Sentenza 3 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02301/2026REG.PROV.COLL.
N. 01425/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1425 del 2024, proposto da Arduino Fusco, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Pepe, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Agerola, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 3963/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 11 marzo 2026 il consigliere AB RA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli l’odierno appellante impugnava l’ordine di demolizione ex art. 31, comma 2, del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, emesso nei suoi confronti dal Comune di Agerola in data 22 maggio 2019, n. 50, relativamente all’immobile di sua proprietà sito in località Li Galli, via Galli n. 11 (ex via Botteghelle n. 116), in ragione dell’acquisto fattone nel 1992.
2. Esponeva in fatto che al momento dell’acquisto il fabbricato, di tipo rurale, versava in pessime condizioni statiche e di conservazione, ragione per la quale dietro autorizzazione comunale (provvedimento del 10 dicembre 2001, n. 33) realizzava lavori di straordinaria manutenzione per il consolidamento e il risanamento statico delle strutture. Nondimeno, a notevole distanza interveniva l’ordine di demolizione impugnato, con il quale l’amministrazione comunale gli aveva contestato la realizzazione di interventi in totale difformità dalla menzionata autorizzazione ed in assenza di adeguati titoli edilizi, consistenti: in una ristrutturazione del piano terra con modifica della destinazione d’uso da fabbricato rurale in civile abitazione (foglio 14, particella composta n. 180, subalterno 2, e n. 1412, subalterno 2); e nella realizzazione al di sotto del piano terra e nel lotto di terreno antistante, appositamente asportato, di un piano seminterrato prima inesistente composto da due unità abitative (foglio 14, particella 1412, subalterno 3).
3. Con il ricorso deduceva, con riguardo al mutamento di destinazione d’uso, che esso era da ritenersi compatibile con la destinazione urbanistica della zona secondo lo strumento generale, dacché l’assoggettabilità dell’intervento a mera segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. f), della legge regionale della Campania del 28 novembre 2001, n. 19, e art. 22 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380. In relazione alle altre contestazioni deduceva la violazione dell’art. 34 del medesimo testo unico, perché a fronte di una difformità parziale dal titolo non era stato previamente valutato il pregiudizio per la restante parte dell’immobile conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio.
4. Le censure erano giudicate infondate e il ricorso era pertanto respinto dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. Sotto il primo profilo, l’assunto della non necessità del permesso di costruire era respinto sul rilievo che il passaggio da una destinazione agricola del fabbricato rurale ad una residenziale « ha comportato il passaggio ad una diversa categoria funzionale ed è caratterizzato da un aggravio di carico urbanistico, correlato alla creazione di n. 1 unità abitativa al piano terra (con incremento di superficie di 70 mq al terrazzo) e n. 2 unità abitative al piano seminterrato con aumento di volumetria e superficie ». Veniva aggiunto che non era contestato che il cambio di destinazione d’uso non era di tipo meramente funzionale, ma era consistito nella « realizzazione di opere interne necessarie a rendere i tre appartamenti indipendenti e dotati dei servizi per l’uso residenziale ».
6. Sotto il secondo profilo veniva richiamata la giurisprudenza amministrativa formatasi con riguardo al citato art. 34 del testo unico dell’edilizia, a mente della quale la previa verifica dell’assenza di pregiudizi derivanti dalla demolizione degli abusi per la parte dell’immobile conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio afferisce non già alla legittimità del provvedimento demolitorio ma alla sua esecuzione.
7. Contro la pronuncia di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello.
8. Come in primo grado, l’amministrazione comunale non si è costituita.
DIRITTO
1. L’appello ripropone la tesi secondo cui per il contestato mutamento di destinazione d’uso non sarebbe necessario il permesso di costruire. Si premette in fatto che in realtà gli abusi sarebbero due, ed atterrebbero « a consistenze immobiliari autonome sia dal punto catastale che dal punto di vista fattuale ». Il mutamento di destinazione d’uso sarebbe circoscritto all’originario fabbricato rurale, da cui andrebbe distinta l’ulteriore contestazione di avvenuta realizzazione del piano seminterrato. Ciò precisato, il mutamento di destinazione del piano terra rimarrebbe circoscritto ad uno di tipo funzionale e la nuova destinazione residenziale sarebbe compatibile con la disciplina urbanistica di zona omogenea del piano regolatore generale, E4, che consente il recupero a scopi abitativi del patrimonio edilizio esistente (art. 158 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, adeguato al piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana, nella versione applicabile ratione temporis ). Il corollario conseguentemente ricavabile sul piano dei titoli edilizi richiesti sarebbe che per l’intervento in questione non sarebbe necessario il permesso di costruire. Sarebbe infatti sufficiente la s.c.i.a., ai sensi dei sopra citati artt. 2, comma 1, lett. f), della legge regionale della Campania del 28 novembre 2001, n. 19, e art. 22 del testo unico dell’edilizia.
2. Le censure sono infondate.
3. Esse si fondano su una parcellizzazione degli abusi accertati i quali in conformità all’univoco orientamento di giurisprudenza in materia vanno invece considerati unitariamente (cfr., ancora di recente: Cons. Stato, II, 16 febbraio 2026, n. 1223; 14 luglio 2025, n. 6151; III, 22 settembre 2025, n. 7451; IV, 21 marzo 2025, n. 2356; VII, 2 gennaio 2026, n. 22; 6 ottobre 2025, n. 7785; 11 agosto 2025, n. 7010; 12 giugno 2025, n. 5125; 22 maggio 2025, n. 4445; 21 maggio 2025, n. 4381). Ciò in ragione del fatto che essi normalmente rispondono ad una volontà altrettanto unitaria di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali di un immobile; e che in ogni caso nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia edilizia occorre svolgere una valutazione complessiva dell’impatto territoriale degli interventi non assentiti sul piano amministrativo.
4. Le considerazioni a base dell’univoco orientamento di giurisprudenza ora richiamato sono palesemente applicabili anche al caso di specie, relativo ad un fabbricato rurale di cui sono state mutate le originarie caratteristiche costruttive e funzionali, in modo da attarlo all’uso residenziale, attraverso nuove opere comportanti incrementi dimensionali in termini di volumi e superfici e in ultima analisi del carico urbanistico. Risulta dunque smentito l’assunto su cui si fonda l’appello, e cioè che il mutamento di destinazione d’uso si sarebbe limitato al profilo funzionale, con interventi all’interno del fabbricato e comunque compatibili con la destinazione di zona. Sul punto è sufficiente rilevare che al preesistente piano terra è stato aggiunto un terrazzo di 70 mq, secondo l’incontestato accertamento dell’amministrazione comunale e l’altrettanto incontestato rilievo in fatto da parte della sentenza di primo grado.
5. La creazione di volumi ha riguardato il nuovo piano seminterrato, che è pertanto impossibile scindere dal sovrastante piano terra, ottenuto con l’asporto di 250 mc di terreno, e che sul piano dimensionale si è tradotto in 170 mq di nuova superficie residenziale x 3 metri di altezza, per un volume complessivo di circa 510 mq, suddiviso in due unità abitative.
6. Nel complesso ne è quindi derivato non solo un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’art. 23- ter del testo unico dell’edilizia, dalla categoria rurale di cui alla lettera d) a quella residenziale previsto alla lettera a) della disposizione ora richiamata, ma anche la realizzazione di una nuova costruzione. L’ulteriore conseguenza sul titolo edilizio richiesto è che questo avrebbe dovuto essere il permesso di costruire, e non già una s.c.i.a. ai sensi della legislazione regionale sopra richiamata; e che è legittimo l’impugnato ordine di demolizione ai sensi del sopra citato art. 31, comma 2, del testo unico dell’edilizia.
7. L’appello deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
AB RA, Presidente FF, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB RA |
IL SEGRETARIO