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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1794/2021, avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/02/2025
TRA
(p. iva con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Massimiliano Miglio (c.f. ) C.F._1
E
(c.f. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Mele (c.f. ) C.F._3
NONCHE'
(c.f. con l'Avv. Francesco Controparte_2 C.F._4
Mele (c.f. ) C.F._3
E
(c.f. ) con Controparte_3 C.F._5
l'Avv. Francesco Mele (c.f. ) C.F._3
*****
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e dei compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
In casu, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale istituto, generatosi nell'alveo della poiesi giurisprudenziale, non trova nel sistema processuale civile, diversamente dall'ordinamento amministrativo e tributario in cui è espressamente previsto, uno specifico fondamento positivo.
In tale fattispecie, si ricomprende una serie eterogenea di ipotesi caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere
(cfr. Cass. civ., n. 1048/2000; Cass. civ., n. 4714/2006; Cass. civ., n.
17312/2015).
Ciò premesso, si osserva che recentemente - in thema - gli hanno Parte_2
avuto modo di precisare che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(cfr. Cass. civ., n. 21757/2021).
2 Tale principio di diritto è stato ribadito da Cass. 1257/2023.
Premesse le suindicate coordinate esegetiche, si osserva come le parti abbiano rappresentato al Giudice conclusioni conformi evidenziando che, medio tempore, è venuto meno l'interesse ad ottenere una sentenza di merito. Non vi è contrasto sulla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_3
ogni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere come da conclusioni conformi delle parti;
compensa le spese tra le parti;
ordina - ai sensi dell'articolo 2668 c.c. - la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (atto di citazione del 30.09.21, trascritto negli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera in data 19.10.21, al n.
9087 reg. gen. e al n. 7444 reg. part. - domanda di revoca - nonché al n. 9088 reg. gen. e n. 7445 reg. part. - domanda di annullamento).
Così deciso in Matera il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1794/2021, avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/02/2025
TRA
(p. iva con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Massimiliano Miglio (c.f. ) C.F._1
E
(c.f. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Mele (c.f. ) C.F._3
NONCHE'
(c.f. con l'Avv. Francesco Controparte_2 C.F._4
Mele (c.f. ) C.F._3
E
(c.f. ) con Controparte_3 C.F._5
l'Avv. Francesco Mele (c.f. ) C.F._3
*****
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese e dei compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
In casu, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale istituto, generatosi nell'alveo della poiesi giurisprudenziale, non trova nel sistema processuale civile, diversamente dall'ordinamento amministrativo e tributario in cui è espressamente previsto, uno specifico fondamento positivo.
In tale fattispecie, si ricomprende una serie eterogenea di ipotesi caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere
(cfr. Cass. civ., n. 1048/2000; Cass. civ., n. 4714/2006; Cass. civ., n.
17312/2015).
Ciò premesso, si osserva che recentemente - in thema - gli hanno Parte_2
avuto modo di precisare che “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(cfr. Cass. civ., n. 21757/2021).
2 Tale principio di diritto è stato ribadito da Cass. 1257/2023.
Premesse le suindicate coordinate esegetiche, si osserva come le parti abbiano rappresentato al Giudice conclusioni conformi evidenziando che, medio tempore, è venuto meno l'interesse ad ottenere una sentenza di merito. Non vi è contrasto sulla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_3
ogni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere come da conclusioni conformi delle parti;
compensa le spese tra le parti;
ordina - ai sensi dell'articolo 2668 c.c. - la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (atto di citazione del 30.09.21, trascritto negli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera in data 19.10.21, al n.
9087 reg. gen. e al n. 7444 reg. part. - domanda di revoca - nonché al n. 9088 reg. gen. e n. 7445 reg. part. - domanda di annullamento).
Così deciso in Matera il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
3