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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 2396 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 1° aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) – tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di – rappresentati e difesi, in virtù di procura in Persona_1 calce all'appello, dall'avv. Antonio Rania presso lo studio del quale, sito in
Catanzaro via dei Conti Ruffo n. 20, hanno eletto domicilio;
- APPELLANTI =
CONTRO
(derivante dalla fusione per Controparte_1 incorporazione dell' ( Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Florenza Russo presso il cui studio, sito in Catanzaro via Cortese, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza e previa riqualificazione della domanda attorea e per l'effetto della stessa, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, e quindi: - accertare e dichiarare che la morte del minore è stata causata da una Persona_1 broncopolmonite acuta in soggetto politraumatizzato all'arto inferiore sx;
accertare
e dichiarare che la causa della broncopolmonite acuta è ascrivibile all'infezione nosocomiale contratta dal minore all'interno della struttura Sanitaria, oggi convenuta;
per come accertato e confermato dai vari ctu medico-legali incaricati nell'azione penale Ufficio Procura/Ufficio G.I.P.); - accertare e dichiarare che tale evento si è posto quale concausa principale alla morte del minore;
- Persona_1 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della medesima struttura per non aver operato una diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature e strumentazioni chirurgiche adoperate, e quindi per non aver assicurato ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e della tecnica medica, nell'evento morte, causato al minore;
- per l'effetto condannare l'odierna appellata, al Persona_1 pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in considerazione dell'apporto concausale riconducibile all'evento de quo, ed in applicazione alle relative Tabelle del Tribunale di Milano, in favore dei sig, ri nato a [...]
Catanzaro I'1.6.58, nata a [...] il [...], e Parte_2 Pt_3 nata a [...] l'[...], tutti in proprio ed qualità di eredi del defunto
[...]
nato a [...] il [...]; - in estremo subordine condannare Persona_1
l'odierna appellata al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle voci di danno iure hereditatis, ed in favore degli appellanti;
condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi e spese legali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art.
93 c.p.c.”; per l'appellata rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “- dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, 2 rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di ulteriore prova testimoniale nonché a quella di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“
1. Gli attori agiscono in qualità di eredi di , deceduto all'età di Persona_1 diciassette anni all'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in data 20.11.2006, asseritamente per una broncopolmonite acuta causata da un'infezione nosocomiale contratta dal de cuius all'interno della medesima struttura sanitaria in cui si trovava ricoverato dal 16.10.2006, in stato di coma. Sulla scorta di tanto, gli eredi hanno chiesto che fosse accertata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta per non aver operato una diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero e, per l'effetto, che la medesima convenuta fosse condannata al pagamento in favore di essi, nella spiegata qualità, della somma ritenuta di giustizia, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Si è costituita l' , eccependo Controparte_3
l'inammissibilità e, comunque, infondatezza dell'azione, individuando la causa della morte del giovane in una “insufficienza respiratoria acuta da sindrome da Per_1 disfunzione multi organo in soggetto politraumatizzato grave” e non già nella presunta infezione nosocomiale e negando la sussistenza di alcuna voce di danno risarcibile”.
Rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 929/2019, pubblicata il 21.5.2019, rigettava la domanda e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite.
A simile decisione il Tribunale perveniva sulla scorta delle seguenti osservazioni:
− gli attori, nella loro qualità di eredi di avevano agito per Persona_1 chiedere che il Tribunale riconoscesse e liquidasse loro il diritto creditorio sorto nella sfera giuridica della vittima per effetto e in conseguenza del danno terminale patito, sicché doveva ritenersi che essi avessero agito esclusivamente iure hereditatis;
3 − ai fini dell'accoglimento della domanda, occorreva la prova, ad opera degli attori, che la vittima avesse percepito l'imminenza della morte, potendo, solo in tal caso, riconoscersi il danno terminale oggetto di domanda;
− lo stato di incoscienza in cui versava la vittima nel tempo antecedente il decesso
(«si trovava in stato di coma, valutato di III-IV grado, per edema encefalico e politrauma fratturativo») era logicamente incompatibile con un eventuale stato di sofferenza e dolore.
Avverso la statuizione predetta spiegavano appello Parte_2 Parte_1
e , contestando sia l'interpretazione e qualificazione della domanda, sia Parte_3 la ritenuta insussistenza di un danno, patito dalla vittima, trasmissibile agli eredi.
In particolare, gli appellanti deducevano che:
- con la domanda di primo grado – da valutarsi alla luce del suo complessivo tenore e contenuto, senza che il giudice sia vincolato dalle espressioni utilizzate, avendo egli, piuttosto, il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda nel modo più corretto – essi appellanti avevano inteso agire per ottenere la condanna dell'azienda ospedaliera anche al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
il diritto al risarcimento del danno – concretizzandosi, questo, nella impossibilità di godere della presenza e del rapporto con il congiunto deceduto – era sorto direttamente nella loro sfera giuridica;
essi avevano dunque agito anche iure proprio; il danno non patrimoniale patito, comprensivo pure di quello morale, andava unitariamente liquidato secondo i criteri delle Tabelle di Milano, il riferimento alle quali denotava che il danno richiesto fosse, appunto, quello patito in proprio dai congiunti;
- essi avevano agito, altresì, iure hereditatis per ottenere tutela e soddisfazione del diritto al risarcimento del danno terminale, sorto nel patrimonio del defunto e trasmesso agli eredi al momento del decesso;
detto diritto doveva ritenersi provato nell'an, atteso che – per come dimostrato dalla documentazione sanitaria acquisita – la vittima era giunta in ospedale “perfettamente lucida e cosciente”, tanto da riferire loro che “si sentiva morire” a causa dei forti dolori;
soltanto 48 ore dopo, le condizioni di salute di si erano aggravate al Per_1 punto da essere trasferito nel reparto di rianimazione.
4 Concludevano nei termini sopra testualmente riprodotti.
L , costituitasi con comparsa del 12 marzo 2020, Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ella puntualizzava come difettasse, nel caso di specie, il nesso di causalità richiesto dall'art. 1218 c.c. ai fini della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto causa del decesso del minore era stata la “insufficienza respiratoria acuta da sindrome da disfunzione multi organo”; che la disfunzione contemporanea di molteplici organi, conseguente al trauma sofferto (l'incidente), aveva generato, nel ragazzo, una immunodepressione non superabile con qualsivoglia cura;
che l'infezione polmonare contratta dalla vittima rappresentava l'esito evolutivo di questo abbassamento delle difese immunitarie;
che, ad ogni modo, il personale sanitario aveva agìto con diligenza altamente qualificata, per come poteva denotarsi dalla sopravvivenza del ragazzo – di regola esclusa nei casi come quello in oggetto – di oltre un mese;
che l'interpretazione e qualificazione della domanda di primo grado datane dal giudice di prime cure doveva ritenersi corretta, non emergendo in alcun modo, nemmeno nelle conclusioni, che gli odierni appellanti avessero inteso agire anche iure proprio; che corretta era pure la statuizione in punto di mancata prova circa la sussistenza del presupposto indefettibile per il riconoscimento e risarcimento del danno terminale, ossia della cosciente e lucida percezione della morte imminente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
5 Nel merito, l'appello va accolto nei limiti di seguito chiariti.
Con il primo motivo, gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda risarcitoria sia stata da loro proposta esclusivamente iure hereditatis – per il danno terminale patito dalla vittima – e non anche iure proprio – per il danno da lesione del rapporto parentale. La statuizione viene contestata sotto il duplice profilo dell'avere, il giudice, tanto ritenuto sulla base di una interpretazione meramente letterale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza considerarne, invece, il contenuto sostanziale, e dell'avere, il giudice, omesso di considerare che la perdita di un congiunto costituisce un danno non patrimoniale onnicomprensivo, che include il danno da perdita del rapporto parentale.
Entrambe le osservazioni non possono essere condivise.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 6386 del
3/3/2023), il contratto di spedalità, in quanto stipulato tra il solo paziente e la struttura, produce effetti solo tra loro e il suo inadempimento dà luogo a responsabilità contrattuale. Ne consegue che tutti i danni patiti dalla vittima, in prima persona, possono essere fatti valere dai suoi eredi solo iure hereditatis. Il contratto di spedalità, invece, non produce effetti – neppure protettivi – nei confronti dei terzi, quali sono, rispetto al contratto, i familiari della vittima primaria. Dunque, rispetto ai congiunti del paziente, la responsabilità della struttura ospedaliera ha natura extracontrattuale: la struttura risponde, quindi, in via aquiliana, dei danni patiti iure proprio da costoro in conseguenza della lesione all'integrità psico-fisica del congiunto-paziente.
La differenza non è meramente nominalistica in quanto essa riflette, per un verso, la diversità di presupposti delle due forme di responsabilità e, per altro verso, la diversità dei pregiudizi risarcibili, rispettivamente, nell'uno e nell'altro caso.
Ne consegue che, mentre la domanda di risarcimento iure hereditatis richiede l'allegazione del contratto e la deduzione e prova del danno patito dalla vittima primaria e del nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno, la domanda di risarcimento iure proprio richiede qualcosa in più, ossia l'allegazione e prova del fatto illecito e della colpa del danneggiante, l'allegazione del rapporto parentale e del concreto pregiudizio che il familiare abbia patito in conseguenza della perdita del congiunto, oltre che, in via eventuale, la deduzione e la prova di tutti quei fatti idonei a personalizzare il danno (tra cui, il rapporto di convivenza, la particolarità del legame,
6 l'apporto dato alla famiglia dalla vittima primaria, ecc.). Mentre la mancanza di tali ultimi elementi può incidere sul quantum del risarcimento (impedendone una personalizzazione accurata), la mancata allegazione del rapporto parentale e del concreto pregiudizio di cui si chiede il ristoro incidono sull'an della pretesa, condizionandone la riconoscibilità quale domanda di risarcimento del danno patito iure proprio.
Quindi, il danno non patrimoniale patito dalla vittima (e trapassato, iure successionis, ai suoi eredi) e quello patito dai suoi congiunti non costituiscono voci di un danno unitario
– come parrebbe intendere l'appellante – bensì pregiudizi diversi, patiti da soggetti diversi, ciascuno dei quali pregiudizi (danno non patrimoniale patito iure proprio dai congiunti e danno non patrimoniale patito dal paziente) è suscettibile di liquidazione unitaria solo al suo interno. In altri termini, il danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria va risarcito unitariamente, nel senso di ricomprendere in un'unica liquidazione sia le conseguenze sul piano biologico sia quelle sul piano morale, sia ogni ulteriore lesione di interessi di rango primario (quali, ad esempio, la libertà morale, anche nell'espressione del consenso, la dignità, ecc.). Simile danno, tuttavia, va valutato, quantificato e risarcito separatamente rispetto a quello patito dai familiari, il quale, solo al suo interno, va liquidato unitariamente, sì da considerare ogni pregiudizio patito dai familiari in conseguenza della perdita o menomazione subita dal congiunto, ricomprendendo, al suo interno, ogni lesione di interessi meritevoli di tutela.
Peraltro, l'unitarietà del danno non patrimoniale viene in rilievo solo al momento della liquidazione del pregiudizio: il danneggiato, tuttavia, non è sollevato dall'onere di allegare e provare la sussistenza di tutte, o di alcune, delle voci di danno in cui si articola il danno non patrimoniale.
Sulla scorta di simili premesse va letta la citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Innanzi tutto, nella citazione gli attori si costituiscono, apertis verbis, “in qualità di eredi del defunto ”: simile precisazione – pur dovendo essere letta alla Persona_1 luce del contenuto complessivo dell'atto – tuttavia certamente già orienta la domanda verso la tutela di un diritto acquisito dagli attori, appunto, in qualità di eredi del defunto.
Simile qualità costituisce, come deduce la difesa degli appellanti, “l'indefettibile presupposto per la legittimazione ad agire”, ma solo in relazione alla domanda di
7 risarcimento iure hereditatis. Diversamente, il presupposto di fatto che legittima alla proposizione della domanda di risarcimento iure proprio è la qualità di familiare stretto della vittima: simile rapporto parentale non risulta essere mai stato allegato né nella citazione né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; solo nell'appello, la difesa deduce che “gli odierni appellanti sono, rispettivamente, i genitori e i germani del “de cuius” ”. Persona_1
Nella citazione introduttiva del primo grado, poi, gli odierni appellanti hanno, dapprima, ricostruito la vicenda occorsa al giovane ripercorrendo gli eventi Persona_1 dall'incidente stradale, all'intervento chirurgico, al decorso post-operatorio; successivamente, hanno riportato gli esiti delle indagini penali e, in particolare, i profili, in fatto, di responsabilità della struttura nella contrazione della polmonite, come accertati sia dal c.t.p. sia dal c.t.u. nominato dal Gup. Hanno, poi, in diritto, argomentato in ordine alla natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e del sanitario, invocando, a chiare lettere, il disposto di cui all'art. 1218 c.c. e le regole che presiedono al giudizio di causalità, segnalando, nella fattispecie, l'inadempimento della struttura all'obbligo di porre a disposizione del paziente attrezzature idonee per evitare l'insorgenza della complicanza infettiva, rammentando che il diritto alla salute del paziente costituisce un obbligo per la struttura sanitaria, giungendo, poi, ad affrontare la questione afferente al rapporto tra il dedotto inadempimento della struttura sanitaria e l'evento “precedentemente occorso al minore, sinistro stradale”, discorrendo del tema del concorso di cause e di colpa tra danneggianti. Sulla scorta di simili argomenti, hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che la morte del minore è stata causata da una broncopolmonite acuta....ascrivibile Persona_1 all'infezione nosocomiale contratta dal minore all'interno della struttura Sanitaria...”;
“accertare e dichiarare che tale evento si è posto quale concausa principale della morte del minore ; “accertare e dichiarare la responsabilità Persona_1 contrattuale della medesima struttura per non aver operato una diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature e strumentazioni chirurgiche adoperate, e quindi, per non aver assicurato ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e della tecnica medica, nell'evento morte, causato al minore ; per l'effetto Persona_1 condannare l'odierna convenuta al pagamento della somma che verrà ritenuta di
8 giustizia, anche in considerazione dell'apporto concausale riconducibile all'evento de quo, e in applicazione alle relative Tabelle del Tribunale di Milano” in favore degli attori.
Alla luce del contenuto della citazione – rimasto immutato anche all'esito delle memorie ex art 183 c.p.c. – è agevole desumere che: i fatti posti a fondamento della domanda attengono integralmente alla descrizione del pregiudizio subito dalla vittima primaria e delle relative cause;
le ragioni di diritto articolate riguardano esclusivamente la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente e l'incidenza della concausa sull'evento morte;
il petitum concerne solo l'accertamento della responsabilità della struttura sull'evento morte e il conseguente risarcimento. Di
contro
: manca qualsiasi allegazione del rapporto parentale, essendo dichiarata la sola qualità di eredi;
manca qualsiasi riferimento ad un pregiudizio diretto subito dai familiari in conseguenza della scomparsa (fatto principale costitutivo del diritto) e qualsiasi allegazione di fatti afferenti la vita familiare e il ruolo affettivo o materiale rivestito, all'interno della famiglia, dal ragazzo (fatti secondari); difetta la deduzione una responsabilità extracontrattuale della struttura nei confronti dei parenti, terzi rispetto al vincolo negoziale;
difetta, altresì, qualsiasi specifica domanda di ristoro del pregiudizio per perdita del rapporto parentale o per la sofferenza patita dai congiunti o per eventuali riflessi sull'integrità psico-fisica da questi subiti in proprio, in conseguenza della morte della vittima primaria.
Ne consegue che non può ritenersi inclusa nella domanda la richiesta di risarcimento del danno patito dagli appellanti iure proprio in qualità di familiari del ragazzo deceduto.
Né tale domanda può trarsi esclusivamente dal riferimento, riportato nelle conclusioni, ad una liquidazione del danno sulla scorta delle tabelle di Milano: in disparte l'evidente insufficienza di tale isolato dato (non accompagnato da alcuna idonea allegazione di fatti e ragioni di diritto a supporto di una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito in proprio dai familiari), in ogni caso si tratta di riferimento del tutto compatibile e coerente con la domanda di risarcimento del danno patito dalla vittima primaria, il quale, come si vedrà, è anch'esso liquidabile sulla scorta delle tabelle di
Milano.
Quindi, la sentenza gravata va, in parte qua, confermata.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la statuizione in punto di denegato
9 riconoscimento, e risarcimento, del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Costoro, nella citazione introduttiva dell'appello, a fronte della generica richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, contenuta nella citazione introduttiva del primo grado, hanno espressamente fatto riferimento e richiesto il risarcimento del
“danno biologico (cd. “danno terminale”)” e del “danno morale soggettivo, detto danno catastrofale”.
A riprova dell'esistenza del primo, essi hanno dedotto che gli effetti pregiudizievoli per la salute del minore si erano senz'altro prodotti per un apprezzabile lasso di tempo, atteso che tra l'evento lesivo e il decesso erano decorsi 35 giorni.
A riprova dell'esistenza del secondo, essi hanno dedotto, quale presupposto indefettibile del risarcimento, che la vittima era giunta in ospedale perfettamente lucida e cosciente, che tale situazione si era protratta per 48 ore e che soltanto dopo era subentrato lo stato comatoso.
Si rammenta che il Tribunale ha escluso la fondatezza della domanda sulla scorta dei seguenti assunti:
- Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n.
15350 del 22 luglio 2015, hanno cristallizzato i danni terminali come le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato, ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni;
- anche la categoria del danno terminale va intesa e liquidata unitariamente, come comprensiva di ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, ovvero dei pregiudizi altrove definiti come “danno biologico terminale”, “da lucida agonia” o “morale catastrofale”;
- la consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, quindi, un presupposto necessario affinché possa riconoscersi un danno risarcibile;
- nella fattispecie, poiché il minore si trovava in stato di coma, valutato di Per_1
III-IV grado, per edema encefalico e politrauma fratturativo, deve escludersi che fosse consapevole del fine vita.
Il ragionamento sviluppato dal Tribunale non è corretto, in quanto finisce per confondere, sul piano della disciplina e dei presupposti, voci di danno diverse, che, pur tutte riconducibili nell'alveo del danno non patrimoniale, corrispondono, tuttavia, a
10 pregiudizi diversi. L'iter argomentativo inoltre mostra di confondere il piano della liquidazione – di cui può predicarsi l'unitarietà – delle varie voci di danno non patrimoniale, con il loro accertamento, che non può essere altrettanto unitario, rispondendo, invece, i singoli pregiudizi, a presupposti diversi.
È, quindi, opportuno fare chiarezza tra le varie voci di danno riconoscibili ai congiunti iure hereditatis e tutte annoverabili nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, anche perché un certo grado di confusione è riscontrabile anche nella difesa degli appellanti.
La Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale
o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass. n. 7923 del 23/03/2024; in senso analogo, Cass. n. 21837 del
30/08/2019).
Dunque, quello che gli appellanti denominano “danno catastrofale”, richiesto separatamente da quello che viene indicato come “danno terminale”, altro non è che – anch'esso – un danno terminale.
La distinzione che suole farsi in punto di nomen iuris e di trattamento giuridico è data dal fatto che si tratta di danni, sempre terminali, che incidono, l'uno, sulla componente fisica e, l'altro, sulla componente psicologica del soggetto danneggiato.
I presupposti richiesti ai fini della risarcibilità di tali danni sono differenti.
Nel caso del danno biologico terminale, rileva il presupposto oggettivo dell'“apprezzabile lasso di tempo” tra l'evento lesivo e il decesso.
In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente che “la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata
11 minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cass. n. 18056 del 05/07/2019; ad ulteriore conferma, Cass. n. 21060 del 19/10/2016).
Nel caso del danno morale terminale, rileva, al contrario, il presupposto della “formido mortis”, ossia la consapevolezza della morte imminente (per come chiarito da Cass n.
16272 del 08/06/2023; Cass. n. 13537 del 13/06/2014).
Pertanto, ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda con riferimento ad entrambe le voci di danno sul presupposto dalla mancanza di consapevole agonia, che è requisito per il riconoscimento del danno morale terminale e non del danno biologico terminale.
Sotto il profilo del danno morale terminale, gli appellanti hanno dedotto, nella citazione introduttiva del presente grado, che nelle prime 48 ore era perfettamente lucido Per_1
e cosciente, tanto da avere affermato che “si sentiva morire”.
In disparte la constatazione che tale ultima circostanza è rimasta allo stato di mera allegazione, sfornita di prova, e in disparte, a monte, l'assenza, per la verità, nella citazione introduttiva del primo grado, di qualsivoglia allegazione concreta e personalizzante dei fatti costitutivi della pretesa in argomento (adombrati solo nell'appello), in ogni caso le deduzioni trovano smentita nei dati risultanti dalla documentazione clinica.
Emerge dagli atti che il minore, al momento del ricovero in ospedale, avvenuto il
16.10.2006 alle ore 14.15 p.m., risultava essere “sveglio, collaborante”; alle ore 18.35 veniva sottoposto a intervento chirurgico in anestesia, che durava sino alle ore 23.00; già alle ore 1.00 a.m. del giorno 17 (e, quindi, si badi, dopo due ore dalla fine dell'intervento e non, come erroneamente ritenuto dalla difesa degli appellanti, dopo circa due giorni), egli versava in uno stato soporoso, mai regredito, con movimenti afinalistici degli arti superiori e inizio di sofferenza celebrale dovuta alla presenza di falda fluida ematica (cui seguì l'edema celebrale); qualche ora dopo, segnatamente alle ore 6.50 a.m., egli veniva trasferito in rianimazione «per stato di coma», dal quale non ebbe a risvegliarsi sino alla morte.
Dunque, nelle poche ore di lucidità prima di essere sottoposto ad intervento chirurgico e nelle due ore dal termine dell'intervento all'inizio dello stato soporoso evoluto repentinamente in coma (ore, queste ultime, nelle quali neppure è certo che il paziente fosse sveglio e cosciente), il paziente non presentava una condizione patologica tale da
12 poter affermare che egli stesse assistendo, con paura, sofferenza e angoscia, allo spegnersi della propria vita, atteso che, in quel frangente, nulla lasciava presagire l'esito infausto che si sarebbe verificato a distanza di oltre un mese e a seguito di complicanze che all'epoca erano ancora di là da venire. Peraltro, ove anche il ragazzo abbia avuto la percezione di non riuscire a sopravvivere e, quindi, abbia provato paura e disperazione nel vedere la propria vita spegnersi, tanto non potrebbe che essere motivato dalla consapevolezza delle (e dalla sofferenza per le) lesioni riportate a seguito dell'incidente
(circostanza, questa, peraltro confermata dalla stessa difesa degli appellanti, che, nella comparsa conclusionale, chiaramente afferma che, al momento in cui giunse in
Ospedale subito dopo l'incidente, “il minore lacerato dai forti dolori continuava a riferire che “si sentiva morire””), non già dai sintomi della broncopolmonite o da difficoltà respiratorie (che il ragazzo a quel momento non manifestava) causate dal batterio Pseudomonas Aeruginosa, molto verosimilmente all'epoca neppure ancora contratto e, comunque, non ancora esitato nella sepsi polmonare (i cui sintomi, quindi, non erano ancora apparsi) che, come si vedrà, condusse alla morte.
Pertanto, va confermato il rigetto della domanda in punto di danno morale terminale.
Diverse devono essere le conclusioni in relazione al danno biologico terminale.
Secondo gli appellanti, la condotta colposa dell'azienda ospedaliera – tradottasi nella omessa sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature e strumentazioni chirurgiche adoperate – avrebbe concorso, quale prevalente concausa, a cagionare la morte di determinandone la Per_1 contrazione di infezione nocosomiale che condusse alla broncopolmonite, causa del decesso.
Il minore avrebbe contratto, invero, un batterio, lo Pseudomonas Aeruginosa, resistente agli antibiotici somministrati e presente in quegli ospedali in cui non sono rispettate le norme igieniche.
Prima di procedere allo scrutinio del materiale istruttorio, appare opportuno premettere che, per come ribadito da recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 36271 del 28.12.2023, in motivazione, ove vengono richiamati i numerosi precedenti in termini), “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal
13 paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono
a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015,
Rv. 636984 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 14/06/2007, Rv. 597575 - 01); ne segue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., tanto dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato), quanto dall'inadempimento delle specifiche prestazioni proprie della casa di cura” o ente.
Queste ultime, in particolare – segnala la Corte – vanno ben oltre “l'aspetto dell'elementare messa disposizione dei mezzi materiali e delle risorse umane finalizzate alla cura del paziente”, involgendo il “più generale principio che attiene al tema della
“sicurezza” delle cure”, che implica la “rigorosa adozione, da parte dei responsabili della struttura sanitaria, di ogni possibile iniziativa volta a salvaguardare l'incolumità dei pazienti ospitati presso i locali della struttura, in considerazione del carattere integrale e totalizzante del coinvolgimento della persona (ivi ricoverata per un tempo più o meno breve) nel contesto “localizzato” (e fisicamente “concentrato”) di una specifica comunità umana della cui preservazione psico-fisica i responsabili della casa di cura (o dell'ente preposto) assumono il delicato e gravoso compito di assicurare la protezione e la garanzia”.
Lo sfondo normativo nel quale si collocano simili principi è disegnato non solo da norme di rango sovrannazionale ma anche dalle “recenti iniziative legislative introdotte nel nostro paese, come risulta dall'art. 1 della legge n. 24/2017, là dove si dispone che
"la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività", realizzandosi mediante "l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative"”.
Dunque, ove l'azione risarcitoria sia proposta dal paziente danneggiato ovvero, come
14 nella fattispecie, iure hereditatis, dagli eredi del paziente deceduto (diversamente dal caso in cui i congiunti agiscano iure proprio, ove vigono le regole in tema di responsabilità extracontrattuale, come già anticipato), vertendosi in tema di contratto atipico di spedalità, vigono le ordinarie regole del riparto probatorio in caso di azione contrattuale, sicché spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto, del danno e del nesso eziologico e allegare l'altrui inadempimento (eziologicamente causativo del danno) – nella fattispecie, l'inidonea sanificazione e sterilizzazione di ambienti e strumentazione – , mentre spetta alla struttura ospedaliera dimostrare di avere correttamente adempiuto alla propria prestazione ovvero di non avervi potuto adempiere per causa non imputabile.
Sulla scorta si simili argomenti viene, quindi, ribadito il principio per cui “in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria, il danno-evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (sul punto cfr., già in precedenza, Cass. n. 28991 del 11/11/2019; Cass. n. 18102 del 31/08/2020; conforme, successivamente, Cass. n. 27142 del 21/10/2024).
Ne consegue che, in ipotesi di contrazione di infezione nosocomiale, “grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il
15 rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (Cass. n. 5490 del
22/02/2023).
Nella fattispecie, alla luce degli atti prodotti, può ritenersi dimostrata sia la riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria, sia la riconducibilità dell'evento morte (anche) a detta infezione.
Soccorrono, in tal senso, le risultanze della c.t.u. redatta dai dott.ri e Per_2 Parte_4 su incarico del G.u.p., allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice.
Nella relazione si legge:
“ … Dopo aver scandito le varie tappe che costituirono la vicenda clinica di Per_1
e mettendole a confronto con il risultato istopatologico del riscontro autoptico,
[...] si può affermare che la causa che portò a morte il soggetto fu la complicanza dovuta ad una broncopolmonite acuta in soggetto politraumatizzato all'arto inferiore sx (frattura femore, tibia, perone e perdita di sostanza piede) in stato di coma per grave sofferenza encefalica con edema cerebrale e sofferenza vascolare ipossica cronica evoluta in atrofia corticale….” [...] “Certamente la condizione patologica traumatica innescò il fenomeno della cosiddetta SIRS, cioè la sindrome da risposta infiammatoria sistemica,
a cui conseguì l'attecchimento di una infezione polmonare causato da un abbassamento delle difese organiche di fronte ad una carica batterica inquinante da germi gram- negativi, individuati con accertamenti colturali nella presenza di Pseudomonas
Aeruginosa. Si trattò appunto di bacilli gram-negativi molto diffusi e generalmente presenti nei campioni delle feci umane. Negli Ospedali, dove non sono seguite correttamente le norme igieniche, questi germi possono essere talvolta responsabili di epidemie che posso rivelarsi gravi, anche perché si tratta di batteri molto resistenti agli antibiotici. Nel caso in questione, è stato possibile osservare come il paziente nonostante stesse andando incontro ad uno stato settico polmonare dopo molti giorni di ricovero, anziché avere un ulteriore incremento dei globuli bianchi rispetto ai giorni precedenti ebbe un decremento, pertanto, una manifesta capacità inferiore ad attuare i meccanismi di difesa contro microrganismi patogeni provenienti dall'esterno. Il processo infettivo venne accertato istopatologicamente essendo stato riscontrato nello specifico reperto il parenchima polmonare con gli alveoli occupati da granulociti
16 neutrofili con agglomerati batterici endoalveolari, motivo per cui l'istologo nelle proprie conclusioni sintetiche identificò il quadro della “broncopolmonite acuta” accompagnantesi ad un quadro flogistico pluridistrettuale organico. Certamente, la broncopolmonite da germi gram-negativi si sviluppò in un soggetto su cui il politrauma fu determinante nell'abbassamento delle difese organiche. Dal punto di vista immunitario, difatti il trattamento antibiotico per gram-negativi (colimicina) non sortì
l'effetto benefico e il paziente scivolò inesorabilmente verso l'exitus”. [...] “...lo stato infettivo che fece aggravare le condizioni del soggetto fino all'exitus non riguardò assolutamente problematiche inerenti all'eventuale possibile infezione loco regionale del piede traumatizzato, quanto piuttosto le sepsi evolutiva a carico dell'apparato respiratorio, come dimostrato dall'esame istopatologico.”.
Sulla scorta di simile percorso motivazionale, i consulenti concludono ravvisando la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite dal ragazzo durante l'incidente stradale e la morte affermando che “che l'infezione polmonare (causa terminale) rappresentò l'esito evolutivo concausale di un abbassamento delle capacità di difesa immunitaria legata al trauma”.
Ulteriori delucidazioni emergono, poi, dalla lettura delle trascrizioni dell'esame dei periti nel corso del processo all'udienza del 14.5.2012. Da tali trascrizioni si evince che:
- lo Pseudomonas Aeruginosa, trovato nei vari reperti colturali, è stata la causa della broncopolmonite che ha portato alla morte: trattasi di un bacillo Per_1 gram-negativo che “si trova sempre, costantemente negli ospedali che non vengono igienizzati correttamente e diventa veicolo di infezioni notevoli”, quindi, “se c'è stato lo pseudomonas è logico deduttivamente ritenere che sia stato preso lì, in ospedale perché è classico nosocomiale”; le fonti di inquinamento possono essere determinate anche dal personale medico o infermieristico inconsapevolmente, anche attraverso, ad esempio, l'uso di sondini che vengono trasferiti da una parte all'altra; la presenza di questi germi nei nosocomi è frequente, benché tanto non dovrebbe avvenire, in quanto sarebbe necessaria un'adeguata “bonifica della struttura e delle attrezzature”
(pagg. 22 e 36); il germe, però, non sempre determina esiti lesivi, in quanto dipende dalla capacità organica del soggetto e dalla terapia che viene somministrata. Nel caso di specie, la certezza della presenza del bacillo è data
17 dagli esiti del tampone culturale, che ha evidenziato la broncopolmonite “che è stata poi la causa epicritica della morte fermo restando che era in un contesto generale di una gravità estrema” (pagg. 12 e 13);
- la terapia antibiotica specifica praticata (colimicina) per indurre la regressione dell'infezione fu corretta ma inutile, in quanto le difese immunitarie del paziente, a causa del trauma cranico, erano talmente compromesse da impedire la reazione difensiva dell'organismo;
- è vero che il batterio in argomento può essere trasmesso anche da una persona tramite goccioline di flugge ma, nella fattispecie, vi è una rilevante probabilità che si stato trasmesso in ospedale, essendo presente “un riscontro colturale a livello tracheostomico” (pag. 22); infatti, il bacillo è stato trovato, tramite gli esami istologici, nel polmone e sulla cute presente sul bordo tracheostomico, che, quindi, “potrebbe essere la via di introduzione dello pseudomononas” (pag.
20 e 21), dovendosi, invece, escludere che il bacillo si sia infiltrato attraverso la ferita esposta e scuoiata del piede, sulla quale, invece, a livello istologico, è stata riscontrata la presenza di diverso germe, ossia lo stafilococco;
- la febbre comparve con l'inizio del problema respiratorio e fu necessario collegare il ragazzo alla protesi respiratoria;
sino ad allora il paziente – nonostante il netto peggioramento delle condizioni celebrali e lo stato di alterazione della corteccia, che impedirono il risveglio dal coma anche quando vennero interrotti i farmaci ipnotici – non mostrò febbre perché evidentemente sia la toilette sia gli antibiotici che gli erano stati somministrati avevano soddisfatto il criterio terapeutico. Invece la febbre si presentò proprio quando all'esame colturale comparve lo pseudomonas (pag. 27);
- le condizioni neurochirurgiche, negli ultimi giorni, si erano ulteriormente aggravate a prescindere dall'infezione (pag. 11)
- “se non fosse sopraggiunta la broncopolmonite il soggetto sicuramente avrebbe resistito di più ma comunque in uno stato di estrema precarietà perché dal punto di vista neurologico...difficilmente avrebbe potuto recuperare” (pag. 27 e
28);
- lo pseudomonas si è posto, nella concatenazione eziologica verso l'evento finale, quale concausa, che da sola non sarebbe stata sufficiente a produrre
18 l'evento morte se non avesse attecchito in un organismo con difese immunitarie compromesse: è quindi “una concausa che sopravviene ... dal punto di vista civilistico” (pagg. 35 e 36).
Quindi, la morte è stata determinata dalla broncopolmonite indotta dallo Psedomonas
Aeruginosa, che ha infettato un organismo le cui difese immunitarie erano gravemente compromesse dalle lesioni e ciò ha consentito al germe di resistere anche alla terapia antibiotica specifica praticata.
Può ritenersi che il batterio sia stato contratto in ospedale e tanto alla luce di tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 6386 del 03/03/2023: “In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria)”).
In particolare, il germe non si è manifestato né al momento dell'ingresso del paziente nel nosocomio né nei giorni seguenti;
anzi, per come hanno spiegato i periti, l'assenza di febbre e i valori dei leucociti evidenziavano, nei primi giorni di ricovero, l'assenza di fenomeni infettivi in atto, segno, questo, dell'efficacia della terapia antibiotica praticata sin dal ricovero e, quindi, dell'adeguata risposta dell'organismo. Solo in data 9.11.2006 aveva inizio la febbre (cfr. rilevazione della temperatura riportata nella cartella clinica)
e veniva riscontrata la presenza del germe gram-negativo (cfr. analisi colturale dell'11.11.2006), assente nei giorni precedenti (cfr. analisi colturale del 3.11.2006)
(criterio temporale). Inoltre, per come illustrato dai periti, all'esito dell'esame istologico, il germe è stato trovato nei polmoni e sulla cute del foro della tracheostomia, che costituisce, quindi, con elevata probabilità, il punto di accesso del batterio nell'organismo, atteso che l'altro possibile punto di accesso, ossia la ferita esposta del piede, è stata trovata priva del germe in questione ma infetta da altro e diverso batterio
(criterio topografico). Il germe in argomento, poi, è tipicamente “nosocomiale”, ossia
19 statisticamente si contrae prevalentemente negli ospedali. Dunque, è agevole concludere che l'organismo di è stato infettato del batterio durante la degenza e, con elevata Per_1 probabilità, nel periodo di permanenza in rianimazione, dopo l'esecuzione della tracheostomia e, quindi, in un frangente temporale in cui il ragazzo era avvicinato solo dal personale sanitario, che avrebbe dovuto garantire ambienti e materiali sommamente sterili (criterio clinico).
Il nesso di causalità tra la contrazione dell'infezione e la broncopolmonite e poi la morte non può, dal punto di vista civilistico, essere ritenuto interrotto in conseguenza del fatto che il paziente era fortemente immunodepresso a cagione dei postumi del grave incidente subito e che l'evento non si sarebbe verificato se il batterio avesse colpito un individuo con una normale capacità immunitaria. Né rileva, sempre sotto il profilo eziologico, che il paziente, se non avesse avuto la broncopolmonite, avrebbe solo
“resistito di più” ma comunque in uno stato di estrema precarietà, giacché difficilmente sarebbe riuscito a riprendersi dalle gravi compromissioni celebrali (come dichiarato dai periti in sede di esame), sicché quindi, sarebbe, secondo un criterio di probabilità logica, ugualmente deceduto.
Va rammentato, sul punto, che “Del bene della vita l'elemento tempo costituisce una componente essenziale, con la conseguenza che ogni fatto imputabile che ne determini
l'anticipata cessazione, influenzando un fattore patogenetico già esistente e costituente la causa clinica del decesso, non può considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che, per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di causalità va esaminato, secondo i principi della regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale, ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte. Perché possa escludersi il nesso causale, e possa parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto meno nel caso di lesione del bene "vita" (ma il discorso vale certamente anche per il bene "salute"), che esso non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non l'abbia neppure minimamente accelerato” (Cass. n. 5962 del 10/05/2000).
Di recente, inoltre, è stato evidenziato che, “in ipotesi di morte del paziente dipendente
(anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato
20 patologico non riferibile alla prima” (e, quindi, il discorso vale, mutatis mutandis, anche per qualsiasi altra causa esterna, anche se non naturale ma generata da altro fattore indipendente), “l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui si richiama l'ormai costante giurisprudenza sul punto)” (Cass. n. 35998 del 6/11/2023, in motivazione).
Pertanto, poiché è accertato che la broncopolmonite è stata la causa del decesso e che tale patologia è stata indotta dall'infezione contratta in ospedale, allora l'Azienda risponde, sotto il profilo causale, dell'evento in toto, ancorché l'infezione abbia solo accelerato la verificazione dell'evento morte, comunque destinato a realizzarsi in conseguenza dell'irreversibilità delle lesioni celebrali e ancorché l'infezione si sia sviluppata, con esito fatale, a cagione della insussistente risposta immunitaria del paziente dovuta alle lesioni, del quale fattore concausale può tenersi conto solo nella fase liquidatoria del danno.
Quindi, alla luce di un giudizio di probabilità logica – ossia del criterio del “più probabile che non” – deve ritenersi che la contrazione del batterio sia avvenuta nel corso delle cure sanitarie e che esso sia avvinto da nesso di causa-effetto con lo sviluppo della broncopolmonite e, poi, con l'exitus.
Dunque, dimostrato, da parte degli appellanti, per il tramite degli accertamenti tecnici svolti in sede penale, la diretta riconducibilità causale dell'infezione – esitata, tramite lo sviluppo della broncopolmonite, nella morte – alla prestazione sanitaria, grava sull' convenuta l'onere di dimostrare di avere adempiuto correttamente alla CP_2 propria prestazione e, quindi, di avere apprestato tutte le cautele necessarie nel caso di specie ovvero di non averle potute apprestare per impossibilità oggettiva e non imputabile.
In particolare, richiamati gli orientamenti cui già sopra si è fatto cenno in punto di prova
21 liberatoria, la Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato, in tema di infezioni nosocomiali, che “alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico” (Cass. n. 4864 del 23/02/2021).
Andando ancor più nel dettaglio, di recente la Corte di Cassazione ha precisato che l'onere probatorio in punto di misure di prevenzione è correlato alla specificità dell'infezione. Sicché, in ragione di tale specificità, occorre verificare quale misura particolare la struttura ospedaliera deve dimostrare di avere adottato e applicato tra le seguenti: a) protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) rapporto numerico tra personale e degenti;
k) sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. n. 6386 del 03/03/2023).
Oltre alla predisposizione delle misure di prevenzione generale, la struttura dovrà poi dimostrare la loro concreta attuazione attraverso l'organizzazione interna e per il tramite dei singoli operatori sanitari deputati all'attuazione (Cass. n. 6386/2023 cit.).
Ebbene, nella fattispecie, è evidente che, in ragione della specificità del batterio, della localizzazione della sua trasmissione e della possibilità che esso sia stato trasmesso inconsapevolmente dagli operatori sanitari, assumono rilevanza le misure di prevenzione indicate sub a), c), d), e), f) k), l) e m).
22 Tanto premesso, non può che constatarsi che l' convenuta non ha offerto alcuna CP_2 prova liberatoria sotto i profili sopra riportati e, per la verità, neppure efficaci deduzioni in merito, essendosi limitata ad affermare genericamente, nel primo grado di giudizio,
“si produce, infine, relazione circa la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo delle infezioni ospedaliere, giusta normativa vigente, da sempre effettuato presso la Struttura sanitaria di che trattasi, a riprova della fragilità della tesi attorea”.
La relazione alla quale si fa richiamo risulta vergata dalla dott.ssa Persona_3
, dipendente dell svolgente le funzioni di coordinatore C.C.I.O.. La
[...] CP_2 relazione, dopo avere spiegato la nozione di “infezione correlata all'assistenza”
(altrimenti detta infezione nosocomiale), la sua frequenza statistica e i suoi possibili effetti sugli organismi dei pazienti, ha illustrato il contenuto di alcuni studi a livello internazionale e di talune raccomandazioni di società scientifiche, per poi dare atto che in Italia sono state emanate due circolari ministeriali (n. 52/1985 e n. 8/1988) “nelle quali sono stati definiti i requisiti di base dei programmi di controllo ed in particolare, la costituzione di un Comitato di controllo per la lotta alle infezioni in ciascuna struttura ospedaliera e la disponibilità di un'infermiera eminentemente dedicata ad attività di sorveglianza e di controllo”. Ha, quindi, affermato che, nell'
[...]
, la commissione per il controllo delle infezioni è stata Controparte_4 istituita con atto deliberativo n. 310 dell'8.3.2000, i cui componenti (che non vengono indicati) sono stati individuati secondo le disposizioni ministeriali. Ha, poi, riferito di una “sistematica attività di monitoraggio delle infezioni ospedaliere” e dei relativi risultati (senza che sia chiarito quando questo monitoraggio viene eseguito e sulla scorta di quale protocollo né a quanto risalgano le rilevazioni di cui ha dato conto), dell'adesione dell' a studi e gruppi di lavoro, dell'esecuzione di controlli CP_2 microbiologici ambientali nelle aree a rischio (tra cui sale operatorie e terapie intensive) con cadenza mensile dal 1997 al 2006 e con cadenza bimestrale dal 2007; ha narrato dell'emanazione, nell'anno 2000, di linee guida per l'esecuzione dei controlli microbiologici ambientali e degli esiti prevalentemente negativi degli esami culturali eseguiti (senza specificare quando ciò sia avvenuto), concludendo con un elenco di programmi formativi per gli operatori sanitari, tutti risalenti agli anni '90, primi anni
2000.
Ebbene, nessuno dei protocolli e delle linee guida citati è stato prodotto;
non sono stati
23 prodotti neppure i registri dei rilievi ecologici, in dotazione di ciascuna sala operatoria, su cui dovrebbe essere annotata l'attività di monitoraggio, secondo quanto si legge nella stessa relazione suddetta;
non è stato prodotto alcun documento che attesti la nomina e l'eventuale variazione dei componenti del richiamato Comitato di controllo. In altri termini, non è versato in atti alcuno dei documenti richiamati, peraltro spesso senza loro puntuale individuazione. Inoltre (e soprattutto) nella relazione non vi è alcun cenno in merito alle misure di prevenzione che dovevano essere attuate nel caso specifico
(quando, come e con quali esiti sia stata sottoposta a verifica la sala operatoria in cui il minore venne collocato e la sala rianimazione nella quale rimase per quasi tutto il tempo;
quali presidi siano stati approntati dal personale medico che ha, a vario titolo, prestato assistenza al paziente;
a quali controlli erano stati sottoposti i presidi sanitari e macchinari utilizzati sul ragazzo, ecc.). Infine, manca qualsiasi deduzione e dimostrazione in merito alla concreta esecuzione delle misure di prevenzione generale e speciale nel caso di specie.
A fronte di carenze allegatorie e probatorie di tale portata neppure, eventualmente, una c.t.u. avrebbe potuto essere disposta, attesa la mancanza della documentazione (che l'ausiliario non avrebbe potuto acquisire senza alterare la distribuzione dell'onere probatorio) sulla scorta della quale accertare l'idoneità delle misure di prevenzione generale e la concreta attuazione di esse.
Quindi, la struttura sanitaria non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante e, pertanto, va ritenuta responsabile dell'evento di danno.
Venendo, quindi, al profilo della liquidazione del danno, premessa la pacifica non risarcibilità del danno da morte (danno c.d. tanatologico) e la non valutabilità, nella fattispecie, del danno da perdita di chances di vita (mai richiesto) e ribadito che, in questa sede, può riconoscersi esclusivamente il danno biologico terminale, inteso quale
“pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione” (Cass. n.
33009 del 17/12/2024, in motivazione), la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che tale liquidazione può essere eseguita sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea assoluta e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso
24 concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. tra le tante, Cass. 15 dicembre 2022, n. 36841 in motivazione: «la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"»). La liquidazione in argomento “avviene necessariamente in termini equitativi ed è normalmente realizzata attraverso il richiamo a parametri di riferimento di carattere statistico, come quello costituito dalle tabelle in uso presso taluni uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale” (Cass. n. 33009/2024 cit.; cfr. anche Cass. n. 17577 del
28/06/2019; Cass. n. 16592 del 20/06/2019; Cass. n. 23183 del 31/10/2014; Cass. n.
7632 del 16/05/2003), purché, a monte, sia assegnata, nella valutazione, un grado assai elevato ai fattori della personalizzazione (atteso che il concetto di “temporaneità” di norma implica che alla lesione transeunte faccia seguito la guarigione ovvero la definitiva stabilizzazione dei postumi invalidanti, mentre, nella fattispecie, la lesione permane immutata, per esistenza e gravità, sino all'esito mortale, di talché il danno è
“temporaneo” nel senso che esita nella morte) e purché, ancora, il giudice non si limiti ad una meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle. In tal senso è, quindi, necessario anche che, a valle della liquidazione, venga eseguito un riscontro della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, attraverso “la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere 'non meramente simbolico' degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio” (Cass. 33009/2024, cit., in motivazione).
Alla luce di simili principi, la Corte ritiene di fare applicazione, dunque, con gli adattamenti che si esporranno, delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano.
A questo punto, tuttavia, è opportuno un chiarimento preliminare: le citate tabelle verranno applicate, quale punto di partenza per la liquidazione, con riferimento alla determinazione della liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea assoluta
25 e non con riferimento ai “criteri orientativi per la liquidazione del danno terminale”, nelle stesse tabelle suggeriti, che si fondano, tuttavia, sulla proposta di “una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. ... comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”. Detto metodo tabellare, per un verso, assume, quale presupposto indefettibile della liquidabilità del danno terminale, la coscienza della vittima, ossia la comprovata percezione della fine imminente e, per altro verso, assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente (sull'assunto per cui “il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva”), sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario.
La premessa teorica, da cui simili criteri muovono, si manifesta distonica rispetto alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata in tema di componenti del danno terminale e loro rispettivi presupposti. Essa, inoltre, attribuisce deciso rilievo alla componente sofferenziale nell'individuazione astratta delle somme liquidabili e non si presta, dunque, ad essere applicata ai casi, come quello in esame, in cui non è ravvisabile una sofferenza legata alla percezione del fine-vita.
Tanto chiarito, dunque, facendo applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano aggiornate al 2024 con riferimento alla quantificazione monetaria dell'invalidità temporanea, deve constatarsi che la liquidazione pro die di euro 84,00 – in dette tabelle prevista – della sola componente biologica del danno da invalidità temporanea assoluta
è certamente incongrua rispetto ad un pregiudizio esitato nella morte: siffatto esito e lo specifico decorso della patologia sono, nel caso concreto, talmente gravi da richiedere una liquidazione giornaliera pari a dieci volte quella prevista nelle citate tabelle, con conseguente determinazione in euro 840,00 del valore liquidabile per ciascun giorno.
Il periodo di tempo da considerare va dall'insorgenza dei primi sintomi dell'infezione, ossia la febbre (9.11.2006), cui è subito seguita la scoperta del batterio, sino al decesso
(20.11.2006), non potendo risalirsi al momento esatto in cui il batterio venne trasmesso.
Il risarcimento complessivo per il solo danno biologico terminale è, quindi, pari ad euro
26 10.080,00.
La somma così determinata – sottoposta al vaglio di congruità menzionato dalla giurisprudenza sopra richiamata – non risulta ancora adeguata e non meramente simbolica, tenuto conto della gravità dei pregiudizi alla salute riportati, della perniciosità e ineluttabilità della malattia contratta, delle difficoltà respiratorie che essa ha determinato, del rapido e fatale esito a cui ha condotto. La Corte, quindi, stima congruo, al fine di adeguatamente personalizzare il risarcimento, tenendo conto delle particolarità del caso concreto, raddoppiare la liquidazione come sopra operata, così elevandola ad euro 20.160,00: tale somma appare congrua e non meramente simbolica, tenuto conto del breve lasso di tempo in cui il ragazzo è rimasto in vita (12 giorni) dopo essere stato infettato dal bacillo.
A questo punto occorre determinare l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale rispetto alla concausa rappresentata dagli esiti del sinistro sulla salute di D'altra Per_1 parte, è, correttamente, la stessa difesa degli attori che – dando atto del già avvenuto pagamento, da parte della Compagnia di Assicurazione dei veicolo sinistrante, di una quota di risarcimento, qualificato siccome “solo residuale e concorsuale”, senza che, tuttavia, ne sia stato reso noto l'ammontare – ha indicato come “equo ridurre in via concorsuale anche la richiesta di risarcimento, oggi avanzata, per come, peraltro, già avvenuto in fase di liquidazione da parte della compagnia assicurativa”.
Sotto questo profilo, deve considerarsi che l'infezione ha colpito un soggetto che, comunque, era già in uno stato di invalidità totale a cagione delle gravi lesioni celebrali, che ne hanno impedito il risveglio dal coma anche quando venne interrotta la somministrazione di farmaci di sedazione e che ne avevano compromesso anche le condizioni generali, con un deficit immunitario notevole. In altri termini, ove anche non si fosse sviluppata l'infezione, non avrebbe trascorso quei giorni in condizioni Per_1 decisamente migliori: ugualmente, sotto il profilo dinamico-relazionale, non avrebbe potuto attendere alle normali occupazioni e ugualmente la sua salute sarebbe rimasta gravemente compromessa.
Sono, in sostanza, riconducibili all'Azienda solo i pregiudizi alla salute del ragazzo che attengono all'apparato respiratorio, che lo hanno, poi, condotto alla morte.
Ebbene, tenuto conto della gravità delle condizioni in cui versava il ragazzo, della rilevanza, sulla generale salute del ragazzo e sulle sue capacità psico-fisiche, delle
27 lesioni corticali e delle infezioni (per altro batterio) delle ferite esposte, si stima equo quantificare nel 40% del complessivo danno biologico terminale il danno alla salute sofferto dalla vittima in conseguenza della broncopolmonite.
Il danno liquidabile è, quindi, pari ad euro 8.064,00.
Sulla somma così liquidata a titolo di risarcimento vanno, poi, conteggiati gli interessi volti a ristorare il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento.
Va, infatti, rammentato che, in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati (cfr. anche
Cass. n. 32985 del 9/11/2022, che riconosce il diritto agli interessi anche senza espressa domanda, trattandosi di modalità di liquidazione del danno da ritenersi, quindi, inclusa nella domanda di risarcimento).
L'importo dovuto per lucro cessante va determinato equitativamente, ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del
17.02.1995; Cass. n. 5503 del 08/04/2003; Cass. n. 18445 del 17/09/2005; Cass. n.
18490 del 25/08/2006 Cass. n. 21396 del 10/10/2014), applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dal giorno di manifestazione e riconoscibilità dei sintomi della broncopolmonite
(9.11.2006). Ora, poiché le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono state determinate all'attualità (con riferimento, quindi, al valore attuale della moneta), esse devono, pertanto, essere previamente devalutate al 9.11.2006 in base agli indici Istat, per poi applicare, come detto, sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali di volta in volta vigenti dal 9.11.2006 ad oggi.
Sul risultato di tale conteggio, poi, decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza (data a partire dalla quale il debito di valore – nell'entità determinata all'attualità nel provvedimento giudiziale – diviene debito di valuta) sino al saldo.
Entro i predetti limiti, quindi, l'appello merita accoglimento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 in base allo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00
(in cui rientra il valore della causa, alla luce del presente decisum) e ai valori medi per tutte le fasi tranne la fase di trattazione e istruttoria, liquidata ai valori minimi, tenuto
28 conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto in entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , tutti Parte_2 Parte_1 Parte_3 in qualità di eredi di , nei confronti dell' Persona_1 Controparte_2
(incorporata nell' ), e
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 929/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 21 maggio
2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento, in favore di e , quali eredi di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Per_1
ciascuno per la sua quota ereditaria, della somma complessiva di euro
[...]
8.064,00, liquidata all'attualità, oltre interessi al saggio legale di volta in volta vigente sulla somma capitale rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, dal 9.11.2006 ad oggi, per come meglio indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico terminale, patito da oltre interessi al saggio legale sulla Persona_1 somma risultante da tale conteggio dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2. conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellata alla rifusione, in favore dei predetti appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro
4.237,00 per onorari, in relazione al primo grado e in euro 815,00 per esborsi ed euro 4.888,00 per onorari, quanto all'appello, entrambe le somme gravate da rimb. forf., spese generali, c.f. e Iva sulle voci imponibili, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 2396 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 1° aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) – tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi di – rappresentati e difesi, in virtù di procura in Persona_1 calce all'appello, dall'avv. Antonio Rania presso lo studio del quale, sito in
Catanzaro via dei Conti Ruffo n. 20, hanno eletto domicilio;
- APPELLANTI =
CONTRO
(derivante dalla fusione per Controparte_1 incorporazione dell' ( Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Florenza Russo presso il cui studio, sito in Catanzaro via Cortese, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza e previa riqualificazione della domanda attorea e per l'effetto della stessa, accogliere le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, e quindi: - accertare e dichiarare che la morte del minore è stata causata da una Persona_1 broncopolmonite acuta in soggetto politraumatizzato all'arto inferiore sx;
accertare
e dichiarare che la causa della broncopolmonite acuta è ascrivibile all'infezione nosocomiale contratta dal minore all'interno della struttura Sanitaria, oggi convenuta;
per come accertato e confermato dai vari ctu medico-legali incaricati nell'azione penale Ufficio Procura/Ufficio G.I.P.); - accertare e dichiarare che tale evento si è posto quale concausa principale alla morte del minore;
- Persona_1 accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della medesima struttura per non aver operato una diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature e strumentazioni chirurgiche adoperate, e quindi per non aver assicurato ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e della tecnica medica, nell'evento morte, causato al minore;
- per l'effetto condannare l'odierna appellata, al Persona_1 pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in considerazione dell'apporto concausale riconducibile all'evento de quo, ed in applicazione alle relative Tabelle del Tribunale di Milano, in favore dei sig, ri nato a [...]
Catanzaro I'1.6.58, nata a [...] il [...], e Parte_2 Pt_3 nata a [...] l'[...], tutti in proprio ed qualità di eredi del defunto
[...]
nato a [...] il [...]; - in estremo subordine condannare Persona_1
l'odierna appellata al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle voci di danno iure hereditatis, ed in favore degli appellanti;
condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi e spese legali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art.
93 c.p.c.”; per l'appellata rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “- dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, 2 rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di ulteriore prova testimoniale nonché a quella di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“
1. Gli attori agiscono in qualità di eredi di , deceduto all'età di Persona_1 diciassette anni all'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in data 20.11.2006, asseritamente per una broncopolmonite acuta causata da un'infezione nosocomiale contratta dal de cuius all'interno della medesima struttura sanitaria in cui si trovava ricoverato dal 16.10.2006, in stato di coma. Sulla scorta di tanto, gli eredi hanno chiesto che fosse accertata la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta per non aver operato una diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero e, per l'effetto, che la medesima convenuta fosse condannata al pagamento in favore di essi, nella spiegata qualità, della somma ritenuta di giustizia, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
Si è costituita l' , eccependo Controparte_3
l'inammissibilità e, comunque, infondatezza dell'azione, individuando la causa della morte del giovane in una “insufficienza respiratoria acuta da sindrome da Per_1 disfunzione multi organo in soggetto politraumatizzato grave” e non già nella presunta infezione nosocomiale e negando la sussistenza di alcuna voce di danno risarcibile”.
Rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 929/2019, pubblicata il 21.5.2019, rigettava la domanda e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite.
A simile decisione il Tribunale perveniva sulla scorta delle seguenti osservazioni:
− gli attori, nella loro qualità di eredi di avevano agito per Persona_1 chiedere che il Tribunale riconoscesse e liquidasse loro il diritto creditorio sorto nella sfera giuridica della vittima per effetto e in conseguenza del danno terminale patito, sicché doveva ritenersi che essi avessero agito esclusivamente iure hereditatis;
3 − ai fini dell'accoglimento della domanda, occorreva la prova, ad opera degli attori, che la vittima avesse percepito l'imminenza della morte, potendo, solo in tal caso, riconoscersi il danno terminale oggetto di domanda;
− lo stato di incoscienza in cui versava la vittima nel tempo antecedente il decesso
(«si trovava in stato di coma, valutato di III-IV grado, per edema encefalico e politrauma fratturativo») era logicamente incompatibile con un eventuale stato di sofferenza e dolore.
Avverso la statuizione predetta spiegavano appello Parte_2 Parte_1
e , contestando sia l'interpretazione e qualificazione della domanda, sia Parte_3 la ritenuta insussistenza di un danno, patito dalla vittima, trasmissibile agli eredi.
In particolare, gli appellanti deducevano che:
- con la domanda di primo grado – da valutarsi alla luce del suo complessivo tenore e contenuto, senza che il giudice sia vincolato dalle espressioni utilizzate, avendo egli, piuttosto, il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda nel modo più corretto – essi appellanti avevano inteso agire per ottenere la condanna dell'azienda ospedaliera anche al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
il diritto al risarcimento del danno – concretizzandosi, questo, nella impossibilità di godere della presenza e del rapporto con il congiunto deceduto – era sorto direttamente nella loro sfera giuridica;
essi avevano dunque agito anche iure proprio; il danno non patrimoniale patito, comprensivo pure di quello morale, andava unitariamente liquidato secondo i criteri delle Tabelle di Milano, il riferimento alle quali denotava che il danno richiesto fosse, appunto, quello patito in proprio dai congiunti;
- essi avevano agito, altresì, iure hereditatis per ottenere tutela e soddisfazione del diritto al risarcimento del danno terminale, sorto nel patrimonio del defunto e trasmesso agli eredi al momento del decesso;
detto diritto doveva ritenersi provato nell'an, atteso che – per come dimostrato dalla documentazione sanitaria acquisita – la vittima era giunta in ospedale “perfettamente lucida e cosciente”, tanto da riferire loro che “si sentiva morire” a causa dei forti dolori;
soltanto 48 ore dopo, le condizioni di salute di si erano aggravate al Per_1 punto da essere trasferito nel reparto di rianimazione.
4 Concludevano nei termini sopra testualmente riprodotti.
L , costituitasi con comparsa del 12 marzo 2020, Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, ella puntualizzava come difettasse, nel caso di specie, il nesso di causalità richiesto dall'art. 1218 c.c. ai fini della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto causa del decesso del minore era stata la “insufficienza respiratoria acuta da sindrome da disfunzione multi organo”; che la disfunzione contemporanea di molteplici organi, conseguente al trauma sofferto (l'incidente), aveva generato, nel ragazzo, una immunodepressione non superabile con qualsivoglia cura;
che l'infezione polmonare contratta dalla vittima rappresentava l'esito evolutivo di questo abbassamento delle difese immunitarie;
che, ad ogni modo, il personale sanitario aveva agìto con diligenza altamente qualificata, per come poteva denotarsi dalla sopravvivenza del ragazzo – di regola esclusa nei casi come quello in oggetto – di oltre un mese;
che l'interpretazione e qualificazione della domanda di primo grado datane dal giudice di prime cure doveva ritenersi corretta, non emergendo in alcun modo, nemmeno nelle conclusioni, che gli odierni appellanti avessero inteso agire anche iure proprio; che corretta era pure la statuizione in punto di mancata prova circa la sussistenza del presupposto indefettibile per il riconoscimento e risarcimento del danno terminale, ossia della cosciente e lucida percezione della morte imminente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
5 Nel merito, l'appello va accolto nei limiti di seguito chiariti.
Con il primo motivo, gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda risarcitoria sia stata da loro proposta esclusivamente iure hereditatis – per il danno terminale patito dalla vittima – e non anche iure proprio – per il danno da lesione del rapporto parentale. La statuizione viene contestata sotto il duplice profilo dell'avere, il giudice, tanto ritenuto sulla base di una interpretazione meramente letterale dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza considerarne, invece, il contenuto sostanziale, e dell'avere, il giudice, omesso di considerare che la perdita di un congiunto costituisce un danno non patrimoniale onnicomprensivo, che include il danno da perdita del rapporto parentale.
Entrambe le osservazioni non possono essere condivise.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 6386 del
3/3/2023), il contratto di spedalità, in quanto stipulato tra il solo paziente e la struttura, produce effetti solo tra loro e il suo inadempimento dà luogo a responsabilità contrattuale. Ne consegue che tutti i danni patiti dalla vittima, in prima persona, possono essere fatti valere dai suoi eredi solo iure hereditatis. Il contratto di spedalità, invece, non produce effetti – neppure protettivi – nei confronti dei terzi, quali sono, rispetto al contratto, i familiari della vittima primaria. Dunque, rispetto ai congiunti del paziente, la responsabilità della struttura ospedaliera ha natura extracontrattuale: la struttura risponde, quindi, in via aquiliana, dei danni patiti iure proprio da costoro in conseguenza della lesione all'integrità psico-fisica del congiunto-paziente.
La differenza non è meramente nominalistica in quanto essa riflette, per un verso, la diversità di presupposti delle due forme di responsabilità e, per altro verso, la diversità dei pregiudizi risarcibili, rispettivamente, nell'uno e nell'altro caso.
Ne consegue che, mentre la domanda di risarcimento iure hereditatis richiede l'allegazione del contratto e la deduzione e prova del danno patito dalla vittima primaria e del nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno, la domanda di risarcimento iure proprio richiede qualcosa in più, ossia l'allegazione e prova del fatto illecito e della colpa del danneggiante, l'allegazione del rapporto parentale e del concreto pregiudizio che il familiare abbia patito in conseguenza della perdita del congiunto, oltre che, in via eventuale, la deduzione e la prova di tutti quei fatti idonei a personalizzare il danno (tra cui, il rapporto di convivenza, la particolarità del legame,
6 l'apporto dato alla famiglia dalla vittima primaria, ecc.). Mentre la mancanza di tali ultimi elementi può incidere sul quantum del risarcimento (impedendone una personalizzazione accurata), la mancata allegazione del rapporto parentale e del concreto pregiudizio di cui si chiede il ristoro incidono sull'an della pretesa, condizionandone la riconoscibilità quale domanda di risarcimento del danno patito iure proprio.
Quindi, il danno non patrimoniale patito dalla vittima (e trapassato, iure successionis, ai suoi eredi) e quello patito dai suoi congiunti non costituiscono voci di un danno unitario
– come parrebbe intendere l'appellante – bensì pregiudizi diversi, patiti da soggetti diversi, ciascuno dei quali pregiudizi (danno non patrimoniale patito iure proprio dai congiunti e danno non patrimoniale patito dal paziente) è suscettibile di liquidazione unitaria solo al suo interno. In altri termini, il danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria va risarcito unitariamente, nel senso di ricomprendere in un'unica liquidazione sia le conseguenze sul piano biologico sia quelle sul piano morale, sia ogni ulteriore lesione di interessi di rango primario (quali, ad esempio, la libertà morale, anche nell'espressione del consenso, la dignità, ecc.). Simile danno, tuttavia, va valutato, quantificato e risarcito separatamente rispetto a quello patito dai familiari, il quale, solo al suo interno, va liquidato unitariamente, sì da considerare ogni pregiudizio patito dai familiari in conseguenza della perdita o menomazione subita dal congiunto, ricomprendendo, al suo interno, ogni lesione di interessi meritevoli di tutela.
Peraltro, l'unitarietà del danno non patrimoniale viene in rilievo solo al momento della liquidazione del pregiudizio: il danneggiato, tuttavia, non è sollevato dall'onere di allegare e provare la sussistenza di tutte, o di alcune, delle voci di danno in cui si articola il danno non patrimoniale.
Sulla scorta di simili premesse va letta la citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
Innanzi tutto, nella citazione gli attori si costituiscono, apertis verbis, “in qualità di eredi del defunto ”: simile precisazione – pur dovendo essere letta alla Persona_1 luce del contenuto complessivo dell'atto – tuttavia certamente già orienta la domanda verso la tutela di un diritto acquisito dagli attori, appunto, in qualità di eredi del defunto.
Simile qualità costituisce, come deduce la difesa degli appellanti, “l'indefettibile presupposto per la legittimazione ad agire”, ma solo in relazione alla domanda di
7 risarcimento iure hereditatis. Diversamente, il presupposto di fatto che legittima alla proposizione della domanda di risarcimento iure proprio è la qualità di familiare stretto della vittima: simile rapporto parentale non risulta essere mai stato allegato né nella citazione né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; solo nell'appello, la difesa deduce che “gli odierni appellanti sono, rispettivamente, i genitori e i germani del “de cuius” ”. Persona_1
Nella citazione introduttiva del primo grado, poi, gli odierni appellanti hanno, dapprima, ricostruito la vicenda occorsa al giovane ripercorrendo gli eventi Persona_1 dall'incidente stradale, all'intervento chirurgico, al decorso post-operatorio; successivamente, hanno riportato gli esiti delle indagini penali e, in particolare, i profili, in fatto, di responsabilità della struttura nella contrazione della polmonite, come accertati sia dal c.t.p. sia dal c.t.u. nominato dal Gup. Hanno, poi, in diritto, argomentato in ordine alla natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e del sanitario, invocando, a chiare lettere, il disposto di cui all'art. 1218 c.c. e le regole che presiedono al giudizio di causalità, segnalando, nella fattispecie, l'inadempimento della struttura all'obbligo di porre a disposizione del paziente attrezzature idonee per evitare l'insorgenza della complicanza infettiva, rammentando che il diritto alla salute del paziente costituisce un obbligo per la struttura sanitaria, giungendo, poi, ad affrontare la questione afferente al rapporto tra il dedotto inadempimento della struttura sanitaria e l'evento “precedentemente occorso al minore, sinistro stradale”, discorrendo del tema del concorso di cause e di colpa tra danneggianti. Sulla scorta di simili argomenti, hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che la morte del minore è stata causata da una broncopolmonite acuta....ascrivibile Persona_1 all'infezione nosocomiale contratta dal minore all'interno della struttura Sanitaria...”;
“accertare e dichiarare che tale evento si è posto quale concausa principale della morte del minore ; “accertare e dichiarare la responsabilità Persona_1 contrattuale della medesima struttura per non aver operato una diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature e strumentazioni chirurgiche adoperate, e quindi, per non aver assicurato ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e della tecnica medica, nell'evento morte, causato al minore ; per l'effetto Persona_1 condannare l'odierna convenuta al pagamento della somma che verrà ritenuta di
8 giustizia, anche in considerazione dell'apporto concausale riconducibile all'evento de quo, e in applicazione alle relative Tabelle del Tribunale di Milano” in favore degli attori.
Alla luce del contenuto della citazione – rimasto immutato anche all'esito delle memorie ex art 183 c.p.c. – è agevole desumere che: i fatti posti a fondamento della domanda attengono integralmente alla descrizione del pregiudizio subito dalla vittima primaria e delle relative cause;
le ragioni di diritto articolate riguardano esclusivamente la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente e l'incidenza della concausa sull'evento morte;
il petitum concerne solo l'accertamento della responsabilità della struttura sull'evento morte e il conseguente risarcimento. Di
contro
: manca qualsiasi allegazione del rapporto parentale, essendo dichiarata la sola qualità di eredi;
manca qualsiasi riferimento ad un pregiudizio diretto subito dai familiari in conseguenza della scomparsa (fatto principale costitutivo del diritto) e qualsiasi allegazione di fatti afferenti la vita familiare e il ruolo affettivo o materiale rivestito, all'interno della famiglia, dal ragazzo (fatti secondari); difetta la deduzione una responsabilità extracontrattuale della struttura nei confronti dei parenti, terzi rispetto al vincolo negoziale;
difetta, altresì, qualsiasi specifica domanda di ristoro del pregiudizio per perdita del rapporto parentale o per la sofferenza patita dai congiunti o per eventuali riflessi sull'integrità psico-fisica da questi subiti in proprio, in conseguenza della morte della vittima primaria.
Ne consegue che non può ritenersi inclusa nella domanda la richiesta di risarcimento del danno patito dagli appellanti iure proprio in qualità di familiari del ragazzo deceduto.
Né tale domanda può trarsi esclusivamente dal riferimento, riportato nelle conclusioni, ad una liquidazione del danno sulla scorta delle tabelle di Milano: in disparte l'evidente insufficienza di tale isolato dato (non accompagnato da alcuna idonea allegazione di fatti e ragioni di diritto a supporto di una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito in proprio dai familiari), in ogni caso si tratta di riferimento del tutto compatibile e coerente con la domanda di risarcimento del danno patito dalla vittima primaria, il quale, come si vedrà, è anch'esso liquidabile sulla scorta delle tabelle di
Milano.
Quindi, la sentenza gravata va, in parte qua, confermata.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la statuizione in punto di denegato
9 riconoscimento, e risarcimento, del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Costoro, nella citazione introduttiva dell'appello, a fronte della generica richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, contenuta nella citazione introduttiva del primo grado, hanno espressamente fatto riferimento e richiesto il risarcimento del
“danno biologico (cd. “danno terminale”)” e del “danno morale soggettivo, detto danno catastrofale”.
A riprova dell'esistenza del primo, essi hanno dedotto che gli effetti pregiudizievoli per la salute del minore si erano senz'altro prodotti per un apprezzabile lasso di tempo, atteso che tra l'evento lesivo e il decesso erano decorsi 35 giorni.
A riprova dell'esistenza del secondo, essi hanno dedotto, quale presupposto indefettibile del risarcimento, che la vittima era giunta in ospedale perfettamente lucida e cosciente, che tale situazione si era protratta per 48 ore e che soltanto dopo era subentrato lo stato comatoso.
Si rammenta che il Tribunale ha escluso la fondatezza della domanda sulla scorta dei seguenti assunti:
- Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n.
15350 del 22 luglio 2015, hanno cristallizzato i danni terminali come le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato, ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni;
- anche la categoria del danno terminale va intesa e liquidata unitariamente, come comprensiva di ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, ovvero dei pregiudizi altrove definiti come “danno biologico terminale”, “da lucida agonia” o “morale catastrofale”;
- la consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, quindi, un presupposto necessario affinché possa riconoscersi un danno risarcibile;
- nella fattispecie, poiché il minore si trovava in stato di coma, valutato di Per_1
III-IV grado, per edema encefalico e politrauma fratturativo, deve escludersi che fosse consapevole del fine vita.
Il ragionamento sviluppato dal Tribunale non è corretto, in quanto finisce per confondere, sul piano della disciplina e dei presupposti, voci di danno diverse, che, pur tutte riconducibili nell'alveo del danno non patrimoniale, corrispondono, tuttavia, a
10 pregiudizi diversi. L'iter argomentativo inoltre mostra di confondere il piano della liquidazione – di cui può predicarsi l'unitarietà – delle varie voci di danno non patrimoniale, con il loro accertamento, che non può essere altrettanto unitario, rispondendo, invece, i singoli pregiudizi, a presupposti diversi.
È, quindi, opportuno fare chiarezza tra le varie voci di danno riconoscibili ai congiunti iure hereditatis e tutte annoverabili nella più ampia categoria del danno non patrimoniale, anche perché un certo grado di confusione è riscontrabile anche nella difesa degli appellanti.
La Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale
o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cass. n. 7923 del 23/03/2024; in senso analogo, Cass. n. 21837 del
30/08/2019).
Dunque, quello che gli appellanti denominano “danno catastrofale”, richiesto separatamente da quello che viene indicato come “danno terminale”, altro non è che – anch'esso – un danno terminale.
La distinzione che suole farsi in punto di nomen iuris e di trattamento giuridico è data dal fatto che si tratta di danni, sempre terminali, che incidono, l'uno, sulla componente fisica e, l'altro, sulla componente psicologica del soggetto danneggiato.
I presupposti richiesti ai fini della risarcibilità di tali danni sono differenti.
Nel caso del danno biologico terminale, rileva il presupposto oggettivo dell'“apprezzabile lasso di tempo” tra l'evento lesivo e il decesso.
In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente che “la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata
11 minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cass. n. 18056 del 05/07/2019; ad ulteriore conferma, Cass. n. 21060 del 19/10/2016).
Nel caso del danno morale terminale, rileva, al contrario, il presupposto della “formido mortis”, ossia la consapevolezza della morte imminente (per come chiarito da Cass n.
16272 del 08/06/2023; Cass. n. 13537 del 13/06/2014).
Pertanto, ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda con riferimento ad entrambe le voci di danno sul presupposto dalla mancanza di consapevole agonia, che è requisito per il riconoscimento del danno morale terminale e non del danno biologico terminale.
Sotto il profilo del danno morale terminale, gli appellanti hanno dedotto, nella citazione introduttiva del presente grado, che nelle prime 48 ore era perfettamente lucido Per_1
e cosciente, tanto da avere affermato che “si sentiva morire”.
In disparte la constatazione che tale ultima circostanza è rimasta allo stato di mera allegazione, sfornita di prova, e in disparte, a monte, l'assenza, per la verità, nella citazione introduttiva del primo grado, di qualsivoglia allegazione concreta e personalizzante dei fatti costitutivi della pretesa in argomento (adombrati solo nell'appello), in ogni caso le deduzioni trovano smentita nei dati risultanti dalla documentazione clinica.
Emerge dagli atti che il minore, al momento del ricovero in ospedale, avvenuto il
16.10.2006 alle ore 14.15 p.m., risultava essere “sveglio, collaborante”; alle ore 18.35 veniva sottoposto a intervento chirurgico in anestesia, che durava sino alle ore 23.00; già alle ore 1.00 a.m. del giorno 17 (e, quindi, si badi, dopo due ore dalla fine dell'intervento e non, come erroneamente ritenuto dalla difesa degli appellanti, dopo circa due giorni), egli versava in uno stato soporoso, mai regredito, con movimenti afinalistici degli arti superiori e inizio di sofferenza celebrale dovuta alla presenza di falda fluida ematica (cui seguì l'edema celebrale); qualche ora dopo, segnatamente alle ore 6.50 a.m., egli veniva trasferito in rianimazione «per stato di coma», dal quale non ebbe a risvegliarsi sino alla morte.
Dunque, nelle poche ore di lucidità prima di essere sottoposto ad intervento chirurgico e nelle due ore dal termine dell'intervento all'inizio dello stato soporoso evoluto repentinamente in coma (ore, queste ultime, nelle quali neppure è certo che il paziente fosse sveglio e cosciente), il paziente non presentava una condizione patologica tale da
12 poter affermare che egli stesse assistendo, con paura, sofferenza e angoscia, allo spegnersi della propria vita, atteso che, in quel frangente, nulla lasciava presagire l'esito infausto che si sarebbe verificato a distanza di oltre un mese e a seguito di complicanze che all'epoca erano ancora di là da venire. Peraltro, ove anche il ragazzo abbia avuto la percezione di non riuscire a sopravvivere e, quindi, abbia provato paura e disperazione nel vedere la propria vita spegnersi, tanto non potrebbe che essere motivato dalla consapevolezza delle (e dalla sofferenza per le) lesioni riportate a seguito dell'incidente
(circostanza, questa, peraltro confermata dalla stessa difesa degli appellanti, che, nella comparsa conclusionale, chiaramente afferma che, al momento in cui giunse in
Ospedale subito dopo l'incidente, “il minore lacerato dai forti dolori continuava a riferire che “si sentiva morire””), non già dai sintomi della broncopolmonite o da difficoltà respiratorie (che il ragazzo a quel momento non manifestava) causate dal batterio Pseudomonas Aeruginosa, molto verosimilmente all'epoca neppure ancora contratto e, comunque, non ancora esitato nella sepsi polmonare (i cui sintomi, quindi, non erano ancora apparsi) che, come si vedrà, condusse alla morte.
Pertanto, va confermato il rigetto della domanda in punto di danno morale terminale.
Diverse devono essere le conclusioni in relazione al danno biologico terminale.
Secondo gli appellanti, la condotta colposa dell'azienda ospedaliera – tradottasi nella omessa sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature e strumentazioni chirurgiche adoperate – avrebbe concorso, quale prevalente concausa, a cagionare la morte di determinandone la Per_1 contrazione di infezione nocosomiale che condusse alla broncopolmonite, causa del decesso.
Il minore avrebbe contratto, invero, un batterio, lo Pseudomonas Aeruginosa, resistente agli antibiotici somministrati e presente in quegli ospedali in cui non sono rispettate le norme igieniche.
Prima di procedere allo scrutinio del materiale istruttorio, appare opportuno premettere che, per come ribadito da recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 36271 del 28.12.2023, in motivazione, ove vengono richiamati i numerosi precedenti in termini), “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal
13 paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono
a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 22/09/2015,
Rv. 636984 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 14/06/2007, Rv. 597575 - 01); ne segue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., tanto dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato), quanto dall'inadempimento delle specifiche prestazioni proprie della casa di cura” o ente.
Queste ultime, in particolare – segnala la Corte – vanno ben oltre “l'aspetto dell'elementare messa disposizione dei mezzi materiali e delle risorse umane finalizzate alla cura del paziente”, involgendo il “più generale principio che attiene al tema della
“sicurezza” delle cure”, che implica la “rigorosa adozione, da parte dei responsabili della struttura sanitaria, di ogni possibile iniziativa volta a salvaguardare l'incolumità dei pazienti ospitati presso i locali della struttura, in considerazione del carattere integrale e totalizzante del coinvolgimento della persona (ivi ricoverata per un tempo più o meno breve) nel contesto “localizzato” (e fisicamente “concentrato”) di una specifica comunità umana della cui preservazione psico-fisica i responsabili della casa di cura (o dell'ente preposto) assumono il delicato e gravoso compito di assicurare la protezione e la garanzia”.
Lo sfondo normativo nel quale si collocano simili principi è disegnato non solo da norme di rango sovrannazionale ma anche dalle “recenti iniziative legislative introdotte nel nostro paese, come risulta dall'art. 1 della legge n. 24/2017, là dove si dispone che
"la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività", realizzandosi mediante "l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative"”.
Dunque, ove l'azione risarcitoria sia proposta dal paziente danneggiato ovvero, come
14 nella fattispecie, iure hereditatis, dagli eredi del paziente deceduto (diversamente dal caso in cui i congiunti agiscano iure proprio, ove vigono le regole in tema di responsabilità extracontrattuale, come già anticipato), vertendosi in tema di contratto atipico di spedalità, vigono le ordinarie regole del riparto probatorio in caso di azione contrattuale, sicché spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto, del danno e del nesso eziologico e allegare l'altrui inadempimento (eziologicamente causativo del danno) – nella fattispecie, l'inidonea sanificazione e sterilizzazione di ambienti e strumentazione – , mentre spetta alla struttura ospedaliera dimostrare di avere correttamente adempiuto alla propria prestazione ovvero di non avervi potuto adempiere per causa non imputabile.
Sulla scorta si simili argomenti viene, quindi, ribadito il principio per cui “in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria, il danno-evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (sul punto cfr., già in precedenza, Cass. n. 28991 del 11/11/2019; Cass. n. 18102 del 31/08/2020; conforme, successivamente, Cass. n. 27142 del 21/10/2024).
Ne consegue che, in ipotesi di contrazione di infezione nosocomiale, “grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni,
l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il
15 rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato” (Cass. n. 5490 del
22/02/2023).
Nella fattispecie, alla luce degli atti prodotti, può ritenersi dimostrata sia la riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria, sia la riconducibilità dell'evento morte (anche) a detta infezione.
Soccorrono, in tal senso, le risultanze della c.t.u. redatta dai dott.ri e Per_2 Parte_4 su incarico del G.u.p., allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice.
Nella relazione si legge:
“ … Dopo aver scandito le varie tappe che costituirono la vicenda clinica di Per_1
e mettendole a confronto con il risultato istopatologico del riscontro autoptico,
[...] si può affermare che la causa che portò a morte il soggetto fu la complicanza dovuta ad una broncopolmonite acuta in soggetto politraumatizzato all'arto inferiore sx (frattura femore, tibia, perone e perdita di sostanza piede) in stato di coma per grave sofferenza encefalica con edema cerebrale e sofferenza vascolare ipossica cronica evoluta in atrofia corticale….” [...] “Certamente la condizione patologica traumatica innescò il fenomeno della cosiddetta SIRS, cioè la sindrome da risposta infiammatoria sistemica,
a cui conseguì l'attecchimento di una infezione polmonare causato da un abbassamento delle difese organiche di fronte ad una carica batterica inquinante da germi gram- negativi, individuati con accertamenti colturali nella presenza di Pseudomonas
Aeruginosa. Si trattò appunto di bacilli gram-negativi molto diffusi e generalmente presenti nei campioni delle feci umane. Negli Ospedali, dove non sono seguite correttamente le norme igieniche, questi germi possono essere talvolta responsabili di epidemie che posso rivelarsi gravi, anche perché si tratta di batteri molto resistenti agli antibiotici. Nel caso in questione, è stato possibile osservare come il paziente nonostante stesse andando incontro ad uno stato settico polmonare dopo molti giorni di ricovero, anziché avere un ulteriore incremento dei globuli bianchi rispetto ai giorni precedenti ebbe un decremento, pertanto, una manifesta capacità inferiore ad attuare i meccanismi di difesa contro microrganismi patogeni provenienti dall'esterno. Il processo infettivo venne accertato istopatologicamente essendo stato riscontrato nello specifico reperto il parenchima polmonare con gli alveoli occupati da granulociti
16 neutrofili con agglomerati batterici endoalveolari, motivo per cui l'istologo nelle proprie conclusioni sintetiche identificò il quadro della “broncopolmonite acuta” accompagnantesi ad un quadro flogistico pluridistrettuale organico. Certamente, la broncopolmonite da germi gram-negativi si sviluppò in un soggetto su cui il politrauma fu determinante nell'abbassamento delle difese organiche. Dal punto di vista immunitario, difatti il trattamento antibiotico per gram-negativi (colimicina) non sortì
l'effetto benefico e il paziente scivolò inesorabilmente verso l'exitus”. [...] “...lo stato infettivo che fece aggravare le condizioni del soggetto fino all'exitus non riguardò assolutamente problematiche inerenti all'eventuale possibile infezione loco regionale del piede traumatizzato, quanto piuttosto le sepsi evolutiva a carico dell'apparato respiratorio, come dimostrato dall'esame istopatologico.”.
Sulla scorta di simile percorso motivazionale, i consulenti concludono ravvisando la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite dal ragazzo durante l'incidente stradale e la morte affermando che “che l'infezione polmonare (causa terminale) rappresentò l'esito evolutivo concausale di un abbassamento delle capacità di difesa immunitaria legata al trauma”.
Ulteriori delucidazioni emergono, poi, dalla lettura delle trascrizioni dell'esame dei periti nel corso del processo all'udienza del 14.5.2012. Da tali trascrizioni si evince che:
- lo Pseudomonas Aeruginosa, trovato nei vari reperti colturali, è stata la causa della broncopolmonite che ha portato alla morte: trattasi di un bacillo Per_1 gram-negativo che “si trova sempre, costantemente negli ospedali che non vengono igienizzati correttamente e diventa veicolo di infezioni notevoli”, quindi, “se c'è stato lo pseudomonas è logico deduttivamente ritenere che sia stato preso lì, in ospedale perché è classico nosocomiale”; le fonti di inquinamento possono essere determinate anche dal personale medico o infermieristico inconsapevolmente, anche attraverso, ad esempio, l'uso di sondini che vengono trasferiti da una parte all'altra; la presenza di questi germi nei nosocomi è frequente, benché tanto non dovrebbe avvenire, in quanto sarebbe necessaria un'adeguata “bonifica della struttura e delle attrezzature”
(pagg. 22 e 36); il germe, però, non sempre determina esiti lesivi, in quanto dipende dalla capacità organica del soggetto e dalla terapia che viene somministrata. Nel caso di specie, la certezza della presenza del bacillo è data
17 dagli esiti del tampone culturale, che ha evidenziato la broncopolmonite “che è stata poi la causa epicritica della morte fermo restando che era in un contesto generale di una gravità estrema” (pagg. 12 e 13);
- la terapia antibiotica specifica praticata (colimicina) per indurre la regressione dell'infezione fu corretta ma inutile, in quanto le difese immunitarie del paziente, a causa del trauma cranico, erano talmente compromesse da impedire la reazione difensiva dell'organismo;
- è vero che il batterio in argomento può essere trasmesso anche da una persona tramite goccioline di flugge ma, nella fattispecie, vi è una rilevante probabilità che si stato trasmesso in ospedale, essendo presente “un riscontro colturale a livello tracheostomico” (pag. 22); infatti, il bacillo è stato trovato, tramite gli esami istologici, nel polmone e sulla cute presente sul bordo tracheostomico, che, quindi, “potrebbe essere la via di introduzione dello pseudomononas” (pag.
20 e 21), dovendosi, invece, escludere che il bacillo si sia infiltrato attraverso la ferita esposta e scuoiata del piede, sulla quale, invece, a livello istologico, è stata riscontrata la presenza di diverso germe, ossia lo stafilococco;
- la febbre comparve con l'inizio del problema respiratorio e fu necessario collegare il ragazzo alla protesi respiratoria;
sino ad allora il paziente – nonostante il netto peggioramento delle condizioni celebrali e lo stato di alterazione della corteccia, che impedirono il risveglio dal coma anche quando vennero interrotti i farmaci ipnotici – non mostrò febbre perché evidentemente sia la toilette sia gli antibiotici che gli erano stati somministrati avevano soddisfatto il criterio terapeutico. Invece la febbre si presentò proprio quando all'esame colturale comparve lo pseudomonas (pag. 27);
- le condizioni neurochirurgiche, negli ultimi giorni, si erano ulteriormente aggravate a prescindere dall'infezione (pag. 11)
- “se non fosse sopraggiunta la broncopolmonite il soggetto sicuramente avrebbe resistito di più ma comunque in uno stato di estrema precarietà perché dal punto di vista neurologico...difficilmente avrebbe potuto recuperare” (pag. 27 e
28);
- lo pseudomonas si è posto, nella concatenazione eziologica verso l'evento finale, quale concausa, che da sola non sarebbe stata sufficiente a produrre
18 l'evento morte se non avesse attecchito in un organismo con difese immunitarie compromesse: è quindi “una concausa che sopravviene ... dal punto di vista civilistico” (pagg. 35 e 36).
Quindi, la morte è stata determinata dalla broncopolmonite indotta dallo Psedomonas
Aeruginosa, che ha infettato un organismo le cui difese immunitarie erano gravemente compromesse dalle lesioni e ciò ha consentito al germe di resistere anche alla terapia antibiotica specifica praticata.
Può ritenersi che il batterio sia stato contratto in ospedale e tanto alla luce di tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 6386 del 03/03/2023: “In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria)”).
In particolare, il germe non si è manifestato né al momento dell'ingresso del paziente nel nosocomio né nei giorni seguenti;
anzi, per come hanno spiegato i periti, l'assenza di febbre e i valori dei leucociti evidenziavano, nei primi giorni di ricovero, l'assenza di fenomeni infettivi in atto, segno, questo, dell'efficacia della terapia antibiotica praticata sin dal ricovero e, quindi, dell'adeguata risposta dell'organismo. Solo in data 9.11.2006 aveva inizio la febbre (cfr. rilevazione della temperatura riportata nella cartella clinica)
e veniva riscontrata la presenza del germe gram-negativo (cfr. analisi colturale dell'11.11.2006), assente nei giorni precedenti (cfr. analisi colturale del 3.11.2006)
(criterio temporale). Inoltre, per come illustrato dai periti, all'esito dell'esame istologico, il germe è stato trovato nei polmoni e sulla cute del foro della tracheostomia, che costituisce, quindi, con elevata probabilità, il punto di accesso del batterio nell'organismo, atteso che l'altro possibile punto di accesso, ossia la ferita esposta del piede, è stata trovata priva del germe in questione ma infetta da altro e diverso batterio
(criterio topografico). Il germe in argomento, poi, è tipicamente “nosocomiale”, ossia
19 statisticamente si contrae prevalentemente negli ospedali. Dunque, è agevole concludere che l'organismo di è stato infettato del batterio durante la degenza e, con elevata Per_1 probabilità, nel periodo di permanenza in rianimazione, dopo l'esecuzione della tracheostomia e, quindi, in un frangente temporale in cui il ragazzo era avvicinato solo dal personale sanitario, che avrebbe dovuto garantire ambienti e materiali sommamente sterili (criterio clinico).
Il nesso di causalità tra la contrazione dell'infezione e la broncopolmonite e poi la morte non può, dal punto di vista civilistico, essere ritenuto interrotto in conseguenza del fatto che il paziente era fortemente immunodepresso a cagione dei postumi del grave incidente subito e che l'evento non si sarebbe verificato se il batterio avesse colpito un individuo con una normale capacità immunitaria. Né rileva, sempre sotto il profilo eziologico, che il paziente, se non avesse avuto la broncopolmonite, avrebbe solo
“resistito di più” ma comunque in uno stato di estrema precarietà, giacché difficilmente sarebbe riuscito a riprendersi dalle gravi compromissioni celebrali (come dichiarato dai periti in sede di esame), sicché quindi, sarebbe, secondo un criterio di probabilità logica, ugualmente deceduto.
Va rammentato, sul punto, che “Del bene della vita l'elemento tempo costituisce una componente essenziale, con la conseguenza che ogni fatto imputabile che ne determini
l'anticipata cessazione, influenzando un fattore patogenetico già esistente e costituente la causa clinica del decesso, non può considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo quell'equilibrio precario nella salute del soggetto, che, per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era generato. In siffatte fattispecie, quindi, il nesso di causalità va esaminato, secondo i principi della regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale, ma anche tra fatto e accelerazione dell'evento morte. Perché possa escludersi il nesso causale, e possa parlarsi di mere occasioni, e cioè di fatto coincidente ma privo di qualunque forza causativa, occorre, quanto meno nel caso di lesione del bene "vita" (ma il discorso vale certamente anche per il bene "salute"), che esso non solo non abbia causato l'evento di danno, ma non l'abbia neppure minimamente accelerato” (Cass. n. 5962 del 10/05/2000).
Di recente, inoltre, è stato evidenziato che, “in ipotesi di morte del paziente dipendente
(anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato
20 patologico non riferibile alla prima” (e, quindi, il discorso vale, mutatis mutandis, anche per qualsiasi altra causa esterna, anche se non naturale ma generata da altro fattore indipendente), “l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui si richiama l'ormai costante giurisprudenza sul punto)” (Cass. n. 35998 del 6/11/2023, in motivazione).
Pertanto, poiché è accertato che la broncopolmonite è stata la causa del decesso e che tale patologia è stata indotta dall'infezione contratta in ospedale, allora l'Azienda risponde, sotto il profilo causale, dell'evento in toto, ancorché l'infezione abbia solo accelerato la verificazione dell'evento morte, comunque destinato a realizzarsi in conseguenza dell'irreversibilità delle lesioni celebrali e ancorché l'infezione si sia sviluppata, con esito fatale, a cagione della insussistente risposta immunitaria del paziente dovuta alle lesioni, del quale fattore concausale può tenersi conto solo nella fase liquidatoria del danno.
Quindi, alla luce di un giudizio di probabilità logica – ossia del criterio del “più probabile che non” – deve ritenersi che la contrazione del batterio sia avvenuta nel corso delle cure sanitarie e che esso sia avvinto da nesso di causa-effetto con lo sviluppo della broncopolmonite e, poi, con l'exitus.
Dunque, dimostrato, da parte degli appellanti, per il tramite degli accertamenti tecnici svolti in sede penale, la diretta riconducibilità causale dell'infezione – esitata, tramite lo sviluppo della broncopolmonite, nella morte – alla prestazione sanitaria, grava sull' convenuta l'onere di dimostrare di avere adempiuto correttamente alla CP_2 propria prestazione e, quindi, di avere apprestato tutte le cautele necessarie nel caso di specie ovvero di non averle potute apprestare per impossibilità oggettiva e non imputabile.
In particolare, richiamati gli orientamenti cui già sopra si è fatto cenno in punto di prova
21 liberatoria, la Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato, in tema di infezioni nosocomiali, che “alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico” (Cass. n. 4864 del 23/02/2021).
Andando ancor più nel dettaglio, di recente la Corte di Cassazione ha precisato che l'onere probatorio in punto di misure di prevenzione è correlato alla specificità dell'infezione. Sicché, in ragione di tale specificità, occorre verificare quale misura particolare la struttura ospedaliera deve dimostrare di avere adottato e applicato tra le seguenti: a) protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) rapporto numerico tra personale e degenti;
k) sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. n. 6386 del 03/03/2023).
Oltre alla predisposizione delle misure di prevenzione generale, la struttura dovrà poi dimostrare la loro concreta attuazione attraverso l'organizzazione interna e per il tramite dei singoli operatori sanitari deputati all'attuazione (Cass. n. 6386/2023 cit.).
Ebbene, nella fattispecie, è evidente che, in ragione della specificità del batterio, della localizzazione della sua trasmissione e della possibilità che esso sia stato trasmesso inconsapevolmente dagli operatori sanitari, assumono rilevanza le misure di prevenzione indicate sub a), c), d), e), f) k), l) e m).
22 Tanto premesso, non può che constatarsi che l' convenuta non ha offerto alcuna CP_2 prova liberatoria sotto i profili sopra riportati e, per la verità, neppure efficaci deduzioni in merito, essendosi limitata ad affermare genericamente, nel primo grado di giudizio,
“si produce, infine, relazione circa la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo delle infezioni ospedaliere, giusta normativa vigente, da sempre effettuato presso la Struttura sanitaria di che trattasi, a riprova della fragilità della tesi attorea”.
La relazione alla quale si fa richiamo risulta vergata dalla dott.ssa Persona_3
, dipendente dell svolgente le funzioni di coordinatore C.C.I.O.. La
[...] CP_2 relazione, dopo avere spiegato la nozione di “infezione correlata all'assistenza”
(altrimenti detta infezione nosocomiale), la sua frequenza statistica e i suoi possibili effetti sugli organismi dei pazienti, ha illustrato il contenuto di alcuni studi a livello internazionale e di talune raccomandazioni di società scientifiche, per poi dare atto che in Italia sono state emanate due circolari ministeriali (n. 52/1985 e n. 8/1988) “nelle quali sono stati definiti i requisiti di base dei programmi di controllo ed in particolare, la costituzione di un Comitato di controllo per la lotta alle infezioni in ciascuna struttura ospedaliera e la disponibilità di un'infermiera eminentemente dedicata ad attività di sorveglianza e di controllo”. Ha, quindi, affermato che, nell'
[...]
, la commissione per il controllo delle infezioni è stata Controparte_4 istituita con atto deliberativo n. 310 dell'8.3.2000, i cui componenti (che non vengono indicati) sono stati individuati secondo le disposizioni ministeriali. Ha, poi, riferito di una “sistematica attività di monitoraggio delle infezioni ospedaliere” e dei relativi risultati (senza che sia chiarito quando questo monitoraggio viene eseguito e sulla scorta di quale protocollo né a quanto risalgano le rilevazioni di cui ha dato conto), dell'adesione dell' a studi e gruppi di lavoro, dell'esecuzione di controlli CP_2 microbiologici ambientali nelle aree a rischio (tra cui sale operatorie e terapie intensive) con cadenza mensile dal 1997 al 2006 e con cadenza bimestrale dal 2007; ha narrato dell'emanazione, nell'anno 2000, di linee guida per l'esecuzione dei controlli microbiologici ambientali e degli esiti prevalentemente negativi degli esami culturali eseguiti (senza specificare quando ciò sia avvenuto), concludendo con un elenco di programmi formativi per gli operatori sanitari, tutti risalenti agli anni '90, primi anni
2000.
Ebbene, nessuno dei protocolli e delle linee guida citati è stato prodotto;
non sono stati
23 prodotti neppure i registri dei rilievi ecologici, in dotazione di ciascuna sala operatoria, su cui dovrebbe essere annotata l'attività di monitoraggio, secondo quanto si legge nella stessa relazione suddetta;
non è stato prodotto alcun documento che attesti la nomina e l'eventuale variazione dei componenti del richiamato Comitato di controllo. In altri termini, non è versato in atti alcuno dei documenti richiamati, peraltro spesso senza loro puntuale individuazione. Inoltre (e soprattutto) nella relazione non vi è alcun cenno in merito alle misure di prevenzione che dovevano essere attuate nel caso specifico
(quando, come e con quali esiti sia stata sottoposta a verifica la sala operatoria in cui il minore venne collocato e la sala rianimazione nella quale rimase per quasi tutto il tempo;
quali presidi siano stati approntati dal personale medico che ha, a vario titolo, prestato assistenza al paziente;
a quali controlli erano stati sottoposti i presidi sanitari e macchinari utilizzati sul ragazzo, ecc.). Infine, manca qualsiasi deduzione e dimostrazione in merito alla concreta esecuzione delle misure di prevenzione generale e speciale nel caso di specie.
A fronte di carenze allegatorie e probatorie di tale portata neppure, eventualmente, una c.t.u. avrebbe potuto essere disposta, attesa la mancanza della documentazione (che l'ausiliario non avrebbe potuto acquisire senza alterare la distribuzione dell'onere probatorio) sulla scorta della quale accertare l'idoneità delle misure di prevenzione generale e la concreta attuazione di esse.
Quindi, la struttura sanitaria non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante e, pertanto, va ritenuta responsabile dell'evento di danno.
Venendo, quindi, al profilo della liquidazione del danno, premessa la pacifica non risarcibilità del danno da morte (danno c.d. tanatologico) e la non valutabilità, nella fattispecie, del danno da perdita di chances di vita (mai richiesto) e ribadito che, in questa sede, può riconoscersi esclusivamente il danno biologico terminale, inteso quale
“pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione” (Cass. n.
33009 del 17/12/2024, in motivazione), la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato che tale liquidazione può essere eseguita sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea assoluta e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso
24 concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. tra le tante, Cass. 15 dicembre 2022, n. 36841 in motivazione: «la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"»). La liquidazione in argomento “avviene necessariamente in termini equitativi ed è normalmente realizzata attraverso il richiamo a parametri di riferimento di carattere statistico, come quello costituito dalle tabelle in uso presso taluni uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale” (Cass. n. 33009/2024 cit.; cfr. anche Cass. n. 17577 del
28/06/2019; Cass. n. 16592 del 20/06/2019; Cass. n. 23183 del 31/10/2014; Cass. n.
7632 del 16/05/2003), purché, a monte, sia assegnata, nella valutazione, un grado assai elevato ai fattori della personalizzazione (atteso che il concetto di “temporaneità” di norma implica che alla lesione transeunte faccia seguito la guarigione ovvero la definitiva stabilizzazione dei postumi invalidanti, mentre, nella fattispecie, la lesione permane immutata, per esistenza e gravità, sino all'esito mortale, di talché il danno è
“temporaneo” nel senso che esita nella morte) e purché, ancora, il giudice non si limiti ad una meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle. In tal senso è, quindi, necessario anche che, a valle della liquidazione, venga eseguito un riscontro della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, attraverso “la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere 'non meramente simbolico' degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio” (Cass. 33009/2024, cit., in motivazione).
Alla luce di simili principi, la Corte ritiene di fare applicazione, dunque, con gli adattamenti che si esporranno, delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano.
A questo punto, tuttavia, è opportuno un chiarimento preliminare: le citate tabelle verranno applicate, quale punto di partenza per la liquidazione, con riferimento alla determinazione della liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea assoluta
25 e non con riferimento ai “criteri orientativi per la liquidazione del danno terminale”, nelle stesse tabelle suggeriti, che si fondano, tuttavia, sulla proposta di “una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. ... comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”. Detto metodo tabellare, per un verso, assume, quale presupposto indefettibile della liquidabilità del danno terminale, la coscienza della vittima, ossia la comprovata percezione della fine imminente e, per altro verso, assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente (sull'assunto per cui “il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva”), sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario.
La premessa teorica, da cui simili criteri muovono, si manifesta distonica rispetto alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata in tema di componenti del danno terminale e loro rispettivi presupposti. Essa, inoltre, attribuisce deciso rilievo alla componente sofferenziale nell'individuazione astratta delle somme liquidabili e non si presta, dunque, ad essere applicata ai casi, come quello in esame, in cui non è ravvisabile una sofferenza legata alla percezione del fine-vita.
Tanto chiarito, dunque, facendo applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano aggiornate al 2024 con riferimento alla quantificazione monetaria dell'invalidità temporanea, deve constatarsi che la liquidazione pro die di euro 84,00 – in dette tabelle prevista – della sola componente biologica del danno da invalidità temporanea assoluta
è certamente incongrua rispetto ad un pregiudizio esitato nella morte: siffatto esito e lo specifico decorso della patologia sono, nel caso concreto, talmente gravi da richiedere una liquidazione giornaliera pari a dieci volte quella prevista nelle citate tabelle, con conseguente determinazione in euro 840,00 del valore liquidabile per ciascun giorno.
Il periodo di tempo da considerare va dall'insorgenza dei primi sintomi dell'infezione, ossia la febbre (9.11.2006), cui è subito seguita la scoperta del batterio, sino al decesso
(20.11.2006), non potendo risalirsi al momento esatto in cui il batterio venne trasmesso.
Il risarcimento complessivo per il solo danno biologico terminale è, quindi, pari ad euro
26 10.080,00.
La somma così determinata – sottoposta al vaglio di congruità menzionato dalla giurisprudenza sopra richiamata – non risulta ancora adeguata e non meramente simbolica, tenuto conto della gravità dei pregiudizi alla salute riportati, della perniciosità e ineluttabilità della malattia contratta, delle difficoltà respiratorie che essa ha determinato, del rapido e fatale esito a cui ha condotto. La Corte, quindi, stima congruo, al fine di adeguatamente personalizzare il risarcimento, tenendo conto delle particolarità del caso concreto, raddoppiare la liquidazione come sopra operata, così elevandola ad euro 20.160,00: tale somma appare congrua e non meramente simbolica, tenuto conto del breve lasso di tempo in cui il ragazzo è rimasto in vita (12 giorni) dopo essere stato infettato dal bacillo.
A questo punto occorre determinare l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale rispetto alla concausa rappresentata dagli esiti del sinistro sulla salute di D'altra Per_1 parte, è, correttamente, la stessa difesa degli attori che – dando atto del già avvenuto pagamento, da parte della Compagnia di Assicurazione dei veicolo sinistrante, di una quota di risarcimento, qualificato siccome “solo residuale e concorsuale”, senza che, tuttavia, ne sia stato reso noto l'ammontare – ha indicato come “equo ridurre in via concorsuale anche la richiesta di risarcimento, oggi avanzata, per come, peraltro, già avvenuto in fase di liquidazione da parte della compagnia assicurativa”.
Sotto questo profilo, deve considerarsi che l'infezione ha colpito un soggetto che, comunque, era già in uno stato di invalidità totale a cagione delle gravi lesioni celebrali, che ne hanno impedito il risveglio dal coma anche quando venne interrotta la somministrazione di farmaci di sedazione e che ne avevano compromesso anche le condizioni generali, con un deficit immunitario notevole. In altri termini, ove anche non si fosse sviluppata l'infezione, non avrebbe trascorso quei giorni in condizioni Per_1 decisamente migliori: ugualmente, sotto il profilo dinamico-relazionale, non avrebbe potuto attendere alle normali occupazioni e ugualmente la sua salute sarebbe rimasta gravemente compromessa.
Sono, in sostanza, riconducibili all'Azienda solo i pregiudizi alla salute del ragazzo che attengono all'apparato respiratorio, che lo hanno, poi, condotto alla morte.
Ebbene, tenuto conto della gravità delle condizioni in cui versava il ragazzo, della rilevanza, sulla generale salute del ragazzo e sulle sue capacità psico-fisiche, delle
27 lesioni corticali e delle infezioni (per altro batterio) delle ferite esposte, si stima equo quantificare nel 40% del complessivo danno biologico terminale il danno alla salute sofferto dalla vittima in conseguenza della broncopolmonite.
Il danno liquidabile è, quindi, pari ad euro 8.064,00.
Sulla somma così liquidata a titolo di risarcimento vanno, poi, conteggiati gli interessi volti a ristorare il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento.
Va, infatti, rammentato che, in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati (cfr. anche
Cass. n. 32985 del 9/11/2022, che riconosce il diritto agli interessi anche senza espressa domanda, trattandosi di modalità di liquidazione del danno da ritenersi, quindi, inclusa nella domanda di risarcimento).
L'importo dovuto per lucro cessante va determinato equitativamente, ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del
17.02.1995; Cass. n. 5503 del 08/04/2003; Cass. n. 18445 del 17/09/2005; Cass. n.
18490 del 25/08/2006 Cass. n. 21396 del 10/10/2014), applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dal giorno di manifestazione e riconoscibilità dei sintomi della broncopolmonite
(9.11.2006). Ora, poiché le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono state determinate all'attualità (con riferimento, quindi, al valore attuale della moneta), esse devono, pertanto, essere previamente devalutate al 9.11.2006 in base agli indici Istat, per poi applicare, come detto, sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali di volta in volta vigenti dal 9.11.2006 ad oggi.
Sul risultato di tale conteggio, poi, decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza (data a partire dalla quale il debito di valore – nell'entità determinata all'attualità nel provvedimento giudiziale – diviene debito di valuta) sino al saldo.
Entro i predetti limiti, quindi, l'appello merita accoglimento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 in base allo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00
(in cui rientra il valore della causa, alla luce del presente decisum) e ai valori medi per tutte le fasi tranne la fase di trattazione e istruttoria, liquidata ai valori minimi, tenuto
28 conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto in entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , tutti Parte_2 Parte_1 Parte_3 in qualità di eredi di , nei confronti dell' Persona_1 Controparte_2
(incorporata nell' ), e
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 929/2019 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 21 maggio
2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento, in favore di e , quali eredi di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Per_1
ciascuno per la sua quota ereditaria, della somma complessiva di euro
[...]
8.064,00, liquidata all'attualità, oltre interessi al saggio legale di volta in volta vigente sulla somma capitale rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, dal 9.11.2006 ad oggi, per come meglio indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico terminale, patito da oltre interessi al saggio legale sulla Persona_1 somma risultante da tale conteggio dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2. conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellata alla rifusione, in favore dei predetti appellanti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 550,00 per esborsi ed euro
4.237,00 per onorari, in relazione al primo grado e in euro 815,00 per esborsi ed euro 4.888,00 per onorari, quanto all'appello, entrambe le somme gravate da rimb. forf., spese generali, c.f. e Iva sulle voci imponibili, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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