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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1653/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1653/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10,36 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ADRIANO GIORGINI in sostituzione degli avv.ti CALVANI LORENZO Parte_1
e STRAMACCIA ANDREA Per 'avv. GORI MARCO Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione, titenendo la causa matura per la decisione. L'avv. Giorgini discute la causa riportandosi alle difese in atti e insistendo per l'accoglimento delle istanze e conclusioni anche istruttorie, anche in controprova;
dà atto che, solo in alcune giornate precedenti al 31.5.2021, la resistente ha riconosciuto l'indennità del buono pasto all'interno della busta paga. L'avv. Gori discute la causa insistendo per il rigetto del ricorso, come da difese in atti a cui si richiama;
ribadisce che la trasferta Italia è sempre stata pagata, anche per il periodo fino al 31.5.2021, allorquando il ricorrente ha effettuato trasferte oltre 20 Km, come anche da conteggio di controparte;
richiama le norme del CCNL rilevanti nel caso di specie e richiamate già in memoria difensiva;
insiste per l'amissione delle proprie istanze istruttorie, anche a controprova.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,48, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANI LORENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE S. LAVAGNINI 13 FIRENZE presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GORI SIMONE, elettivamente domiciliata in VIALE GIACOMO MATTEOTTI 9 FIRENZE presso il difensore avv. GORI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio domandando la condanna della stessa al Parte_1 Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 3.084,64 “per differenze di indennità quota pasto prevista dal CCNL”.
A sostegno di esse, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato per la resistente dal 13.11.20017 al 2.10.2023 quale elettricista (4° livello del CCNL
Metalmeccanici piccola e media industria Confapi) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- di non aver mai prestato la propria attività lavorativa presso la sede aziendale posta in via Tarantelli
21/23 Sesto Fiorentino (FI), ma di essersi quotidianamente spostato presso i cantieri dei clienti del datore di lavoro, il più delle volte utilizzando veicoli commerciali di proprietà della resistente, “cantieri collocati a varie distanze dalla sede della società ma comunque sempre tali da impedire il rientro in azienda, anche in conseguenza della breve pausa per il pasto di circa 30/40 minuti”.
- che presso la sede della resistente è assente la mensa aziendale e la società da sempre ha omesso la corresponsione di buoni pasto e non ha mai praticato la prassi del rimborso a piè di lista. Ha quindi rivendicato il pagamento della quota pasto meridiano prevista dal CCNL applicato, che la resistente ha omesso di corrispondere fino al mese di maggio 2021 (compreso) e che, invece, ha riconosciuto a partire da giugno 2021 sotto la voce “Trasferta Italia”.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea e ne ha domandato il rigetto.
La causa, istruita allo stato degli atti, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'art. 7 del C.C.N.L. Metalmeccanici Confapi, a seguito dell'accordo di Controparte_2
rinnovo siglato il 3.7.2017, dispone:
“Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
[…]E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per
l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.
Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
Il) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano” (doc. 2 fasc. ric.). Dato per pacifico che resistente non dispone di una mensa aziendale, non fornisce buoni pasto e non ha optato per il sistema del rimborso a piè di lista delle spese del pranzo, la medesima è tenuta a corrispondere l'indennità di trasferta (sub specie di “quota per il pasto meridiano”):
- quando il dipendente venga inviato in trasferta ad una distanza superiore a 20 km dalla sede;
- quando – indipendentemente dalla distanza chilometrica dalla trasferta – il lavoratore non possa rientrare, durante la pausa non retribuita, nella sede di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Dalle buste paga in atti (doc. 1 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.) risulta che l'azienda abbia riconosciuto la voce “Trasferta Italia” anche per il periodo anteriore a giugno 2021, pagando quindi la quota di pasto meridiano.
Al fine di ottenere il pagamento della differenza rivendicata a tale titolo e quantificata nei conteggi in atti (doc. 3 fasc. ric.), avrebbe dovuto provare di aver lavorato, in giorni ulteriori rispetto a quelli Pt_1 per i quali già è stata corrisposta l'indennità, in cantieri collocati a distanza superiore di 20 km dalla sede ovvero in cantieri (anche a distanza inferiore) dai quali non gli è stato possibile fare rientro in sede con i mezzi aziendali (invero utilizzati “il più delle volte”) o con i normali mezzi di trasporto.
Sul punto le allegazioni in ricorso (punti 1 e 2 delle premesse) sono state generiche, in quanto non sono stati indicati i cantieri ove è stato svolto il lavoro, le rispettive distanze (superiori o inferiori a 20 km) dalla sede aziendale, anche al fine di poter rendere possibile la verifica circa la possibilità o meno di fare rientro in azienda per la pausa non retribuita con i mezzi aziendali o con i normali mezzi di trasporto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.059,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1653/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10,36 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ADRIANO GIORGINI in sostituzione degli avv.ti CALVANI LORENZO Parte_1
e STRAMACCIA ANDREA Per 'avv. GORI MARCO Controparte_1
Il giudice invita le parti alla discussione, titenendo la causa matura per la decisione. L'avv. Giorgini discute la causa riportandosi alle difese in atti e insistendo per l'accoglimento delle istanze e conclusioni anche istruttorie, anche in controprova;
dà atto che, solo in alcune giornate precedenti al 31.5.2021, la resistente ha riconosciuto l'indennità del buono pasto all'interno della busta paga. L'avv. Gori discute la causa insistendo per il rigetto del ricorso, come da difese in atti a cui si richiama;
ribadisce che la trasferta Italia è sempre stata pagata, anche per il periodo fino al 31.5.2021, allorquando il ricorrente ha effettuato trasferte oltre 20 Km, come anche da conteggio di controparte;
richiama le norme del CCNL rilevanti nel caso di specie e richiamate già in memoria difensiva;
insiste per l'amissione delle proprie istanze istruttorie, anche a controprova.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,48, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANI LORENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE S. LAVAGNINI 13 FIRENZE presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GORI SIMONE, elettivamente domiciliata in VIALE GIACOMO MATTEOTTI 9 FIRENZE presso il difensore avv. GORI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio domandando la condanna della stessa al Parte_1 Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 3.084,64 “per differenze di indennità quota pasto prevista dal CCNL”.
A sostegno di esse, il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato per la resistente dal 13.11.20017 al 2.10.2023 quale elettricista (4° livello del CCNL
Metalmeccanici piccola e media industria Confapi) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- di non aver mai prestato la propria attività lavorativa presso la sede aziendale posta in via Tarantelli
21/23 Sesto Fiorentino (FI), ma di essersi quotidianamente spostato presso i cantieri dei clienti del datore di lavoro, il più delle volte utilizzando veicoli commerciali di proprietà della resistente, “cantieri collocati a varie distanze dalla sede della società ma comunque sempre tali da impedire il rientro in azienda, anche in conseguenza della breve pausa per il pasto di circa 30/40 minuti”.
- che presso la sede della resistente è assente la mensa aziendale e la società da sempre ha omesso la corresponsione di buoni pasto e non ha mai praticato la prassi del rimborso a piè di lista. Ha quindi rivendicato il pagamento della quota pasto meridiano prevista dal CCNL applicato, che la resistente ha omesso di corrispondere fino al mese di maggio 2021 (compreso) e che, invece, ha riconosciuto a partire da giugno 2021 sotto la voce “Trasferta Italia”.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea e ne ha domandato il rigetto.
La causa, istruita allo stato degli atti, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'art. 7 del C.C.N.L. Metalmeccanici Confapi, a seguito dell'accordo di Controparte_2
rinnovo siglato il 3.7.2017, dispone:
“Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
[…]E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per
l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.
Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
Il) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano” (doc. 2 fasc. ric.). Dato per pacifico che resistente non dispone di una mensa aziendale, non fornisce buoni pasto e non ha optato per il sistema del rimborso a piè di lista delle spese del pranzo, la medesima è tenuta a corrispondere l'indennità di trasferta (sub specie di “quota per il pasto meridiano”):
- quando il dipendente venga inviato in trasferta ad una distanza superiore a 20 km dalla sede;
- quando – indipendentemente dalla distanza chilometrica dalla trasferta – il lavoratore non possa rientrare, durante la pausa non retribuita, nella sede di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Dalle buste paga in atti (doc. 1 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.) risulta che l'azienda abbia riconosciuto la voce “Trasferta Italia” anche per il periodo anteriore a giugno 2021, pagando quindi la quota di pasto meridiano.
Al fine di ottenere il pagamento della differenza rivendicata a tale titolo e quantificata nei conteggi in atti (doc. 3 fasc. ric.), avrebbe dovuto provare di aver lavorato, in giorni ulteriori rispetto a quelli Pt_1 per i quali già è stata corrisposta l'indennità, in cantieri collocati a distanza superiore di 20 km dalla sede ovvero in cantieri (anche a distanza inferiore) dai quali non gli è stato possibile fare rientro in sede con i mezzi aziendali (invero utilizzati “il più delle volte”) o con i normali mezzi di trasporto.
Sul punto le allegazioni in ricorso (punti 1 e 2 delle premesse) sono state generiche, in quanto non sono stati indicati i cantieri ove è stato svolto il lavoro, le rispettive distanze (superiori o inferiori a 20 km) dalla sede aziendale, anche al fine di poter rendere possibile la verifica circa la possibilità o meno di fare rientro in azienda per la pausa non retribuita con i mezzi aziendali o con i normali mezzi di trasporto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.059,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.