società partecipate dal resistente ma di fatto dal medesimo utilizzati per il deposito di numerose opere d'arte. Il teste , fratello della ricorrente, ha riferito che la casa familiare Testimone_1 era arredata fino al momento della separazione con numerosi quadri e oggetti di pregio facenti parte delle collezioni private del che il medesimo ha CP_1 asportato tutto oltre al mobilio di pregio allorquando ha dovuto lasciare l'immobile in assegnazione alla ricorrente e alla figlia minore. I testi escussi hanno riferito che il pagava ogni spesa per la famiglia assicurandole CP_1 viaggi e soggiorni in Italia e all'estero in lussuosi alberghi diverse volte all'anno. Perciò il Tribunale ritiene equo determinare in euro 1500,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie con decorrenza dalla domanda fino al 23.8.2023 ed in Euro 1000,00 la somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento di con decorrenza dal 23.8.2023, tenuto Parte_1 conto della circostanza sopravvenuta relativa all'assunzione della , fermi Pt_1 restando i provvedimenti assunti in corso di causa. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze della figlia in ragione della sua attuale età, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 2000,00 in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il dovrà CP_1 dunque corrispondere alla l'importo mensile di euro 2000,00 a far data Pt_1 dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura dell'80% il padre e nella misura pari al 20% la madre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della figlia oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n.1073/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede: respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte Pt_1
[...] affida la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; dispone che la minore sia collocata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via M.D. Brun Barbantini n.44 con ogni pertinenza;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia previo accordo con la madre, e in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30 ( nella settimana in cui la minore trascorrerà il week-end con la madre pernotterà con il padre il giovedì); a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,30; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per una settimana durante l'inverno (c.d. settimana bianca) che, in difetto di accordo, si individua nell'ultima settimana di febbraio, da sabato a sabato, da alternare con l'altro genitore con l'intero periodo delle vacanze pasquali;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia;
determina in euro 1500,00 dalla data della domanda di separazione fino al 23.8.2024, nonché in euro 1000,00 dalla data del 23.8.2024 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della moglie, da corrispondere Controparte_1 a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone Parte_1 che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 2000,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere a presso Parte_1 il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura dell'80% il padre e nella misura pari al 20% la madre alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_1 compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 4/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 DI TULLIO ROSSELLA ( ) e dell'avv.to Email_1 UGOLINI PETER CESARE ) Email_2 elettivamente domiciliati con loro presso lo studio in Roma, VIA FEDERICO CESI, N. 21 00193 ; RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to MATTEUCCI LAURA ( domiciliata Email_3 presso di lei in VIA CARLO POMA N. 4 00195 ROMA;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.1073/2023 pubblicata il 23.1.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19.6.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Parte ricorrente ha chiesto :1) pronunciare con sentenza definitiva la separazione coniugale, con addebito al marito, autorizzando i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, nella consistenza goduta dalla famiglia nel corso del matrimonio, sita in Roma, Via M.D. Brun Barbantini n. 44, alla moglie con quanto in essa contenuto, ordinando al SI. di ripristinare a proprie spese la situazione dell'immobile CP_1 esistente in costanza di matrimonio, al momento del deposito del ricorso, eliminando, in particolare, le recinzioni apposte successivamente all'assegnazione della casa coniugale per limitare l'utilizzo del giardino e impedire l'accesso e l'utilizzo della piscina da parte della SI.ra , nonché di restituire i mobili e Pt_1 gli accessori che costituivano l'arredo della casa coniugale e che sono stati asportati dal SI. dopo l'assegnazione della casa coniugale;
3) CP_1 prevedere che il SI. tenga indenne la SI.ra da ogni spesa CP_1 Pt_1 relativa al godimento della ex casa coniugale, ricomprendendo espressamente, in particolare, anche i costi relativi al riscaldamento della stessa, alle erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua, fin quando il SI. non provvederà a CP_1 propria cura e spese alla separazione degli impianti, che attualmente riforniscono, oltre alla ex casa coniugale, più unità immobiliari nella disponibilità del SI.
fornendoli di autonomi contatori e volturando a favore della SI.ra CP_1
le utenze di pertinenza della ex casa coniugale;
4) prevedere l'affido Pt_1 condiviso a entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre con i seguenti tempi di permanenza della figlia presso il padre: a week end alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
per uno/due pomeriggi a settimana;
per metà delle vacanze natalizie, comprendendo ogni anno alternativamente Natale e Capodanno;
per il periodo pasquale ad anni alterni e per 20 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio;
5) prevedere che il SI. Controparte_1 corrisponda alla moglie, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa la somma di € 8.000,00 rivalutabile annualmente ex indici Istat di aumento del costo della vita;
6) prevedere che il SI. versi alla moglie un contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia per l'importo di € 5.000,00 mensili, oltre all'assunzione diretta degli oneri abitativi della casa coniugale, sita in Roma, M.D. Brun Barbantini n. 44, nonché del 100% delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente ex indici Istat di aumento del costo della vita. . Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno al loro personale mantenimento;
assegnare alla SI.ra la parte contraddistinta con la lettera A) ed al SI. la parte Pt_1 CP_1 contraddistinta con la lettera B) della casa familiare sita in Roma, alla via Maria Domenica Brun Barbantin, 44; affidare la figlia minore in forma condivisa Per_1 a entrambi i genitori, con collocamento alternato tra le parti. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità e aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente. La figlia potrà vedere e stare con il padre liberamente, compatibilmente con i suoi impegni di vita, e comunque per 15 giorni nel corso di ciascun mese dal lunedì alla domenica sera alternativamente con la madre. Durante il periodo natalizio, in modo che la figlia trascorra con un genitore il giorno del 24 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre con l'altro dal 25 al 30 dicembre, e così alternativamente fra le parti. La Pasqua e la Pasquetta alternativamente fra le parti. Durante le vacanze estive in modo che la figlia minore trascorra con il padre tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il compleanno della minore verrà trascorso ad anni alterni fra le parti, mentre la figlia trascorrerà con il genitore il giorno del compleanno. Stabilire che ciascun genitore contribuisca in modo diretto al mantenimento della figlia, dati i paritari tempi di permanenza presso ciascuno di loro stabilendo come assegno perequativo per la minore, che il padre versi l'importo mensile di € 700,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, importo che dovrà essere aggiornato ogni anno secondo gli indici Istat;
stabilire che i genitori concorrano nella misura del 50% alle spese mediche non coperte da assistenza mutualistica scolastiche, sportive e straordinarie per la figlia, tutte preventivamente concordate. Chiedeva infine di valutare il comportamento processuale della SI.ra , inteso alla manipolazione dei dati in possesso per Pt_1 il raggiungimento di un obiettivo personale per i motivi di cui in narrativa, e alla grave omissione sulla propria capacità patrimoniale, anche ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari del giudizio La domanda di addebito della separazione formulata da deve Parte_1 essere respinta, atteso che la parte non ha fornito prova in atti che la crisi coniugale sia derivata dalla infedeltà attribuita al marito e verificatasi nel 2019. Dalla disamina della istruttoria svolta è emerso che il aveva già avuto CP_1 una relazione extraconiugale, subito dopo il matrimonio, senza che le parti addivenissero alla separazione. Successivamente risulta che la abbia Pt_1 scoperto dei video nel 2019 che ritraevano ulteriori incontri sessuali tra il marito e la medesima persona con la quale il aveva già intrattenuto diversi anni CP_1 prima la relazione nel 2014. In definitiva stante il protrarsi della convivenza matrimoniale successivamente alla scoperta da parte della ricorrente della infedeltà del marito, immediatamente dopo il matrimonio e la nascita della figlia, deve escludersi che la successiva infedeltà nel 2019 abbia determinato la causa esclusiva della domanda di separazione iscritta dalla ricorrente nel 2022. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...] Per_1 disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento della figlia minore presso la madre, con la quale ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via MD bruno Barbantin n.44, di proprietà della società partecipata al 95% , Parte_2 dal resistente deve essere assegnata a quale genitore collocatario Parte_1 della figlia minore. Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di Pt_1 un contributo dell'altro genitore al mantenimento della figlia. Con ordinanza presidenziale del 19.5.2022 il Presidente f.f., sentite le parti e tenuto conto della documentazione versata in atti, della condizione lavorativa della ricorrente, la quale aveva fino alla separazione lavorato come contabile per le società di fatto gestite dal marito, disponeva in suo favore il pagamento da parte del di CP_1 un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 1000,00, oltre all'obbligo di di corrispondere mensilmente a un assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per la figlia minore pari ad Euro 2000,00 oltre all'80% delle spese straordinarie, ponendo a carico della ricorrente la percentuale pari al 20%. Con richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in data 13.8.2024 il resistente rappresentava e documentava in atti (relazione investigativa attestante che ogni giorno la timbrava un cartellino di accesso al lavoro presso Pt_1 l'Ospedale Benefratelli di Roma) che la ricorrente, diversamente da quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale, lavorava a tempo pieno presso l'Ospedale sito sull'Isola Tiberina. Il resistente chiedeva pertanto la revoca del contributo dovuto in favore di e la riduzione dell'assegno di Parte_1 mantenimento dovuto in favore della figlia confermava la Per_1 Parte_1 circostanza relativa al nuovo impiego e riferiva di percepire uno stipendio pari ad Euro 2230,00 circa al mese con decorrenza da dicembre 2023. La ricorrente contestava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito provvisoriamente in suo favore deducendo di avere sempre lavorato durante il matrimonio e subito dopo, di talchè l'assegno di mantenimento stabilito nella misura pari ad euro 1000,00 in suo favore aveva costituito fin dall'origine un importo compensativo al fine di assicurare il tenore di vita tenuto dalla ricorrente in epoca antecedente alla separazione. Il giudice revocava con decorrenza dalla domanda (23.8.2024) l'obbligo di di corrispondere alla Controparte_1
l'assegno di mantenimento nella misura stabilita in suo favore pari ad
Pt_1 euro 1000,00 al mese, rimessa ogni ulteriore determinazione al collegio all'esito della disposta consulenza tecnica contabile. All'esito dell'accertamento peritale svolto, le cui risultanze sono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e di metodo, è risultato che la ha lavorato
Pt_1 come contabile fino al momento della separazione per le società compartecipate dal marito in particolare avendo amministrato la IRIS BAR s.r.l,. La ricorrente ha dichiarato redditi di lavoro annui pari ad Euro 44.000 nel 2020, Euro 5538,00 nel 2021, Euro 8.852,00 nel 2022, Euro 8890,00 nel 2023. Nel dettaglio è risultato che la detiene tuttora le quote di tre compagini
Pt_1 societarie (Business & Consulting s.r.l al 49% pari al 50% Parte_3 e Otho s.r.l pari al 5,6%) compartecipate per il resto dal o dalle società CP_1 dal medesimo gestite. Nel 2022 la aveva diponibilità bancarie pari ad
Pt_1
Euro 122.000 circa, proprietà immobiliari aventi ad oggetto terreni, partecipazioni societarie del valore pari a 20.000 Euro. Attualmente la lavora come dipendente con stipendio mensile pari ad Pt_1 Euro 2230,00 vive nella casa familiare all'interno di un più grande compendio immobiliare dove si colloca una depandance ed un altro immobile che sono nella disponibilità del e del personale di servizio presso il medesimo. CP_1 La villa complessivamente è munita di una piscina, la quale costituendo pertinenza della casa familiare, è stata assegnata alla , nonostante il Pt_1 la abbia illegittimamente sottratta alla disponibilità della moglie e della CP_1 figlia nelle more del presente giudizio. Dalla lettura della CTU si evince che imprenditore Controparte_1 immobiliare e collezionista d'arte, dichiara reddito da lavoro dipendente presso la di cui è amministratore oltre che socio. Il CP_1 Parte_4 resistente ha dichiarato di avere avuto redditi pari ad euro 30.121,00 nel 2019, euro 29.436,00 nel 2020 e nel 2021, euro 36.564,00 nel 2022. Il resistente risulta aver amministrato/amministrare diverse altre società a lui direttamente o indirettamente riconducibili: Studio Associato Bertolami-Dalla Chiesa Srl, S.IN.TA. Srl, La Torre Immobiliare Srl, Biancastella Srl, Aelia Srl, Rubria Srl, Karola Srl, Iulia Srl, Elissa Srl, Business Consulting Srl, Otho Srl, Artcontainer Srl, Dupondio Srl, Testudio Holding Srl, Apollodoro Srl. Le numerose società di cui sopra partecipate in via maggioritaria dal CP_1 unitamente alla società ( di proprietà escluiva del in Parte_2 CP_1 quanto partecipata dal medesimo oltre che dalla e Controparte_2 OTHO s.r.l detengono un patrimonio immobili (tra i quali deve annoverarsi la casa familiare di proprietà di che ha un valore pari ad Euro Parte_2 6.673.712,35. Il risulta infine titolare di quote societarie all'estero in CP_1 ordine alle quali compagini non è stata approfondita l'indagine. In sintesi il consulente ha riferito quindi che il proprietario di un solo CP_1 immobile ad Ostia del valore di circa 268.000 ha detenuto indirettamente, attraverso le società partecipate, un patrimonio immobiliare complessivo del valore di euro 6.097.055,75 negli anni 2019-2020 ed euro 6.673.712,35 negli anni 2021-2022. Ritiene il Tribunale alla luce di quanto sopra che i redditi attuali della moglie, pari ad Euro 2300 al mese, non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi e dalle rendite del marito costituiti dai proventi e dalle entrate delle società al medesimo riconducibili. La determinazione di un assegno di mantenimento in favore di si Parte_1 giustifica sulla base del tenore di vita tenuto dalle parti nel corso del matrimonio, oltre che dalla rilevante disparità economica e patrimoniale tra le parti. Ed invero risulta non contestato che presso la famiglia hanno lavorato a tempo pieno nel corso del matrimonio due domestici a tempo pieno con vitto e alloggio (che tuttora lavorano per il che quest'ultimo si è sempre occupato del CP_1 pagamento di ogni spesa relativa al menagè familiare, alla villa di famiglia munita di depandance e di piscina, e della gestione degli ulteriori immobili solo fittiziamente intestati alle società partecipate dal resistente ma di fatto dal medesimo utilizzati per il deposito di numerose opere d'arte. Il teste , fratello della ricorrente, ha riferito che la casa familiare Testimone_1 era arredata fino al momento della separazione con numerosi quadri e oggetti di pregio facenti parte delle collezioni private del che il medesimo ha CP_1 asportato tutto oltre al mobilio di pregio allorquando ha dovuto lasciare l'immobile in assegnazione alla ricorrente e alla figlia minore. I testi escussi hanno riferito che il pagava ogni spesa per la famiglia assicurandole CP_1 viaggi e soggiorni in Italia e all'estero in lussuosi alberghi diverse volte all'anno. Perciò il Tribunale ritiene equo determinare in euro 1500,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie con decorrenza dalla domanda fino al 23.8.2023 ed in Euro 1000,00 la somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento di con decorrenza dal 23.8.2023, tenuto Parte_1 conto della circostanza sopravvenuta relativa all'assunzione della , fermi Pt_1 restando i provvedimenti assunti in corso di causa. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze della figlia in ragione della sua attuale età, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in euro 2000,00 in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il dovrà CP_1 dunque corrispondere alla l'importo mensile di euro 2000,00 a far data Pt_1 dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura dell'80% il padre e nella misura pari al 20% la madre le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della figlia oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n.1073/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede: respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte Pt_1
[...] affida la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; dispone che la minore sia collocata presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, via M.D. Brun Barbantini n.44 con ogni pertinenza;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia previo accordo con la madre, e in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30 ( nella settimana in cui la minore trascorrerà il week-end con la madre pernotterà con il padre il giovedì); a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,30; un periodo di un mese anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per una settimana durante l'inverno (c.d. settimana bianca) che, in difetto di accordo, si individua nell'ultima settimana di febbraio, da sabato a sabato, da alternare con l'altro genitore con l'intero periodo delle vacanze pasquali;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia;
determina in euro 1500,00 dalla data della domanda di separazione fino al 23.8.2024, nonché in euro 1000,00 dalla data del 23.8.2024 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della moglie, da corrispondere Controparte_1 a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone Parte_1 che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 2000,00 il contributo mensile dovuto da Controparte_1 per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere a presso Parte_1 il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura dell'80% il padre e nella misura pari al 20% la madre alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia Per_1 compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 4/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott. Marta Ienzi