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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI IU, AT
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2487/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 297876202400000987000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 297876202400000987000 IVA-ALIQUOTE 1999
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 297876202400000987000 IRAP 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002086224 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002086224 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002086224 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002617721 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982020000783778 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200008769044 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200008769044 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230002698315 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva l'annullamento degli atti impugnati
Resistenti: l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso;
l'Agenzia delle Entrate chiedeva in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso;
- nel merito di rigettare il ricorso;
dichiarare, in ogni caso, la sua carenza di responsabilità, sollevando l'Ufficio dall'obbligo della refusione delle spese processuali e di qualsiasi altra somma eventualmente dovuta in dipendenza del presente giudizio;
- riconoscere il suo difetto di legittimazione passiva in relazione ai ruoli per tassa auto e per Tari 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28.1.2024 ed iscritto al n. 2487/24 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva n. 297876292400000987000, notificata a mezzo raccomandata il 21.8.2024, nella parte relativa a sette cartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento (cartelle numeri
29820070022603843000, 29820180002086224000, 29820190002617721000, 29820200000783778000,
2982020 0008769044000, 29820230001152083000, 2982023 0002698315000; avvisi di accertamento numeri TY7012O00843/16, TY7012O01536/2017, TY7013500749/2022).
Chiedeva che venissero annullati la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (oltre all'eventuale conseguente iscrizione ipotecaria), nonché le cartelle e gli avvisi di accertamento ad essa sottesi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva: in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso;
- nel merito di rigettare il ricorso;
dichiarare, in ogni caso, la sua carenza di responsabilità, sollevando l'Ufficio dall'obbligo della refusione delle spese processuali e di qualsiasi altra somma eventualmente dovuta in dipendenza del presente giudizio;
- riconoscere il suo difetto di legittimazione passiva in relazione ai ruoli per tassa auto e per Tari 2015.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di difetto parziale di legittimazione passiva proposta dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento, atteso che la sua presenza in giudizio è limitata alle questioni che attengono agli avvisi di accertamento dalla stessa emessi.
Effettuata tale precisazione, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato l'avvenuta rituale notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento propedeutici, ad eccezione della cartella di pagamento n. 298 2019 0002617721000, nonché della intimazione di pagamento n. 298
2022 9006748472000 (notificata tramite pec il 12.12.2022).
Ne consegue che, poiché tali atti non sono stati impugnati entro 60 giorni dalla loro notifica nel rispetto di quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 D. L.vo 546/92, sono divenuti definitivi, con la conseguenza che è ora impugnabile unicamente la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria e solo per vizi propri.
Nel caso di specie l'unico vizio proprio di tale atto dedotto dal ricorrente riguarda la carenza di idonea motivazione in violazione degli artt. 3 L. 241/00, 7 dello Statuto del Contribuente e 24 Cost., sul presupposto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è carente della necessaria indicazione del motivo dell'imposizione con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente che non ha potuto comprendere i presupposti di diritto e di fatto della pretesa tributaria.
Siffatta censura è infondata.
Infatti, “la comunicazione di iscrizione ipotecaria non abbisogna di alcuna specifica motivazione che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata, rappresentata dalle cartelle delle quali non è necessaria l'allegazione, trattandosi di atti noti al contribuente perché previamente notificate (Cass. sez. 5, n. 4587 del
22.2.2017 in parte motiva).
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29820190002617721, asseritamente notificata il 3.6.2019, ha ad oggetto imposta Irpef, addizionale regionale e Iva dovuta a seguito di liquidazione, ex art. 36 bis D.
P.R. 600/73, relativa all'anno di imposta 2015.
Pertanto, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/73, essa doveva essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi oggetto di controllo, ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, e dunque entro il 31.12.2019 ma di ciò non vi è prova in atti, per cui deve ritenersi decorso tale termine previsto a pena di decadenza.
Ne conseguono l'annullamento della cartella di pagamento in questione e degli atti ad essa successivi – limitatamente alla parte che riguarda la suddetta cartella di pagamento -.
L'accoglimento di tale doglianza ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso che, pertanto, non verranno esaminati.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese vanno compensate nella misura del 10% ed il restante 90% va posto a carico della ricorrente e determinato in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in € 3.221,55 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, e in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 2.577,15 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50 –
20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92 = € 2.863,50 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Rigetta per il resto.
Visto l'art. 92 c.p.c.,
compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 10% e pone il restante 90% di esse a carico del ricorrente che dovrà corrispondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma complessiva di
€ 3.221,55, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore, e all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 2.577,15, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI IU, AT
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2487/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 297876202400000987000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 297876202400000987000 IVA-ALIQUOTE 1999
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 297876202400000987000 IRAP 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070022603843 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002086224 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002086224 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002086224 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190002617721 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982020000783778 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200008769044 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200008769044 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001152083 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230002698315 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O00843-16 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012O01536 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva l'annullamento degli atti impugnati
Resistenti: l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso;
l'Agenzia delle Entrate chiedeva in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso;
- nel merito di rigettare il ricorso;
dichiarare, in ogni caso, la sua carenza di responsabilità, sollevando l'Ufficio dall'obbligo della refusione delle spese processuali e di qualsiasi altra somma eventualmente dovuta in dipendenza del presente giudizio;
- riconoscere il suo difetto di legittimazione passiva in relazione ai ruoli per tassa auto e per Tari 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28.1.2024 ed iscritto al n. 2487/24 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva n. 297876292400000987000, notificata a mezzo raccomandata il 21.8.2024, nella parte relativa a sette cartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento (cartelle numeri
29820070022603843000, 29820180002086224000, 29820190002617721000, 29820200000783778000,
2982020 0008769044000, 29820230001152083000, 2982023 0002698315000; avvisi di accertamento numeri TY7012O00843/16, TY7012O01536/2017, TY7013500749/2022).
Chiedeva che venissero annullati la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata (oltre all'eventuale conseguente iscrizione ipotecaria), nonché le cartelle e gli avvisi di accertamento ad essa sottesi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva: in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso;
- nel merito di rigettare il ricorso;
dichiarare, in ogni caso, la sua carenza di responsabilità, sollevando l'Ufficio dall'obbligo della refusione delle spese processuali e di qualsiasi altra somma eventualmente dovuta in dipendenza del presente giudizio;
- riconoscere il suo difetto di legittimazione passiva in relazione ai ruoli per tassa auto e per Tari 2015.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di difetto parziale di legittimazione passiva proposta dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento, atteso che la sua presenza in giudizio è limitata alle questioni che attengono agli avvisi di accertamento dalla stessa emessi.
Effettuata tale precisazione, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato l'avvenuta rituale notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento propedeutici, ad eccezione della cartella di pagamento n. 298 2019 0002617721000, nonché della intimazione di pagamento n. 298
2022 9006748472000 (notificata tramite pec il 12.12.2022).
Ne consegue che, poiché tali atti non sono stati impugnati entro 60 giorni dalla loro notifica nel rispetto di quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 D. L.vo 546/92, sono divenuti definitivi, con la conseguenza che è ora impugnabile unicamente la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria e solo per vizi propri.
Nel caso di specie l'unico vizio proprio di tale atto dedotto dal ricorrente riguarda la carenza di idonea motivazione in violazione degli artt. 3 L. 241/00, 7 dello Statuto del Contribuente e 24 Cost., sul presupposto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è carente della necessaria indicazione del motivo dell'imposizione con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente che non ha potuto comprendere i presupposti di diritto e di fatto della pretesa tributaria.
Siffatta censura è infondata.
Infatti, “la comunicazione di iscrizione ipotecaria non abbisogna di alcuna specifica motivazione che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata, rappresentata dalle cartelle delle quali non è necessaria l'allegazione, trattandosi di atti noti al contribuente perché previamente notificate (Cass. sez. 5, n. 4587 del
22.2.2017 in parte motiva).
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29820190002617721, asseritamente notificata il 3.6.2019, ha ad oggetto imposta Irpef, addizionale regionale e Iva dovuta a seguito di liquidazione, ex art. 36 bis D.
P.R. 600/73, relativa all'anno di imposta 2015.
Pertanto, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a) D.P.R. 602/73, essa doveva essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi oggetto di controllo, ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, e dunque entro il 31.12.2019 ma di ciò non vi è prova in atti, per cui deve ritenersi decorso tale termine previsto a pena di decadenza.
Ne conseguono l'annullamento della cartella di pagamento in questione e degli atti ad essa successivi – limitatamente alla parte che riguarda la suddetta cartella di pagamento -.
L'accoglimento di tale doglianza ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso che, pertanto, non verranno esaminati.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese vanno compensate nella misura del 10% ed il restante 90% va posto a carico della ricorrente e determinato in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in € 3.221,55 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, e in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 2.577,15 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50 –
20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92 = € 2.863,50 – 10% a titolo di compensazione spese), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Rigetta per il resto.
Visto l'art. 92 c.p.c.,
compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 10% e pone il restante 90% di esse a carico del ricorrente che dovrà corrispondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione la somma complessiva di
€ 3.221,55, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore, e all'Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 2.577,15, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.