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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. GInni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa GInna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 399/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
15.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18.02.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GIANNETTI CINZIA, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. DE CRISTOFANO ANTONIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Raviscanina (CE) in data 02.05.2009 dal quale sono nate le figlie (il 30.09.2009), (il 5.04.2016), Persona_1 Per_2 Persona_3
(il 24.07.2019); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b. la casa coniugale, sita in Raviscanina (CE) alla Via Merlin Scott, di proprietà deli genitori del sig. , resta a lei assegnata così come arredata e corredata;
Parte_2
c. Il sig. ha, di fatto, cambiato domicilio e avrà tempestiva cura, di Parte_2 comunicare alla sig.ra ogni eventuale cambio di residenza;
Pt_1
d. le figlie restano affidate, con affido condiviso, ad entrambi i genitori e gli stessi continueranno a provvedere alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle stesse;
1 e. le tre figliole saranno allocate presso la madre, in Raviscanina, alla via Merlin Scott;
f. Il padre, a fine settimana alterni, preleverà le figlie il venerdì alle ore 17:00 per riaccompagnarle, presso la residenza della madre, alle ore 21:00 della domenica, nel periodo invernale, viceversa nel periodo estivo e nei giorni festivi le preleverà alle ore
10:00 e le riaccompagnerà alle ore 22:30. Il padre per due giorni a settimana (martedì e giovedì) preleverà le tre minori, alle ore 16:00 ovvero all'uscita di scuola presso la loro residenza prevalente e le riporterà alla madre alle ore 21:00; nel periodo non scolastico, invece, preleverà le minori alle ore 10:00 e le riaccompagnerà alle ore 22:30. Resta inteso che i coniugi potranno adottare ogni diversa statuizione sul punto, purché preventivamente concordata.
Durante le vacanze natalizie, le tre figliole trascorreranno dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con uno dei due genitori, in maniera alternata.
Per quest'anno le parti indicano la turnazione nel seguente modo, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre. Durante le festività pasquali, in modo sempre alternato, un anno trascorreranno la Pasqua con il padre e il lunedì in albis con la madre. Infine durante le vacanze estive, le tre minori trascorreranno un periodo non inferiore a giorni quindici, con il padre che dovrà comunicare il mese di permanenza, sia esso luglio o agosto, entro il 30 giugno di ogni anno. Le mete prescelte dai genitori, quale luogo di villeggiatura, dovranno essere comunicate all'altro genitore.
GI , altresì precisare che tutto quanto previsto dovrà essere rispettoso anche degli impegni scolastici e soprattutto della volontà delle minori. Il compleanno di ciascun genitore sarà festeggiato con le figlie, in deroga ad ogni turno di visita e frequentazione;
g. Il sig. verserà mensilmente per le figlie un assegno di mantenimento, Parte_2 quantificato in euro 500,00 (cinquecento/00) , entro il giorno dieci di ogni mese, con ricarica posta pay avente codice IBAN [...] ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo. La precitata somma sarà sottoposta a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT.
h. L'assegno unico spettante alle tre figlie sarà percepito interante dalla sig.ra
[...]
Pt_1
i. entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento;
j. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
2 k. i coniugi prestano reciproco consenso all'espatrio e sin d'ora prestano consenso a qualsivoglia autorizzazione necessaria per il rilascio dei documenti di identità alle minori o i passaporti per loro stessi;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Raviscanina (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2009);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente est. dott. GInni D'Onofrio
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