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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
SO ZI, AT
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 937/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011873426000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
A seguito di impugnazione della cartella di pagamento di cui in epigrafe, della quale veniva chiesto dichiararsi la nullità, con atto depositato in data 12/1/2026 la ricorrente rinunciava al giudizio, chiedendone l'estinzione, per intervenuto sgravio, allegando il relativo provvedimento.
La Corte, sussistendone i prersupposti, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cassata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente
SO ZI, AT
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 937/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011873426000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
A seguito di impugnazione della cartella di pagamento di cui in epigrafe, della quale veniva chiesto dichiararsi la nullità, con atto depositato in data 12/1/2026 la ricorrente rinunciava al giudizio, chiedendone l'estinzione, per intervenuto sgravio, allegando il relativo provvedimento.
La Corte, sussistendone i prersupposti, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cassata materia del contendere. Spese compensate.