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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2024, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9102/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9102/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Picicco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Dorsoduro 3647;
ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Controparte_1 C.F._2
Chemello, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Venezia, San Marco 3829;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2020, adiva il Tribunale chiedendo fosse Parte_1 dichiarata la separazione dei coniugi in relazione al matrimonio che aveva contratto con CP_1 in Venezia in data 01.10.2005. Esponeva che dall'unione dei coniugi erano nati i figli in
[...] Per_1 data 24.10.2008 e n data 12.12.2023; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale Per_2 dei coniugi a causa del comportamento del resistente che le aveva comunicato la fine ELunione ed aveva abbandonato la casa coniugale per andare a convivere con altra compagna;
che pertanto sussistevano i presupposti per la pronuncia di addebito a carico del che rispetto alla prole, fermo l'affido CP_1 congiunto ad entrambi i genitori, vi erano i presupposti affinché la casa coniugale fosse a lei assegnata nonché, tenuto conto della situazione economico-patrimoniali delle parti, per la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento nella misura di euro 1.000,00, mensili (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
che altresì sussistevano le condizioni per porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di mantenimento della moglie nella misura di euro 500,00 mensili;
che, infine, a carico del sig. andavano poste le spese per il pagamento della quota di spettanza della moglie delle rate dei due CP_1 mutui e del finanziamento contratti dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale e della ulteriore abitazione a Lido di Venezia.
Il resistente, si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di pronuncia della Controparte_1 separazione dei coniugi ma domandando la pronuncia di addebito a carico della ricorrente, per le ragioni meglio rappresentate in atti.
Chiedeva poi l'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori con assegnazione della casa coniugale in favore della madre, quale genitore collocatario;
la regolamentazione dei tempi di frequentazione padre/figli secondo il calendario indicato nella memoria di costituzione;
la previsione a suo carico ELobbligo di versare, quale contributo al mantenimento della prole minore, un assegno di euro 400,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Domandava inoltre che i coniugi fossero dichiarati economicamente indipendenti e che fosse disposta dal Tribunale la vendita ELimmobile acquistato in comproprietà dai coniugi e sito al Lido di Venezia, via Loredan n. 3/A e che il ricavato fosse destinato all'estinzione dei due rapporti di mutuo e del finanziamento sottoscritti dalle parti.
All'udienza del 27.04.2021 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del 07.05.2021: a) autorizzava i coniugi a vivere separati;
b) disponeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con diritto/dovere di frequentazione del padre come indicato in parte motiva alla quale si rinvia;
Pt_ c) disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare ELUL;
d) prevedeva a carico del sig. l'obbligo di versare la somma complessiva di euro 600,00 a favore CP_1 della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT, oltre Parte_1 all'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Le parti venivano, quindi, rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., assunte prove testimoniali, all'udienza del 28.03.2024 il giudice delegato si riservava di sottoporre alle parti una proposta conciliativa delle lite.
Con successiva ordinanza del 12.04.2024 il giudice formulava la seguente proposta conciliativa:
“-pronuncia della separazione personale dei coniugi;
-affidamento condiviso dei figli nato il [...], e nata il [...], ad [...]_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
-regolamentazione della frequentazione padre/figli secondo quanto di seguito indicato: il padre potrà tener con sé i figli per tre settimane il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 (cena compresa); e la quarta settimana il padre potrà tenere i figli il lunedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, e il venerdì con pernotto fino alla domenica sera ad ore 21.00 (cena compresa); sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì ELAngelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- previsione a carico di ELobbligo di versare in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di €750,00 (€375 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda (cfr. Cass. n. 17570/2023);
-previsione a carico di ELobbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo Controparte_1 quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
-spese di lite compensate tra le parti”; e fissava l'udienza del 04.06.2024 per verifica esito del tentativo di conciliazione nonché per l'eventuale precisazione delle conclusione.
Quindi a tale udienza parte resistente dichiarava di aderire alla proposta del giudice ma con due modifiche inerenti i tempi di frequentazione della prole;
parte ricorrente, dal canto suo, manifestava la volontà di accettare la suddetta proposta con le modifiche richieste da controparte.
La causa veniva pertanto rinviata al 27.06.2024 e poi al 11.07.2024 per consentire la definizione tra le parti delle ultime pendenze economiche.
All'udienza del 11.07.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da proposta conciliativa del giudice, il quale tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, con nota scritta depositata in data 16.07.2024, rassegnava le sue conclusioni.
****
Osserva il Tribunale che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal
Tribunale, con le due modifiche richiesta dalla parte resistente, alla quale le stesse hanno aderito.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 9102/2020 R.G, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli nato il [...], e Persona_3 Persona_4 nata il [...], ad [...] i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
- dispone che il padre potrà tener con sé i figli per tre settimane il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 (cena compresa), oltre al weekend della seconda settimana;
la quarta settimana il padre potrà tenere i figli il lunedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, e il venerdì con pernotto fino alla domenica sera ad ore
21.00 (cena compresa), nei periodi non scolastici il padre potrà tenere i figli nelle stesse giornate dalle ore 10.00; il padre potrà tenere con sé la prole per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a
Domenica di Pasqua e da lunedì ELAngelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di versare in favore della sig.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di €750,00 (€375 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 18.07.2024 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9102/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Parte_1 C.F._1
Picicco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Dorsoduro 3647;
ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Controparte_1 C.F._2
Chemello, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Venezia, San Marco 3829;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2020, adiva il Tribunale chiedendo fosse Parte_1 dichiarata la separazione dei coniugi in relazione al matrimonio che aveva contratto con CP_1 in Venezia in data 01.10.2005. Esponeva che dall'unione dei coniugi erano nati i figli in
[...] Per_1 data 24.10.2008 e n data 12.12.2023; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale Per_2 dei coniugi a causa del comportamento del resistente che le aveva comunicato la fine ELunione ed aveva abbandonato la casa coniugale per andare a convivere con altra compagna;
che pertanto sussistevano i presupposti per la pronuncia di addebito a carico del che rispetto alla prole, fermo l'affido CP_1 congiunto ad entrambi i genitori, vi erano i presupposti affinché la casa coniugale fosse a lei assegnata nonché, tenuto conto della situazione economico-patrimoniali delle parti, per la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento nella misura di euro 1.000,00, mensili (euro 500,00 per ciascun figlio), oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
che altresì sussistevano le condizioni per porre a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno a titolo di mantenimento della moglie nella misura di euro 500,00 mensili;
che, infine, a carico del sig. andavano poste le spese per il pagamento della quota di spettanza della moglie delle rate dei due CP_1 mutui e del finanziamento contratti dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale e della ulteriore abitazione a Lido di Venezia.
Il resistente, si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di pronuncia della Controparte_1 separazione dei coniugi ma domandando la pronuncia di addebito a carico della ricorrente, per le ragioni meglio rappresentate in atti.
Chiedeva poi l'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori con assegnazione della casa coniugale in favore della madre, quale genitore collocatario;
la regolamentazione dei tempi di frequentazione padre/figli secondo il calendario indicato nella memoria di costituzione;
la previsione a suo carico ELobbligo di versare, quale contributo al mantenimento della prole minore, un assegno di euro 400,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Domandava inoltre che i coniugi fossero dichiarati economicamente indipendenti e che fosse disposta dal Tribunale la vendita ELimmobile acquistato in comproprietà dai coniugi e sito al Lido di Venezia, via Loredan n. 3/A e che il ricavato fosse destinato all'estinzione dei due rapporti di mutuo e del finanziamento sottoscritti dalle parti.
All'udienza del 27.04.2021 i coniugi comparivano innanzi al Presidente delegato del Tribunale.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. con ordinanza del 07.05.2021: a) autorizzava i coniugi a vivere separati;
b) disponeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con diritto/dovere di frequentazione del padre come indicato in parte motiva alla quale si rinvia;
Pt_ c) disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare ELUL;
d) prevedeva a carico del sig. l'obbligo di versare la somma complessiva di euro 600,00 a favore CP_1 della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT, oltre Parte_1 all'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Le parti venivano, quindi, rimesse davanti al giudice istruttore per l'ulteriore trattazione del procedimento.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., assunte prove testimoniali, all'udienza del 28.03.2024 il giudice delegato si riservava di sottoporre alle parti una proposta conciliativa delle lite.
Con successiva ordinanza del 12.04.2024 il giudice formulava la seguente proposta conciliativa:
“-pronuncia della separazione personale dei coniugi;
-affidamento condiviso dei figli nato il [...], e nata il [...], ad [...]_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
-regolamentazione della frequentazione padre/figli secondo quanto di seguito indicato: il padre potrà tener con sé i figli per tre settimane il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 (cena compresa); e la quarta settimana il padre potrà tenere i figli il lunedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, e il venerdì con pernotto fino alla domenica sera ad ore 21.00 (cena compresa); sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì ELAngelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- previsione a carico di ELobbligo di versare in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di €750,00 (€375 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda (cfr. Cass. n. 17570/2023);
-previsione a carico di ELobbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo Controparte_1 quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
-spese di lite compensate tra le parti”; e fissava l'udienza del 04.06.2024 per verifica esito del tentativo di conciliazione nonché per l'eventuale precisazione delle conclusione.
Quindi a tale udienza parte resistente dichiarava di aderire alla proposta del giudice ma con due modifiche inerenti i tempi di frequentazione della prole;
parte ricorrente, dal canto suo, manifestava la volontà di accettare la suddetta proposta con le modifiche richieste da controparte.
La causa veniva pertanto rinviata al 27.06.2024 e poi al 11.07.2024 per consentire la definizione tra le parti delle ultime pendenze economiche.
All'udienza del 11.07.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da proposta conciliativa del giudice, il quale tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, con nota scritta depositata in data 16.07.2024, rassegnava le sue conclusioni.
****
Osserva il Tribunale che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata dal
Tribunale, con le due modifiche richiesta dalla parte resistente, alla quale le stesse hanno aderito.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 9102/2020 R.G, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli nato il [...], e Persona_3 Persona_4 nata il [...], ad [...] i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
- dispone che il padre potrà tener con sé i figli per tre settimane il martedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00, ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00 (cena compresa), oltre al weekend della seconda settimana;
la quarta settimana il padre potrà tenere i figli il lunedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, e il venerdì con pernotto fino alla domenica sera ad ore
21.00 (cena compresa), nei periodi non scolastici il padre potrà tenere i figli nelle stesse giornate dalle ore 10.00; il padre potrà tenere con sé la prole per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a
Domenica di Pasqua e da lunedì ELAngelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di versare in favore della sig.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 5 di ciascun mese la somma complessiva di €750,00 (€375 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 18.07.2024 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero