Art. 6.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o piu' degli Istituti di previdenza amministrati dalla. Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano soltanto per le pensioni conferite dalle asse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Tali pensioni si considerano come a totale carico dell'Istituto che le ha conferite, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra una delle predette Casse di previdenza o Sezione autonoma ed altri Enti, escluso lo Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano considerando tali pensioni come a totale carico dell'Istituto che provvede al pagamento. La nuova pensione risultante dalla applicazione degli articoli 1 e 2, l'aumento di cui all'art. 3, le nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e gli eventuali assegni personali di cui agli ultimi due commi dell'art. 5 sono attribuiti, a tale Istituto e agli altri Enti, per quote, che si determinano in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. Il trattamento complessivo e' corrisposto per intero dal predetto Istituto, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, applicando le norme stabilite in materia dal relativo ordinamento.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o piu' degli Istituti di previdenza amministrati dalla. Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano soltanto per le pensioni conferite dalle asse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Tali pensioni si considerano come a totale carico dell'Istituto che le ha conferite, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra una delle predette Casse di previdenza o Sezione autonoma ed altri Enti, escluso lo Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano considerando tali pensioni come a totale carico dell'Istituto che provvede al pagamento. La nuova pensione risultante dalla applicazione degli articoli 1 e 2, l'aumento di cui all'art. 3, le nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 4 e gli eventuali assegni personali di cui agli ultimi due commi dell'art. 5 sono attribuiti, a tale Istituto e agli altri Enti, per quote, che si determinano in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. Il trattamento complessivo e' corrisposto per intero dal predetto Istituto, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, applicando le norme stabilite in materia dal relativo ordinamento.