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Improcedibile
Sentenza 9 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/03/2026, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00901/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01845 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00901/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2024, proposto dal Comune di Nocera
Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
TO FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio LV AN in Roma, c.so Trieste, 16
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 2870/2023. N. 00901/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TO FE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. LO SE e udito per le parti l'avvocato Ennio De Vita in sostituzione dell'avv. Sabato Criscuolo.
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – Il Comune di Nocera Inferiore ha proposto appello per l'annullamento o la riforma della sentenza del TAR per la Campania – sede di Salerno, Sez. II, n. 2870/2023, pronunciata ex art. 60 c.p.a. e pubblicata in data 5 dicembre 2023, con la quale è stato accolto in parte il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, proposto dal sig. FE
TO e, per l'effetto, sono stati annullati l'ordinanza di demolizione n. 14 del 12 aprile 2023 (limitatamente alle p.lle n. 243-2026 del fl. 4) nonché il diniego di sanatoria n. 46330 del 1° agosto 2023.
2 - A seguito di sopralluogo di tecnici del Comune di Nocera Inferiore (verbale di sopralluogo prot. n. 67874 dell'8 novembre 2022), era infatti emerso che sui terreni di proprietà del sig. FE erano state realizzate serre in assenza di titolo abilitativo con profilati tubolari in acciaio zincato coperta con teli di plastica trasparente con altezza alla gronda di ml 2,50 e al colmo di ml 4,15. Il Comune aveva quindi respinto la domanda di sanatoria e ordinato la demolizione dei manufatti, con provvedimenti impugnati davanti al TAR.
3 - All'udienza cautelare del 5 dicembre 2023 il TAR per la Campania, sede di Salerno
– II Sezione, ritenuti i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata, adottava la sentenza breve n. 2870/2023, con la quale accoglieva il ricorso introduttivo nella parte riguardante l'ingiunzione di demolizione delle serre sulle p.lle n. 243-2026, nonché i motivi aggiunti sul diniego di sanatoria. N. 00901/2024 REG.RIC.
4 – Successivamente, peraltro, il sig. FE presentava al Comune di Nocera
Inferiore due diverse SCIA in sanatoria relative ai medesimi impianti. Il Comune di
Nocera inferiore, a seguito dell'esame notificava al sig. FE il provvedimento definitivo di diniego, che veniva impugnato davanti al TAR per la Campania con giudizio concluso dalla sentenza in forma semplificata n. 2077 del 2024, mai impugnata, di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del provvedimento di diniego definitivo.
5 - Pertanto, conclude il ricorrente vittorioso in primo grado, ad oggi, le SCIA in sanatoria in esame sono pienamente valide ed efficaci e la loro presenza fa venire meno l'interesse alla decisione dell'appello, in quanto il contenuto dispositivo dei provvedimenti oggetto della sentenza impugnata è comunque stato sostituito dal diniego delle SCIA successivamente presentate, a sua volta annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato. La giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata nel ritenere che l'interesse al ricorso deve essere attuale e concreto non solo al momento della proposizione dell'azione, ma anche al momento della decisione (Cons.
Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1021).
6 – A propria volta il Comune appellante ha dato atto che a seguito dell'emanazione della sentenza appellata, il sig. FE ha prodotto due pratiche di SCIA in sanatoria per gli stessi impianti per cui è causa, che sono state esaminate e respinte con provvedimento prot. 37905 del 10 giugno 2024, con cui il Comune ha contestato l'incompatibilità della sanatoria con le previsioni dell'art. 10 delle NTA del PUC, essendo le serre di superficie eccedente il limite del 20% del fondo. Tale diniego è stato anch'esso impugnato dal sig. TO FE davanti al TAR Salerno con ricorso definito con sentenza n. 2077/2024 di accoglimento, assumendosi che il limite del 20% vada riferito alla singola particella fondiaria catastale e non all'intera proprietà. N. 00901/2024 REG.RIC.
7 - Il Comune di Nocera Inferiore riferisce altresì che, adeguandosi all'interpretazione fornita dal TAR, non ha appellato la sentenza n. 2077/2024 ed ha deciso di esaminare nel merito le pratiche, applicando il parametro indicato dal TAR sullo stato attuale dei luoghi; all'esito di tale valutazione, il Comune ha emesso la nota prot. n. 1697 dell'11 gennaio 2026, recante richiesta di riformulazione della sistemazione delle serre.
8 - Alla stregua di quanto precede, l'appello proposto è divenuto improcedibile, essendo sopraggiunti alla proposizione del ricorso in appello in esame atti e provvedimenti giudiziali che rendono irrilevante la pronuncia sul rapporto giuridico - processuale tra le parti
9 – Le spese, considerata la peculiarità della fattispecie controversa, possono essere integramente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ES, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
LO SE, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere N. 00901/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LO SE
IL PRESIDENTE
IO ES
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01845 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00901/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2024, proposto dal Comune di Nocera
Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
TO FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio LV AN in Roma, c.so Trieste, 16
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 2870/2023. N. 00901/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TO FE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. LO SE e udito per le parti l'avvocato Ennio De Vita in sostituzione dell'avv. Sabato Criscuolo.
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – Il Comune di Nocera Inferiore ha proposto appello per l'annullamento o la riforma della sentenza del TAR per la Campania – sede di Salerno, Sez. II, n. 2870/2023, pronunciata ex art. 60 c.p.a. e pubblicata in data 5 dicembre 2023, con la quale è stato accolto in parte il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, proposto dal sig. FE
TO e, per l'effetto, sono stati annullati l'ordinanza di demolizione n. 14 del 12 aprile 2023 (limitatamente alle p.lle n. 243-2026 del fl. 4) nonché il diniego di sanatoria n. 46330 del 1° agosto 2023.
2 - A seguito di sopralluogo di tecnici del Comune di Nocera Inferiore (verbale di sopralluogo prot. n. 67874 dell'8 novembre 2022), era infatti emerso che sui terreni di proprietà del sig. FE erano state realizzate serre in assenza di titolo abilitativo con profilati tubolari in acciaio zincato coperta con teli di plastica trasparente con altezza alla gronda di ml 2,50 e al colmo di ml 4,15. Il Comune aveva quindi respinto la domanda di sanatoria e ordinato la demolizione dei manufatti, con provvedimenti impugnati davanti al TAR.
3 - All'udienza cautelare del 5 dicembre 2023 il TAR per la Campania, sede di Salerno
– II Sezione, ritenuti i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata, adottava la sentenza breve n. 2870/2023, con la quale accoglieva il ricorso introduttivo nella parte riguardante l'ingiunzione di demolizione delle serre sulle p.lle n. 243-2026, nonché i motivi aggiunti sul diniego di sanatoria. N. 00901/2024 REG.RIC.
4 – Successivamente, peraltro, il sig. FE presentava al Comune di Nocera
Inferiore due diverse SCIA in sanatoria relative ai medesimi impianti. Il Comune di
Nocera inferiore, a seguito dell'esame notificava al sig. FE il provvedimento definitivo di diniego, che veniva impugnato davanti al TAR per la Campania con giudizio concluso dalla sentenza in forma semplificata n. 2077 del 2024, mai impugnata, di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del provvedimento di diniego definitivo.
5 - Pertanto, conclude il ricorrente vittorioso in primo grado, ad oggi, le SCIA in sanatoria in esame sono pienamente valide ed efficaci e la loro presenza fa venire meno l'interesse alla decisione dell'appello, in quanto il contenuto dispositivo dei provvedimenti oggetto della sentenza impugnata è comunque stato sostituito dal diniego delle SCIA successivamente presentate, a sua volta annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato. La giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata nel ritenere che l'interesse al ricorso deve essere attuale e concreto non solo al momento della proposizione dell'azione, ma anche al momento della decisione (Cons.
Stato, Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1021).
6 – A propria volta il Comune appellante ha dato atto che a seguito dell'emanazione della sentenza appellata, il sig. FE ha prodotto due pratiche di SCIA in sanatoria per gli stessi impianti per cui è causa, che sono state esaminate e respinte con provvedimento prot. 37905 del 10 giugno 2024, con cui il Comune ha contestato l'incompatibilità della sanatoria con le previsioni dell'art. 10 delle NTA del PUC, essendo le serre di superficie eccedente il limite del 20% del fondo. Tale diniego è stato anch'esso impugnato dal sig. TO FE davanti al TAR Salerno con ricorso definito con sentenza n. 2077/2024 di accoglimento, assumendosi che il limite del 20% vada riferito alla singola particella fondiaria catastale e non all'intera proprietà. N. 00901/2024 REG.RIC.
7 - Il Comune di Nocera Inferiore riferisce altresì che, adeguandosi all'interpretazione fornita dal TAR, non ha appellato la sentenza n. 2077/2024 ed ha deciso di esaminare nel merito le pratiche, applicando il parametro indicato dal TAR sullo stato attuale dei luoghi; all'esito di tale valutazione, il Comune ha emesso la nota prot. n. 1697 dell'11 gennaio 2026, recante richiesta di riformulazione della sistemazione delle serre.
8 - Alla stregua di quanto precede, l'appello proposto è divenuto improcedibile, essendo sopraggiunti alla proposizione del ricorso in appello in esame atti e provvedimenti giudiziali che rendono irrilevante la pronuncia sul rapporto giuridico - processuale tra le parti
9 – Le spese, considerata la peculiarità della fattispecie controversa, possono essere integramente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ES, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
LO SE, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere N. 00901/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LO SE
IL PRESIDENTE
IO ES
IL SEGRETARIO