Art. 2.
L'accertamento dell'idoneita' professionale dei concorrenti di cui all'art. 1 verra' fatto attraverso una prova pratica da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro per i trasporti, composta di sette membri, dei quali quattro in rappresentanza della Amministrazione e tre in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali).
Gli idonei del concorso di cui all'art. 1 saranno sistemati in ordine di graduatoria in una delle qualifiche del grado 10° degli uffici dalla data di approvazione della graduatoria medesima nei limiti della meta' dei posti disponibili, dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori nonche' quelli riservati alla sistemazione dei contrattisti.
I rimanenti agenti idonei iscritti nella graduatoria conseguiranno la promozione al 1 gennaio di ciascuno dei due anni successivi sempre nei limiti della meta' dei posti disponibili in ciascun anno dopo le detrazioni di cui innanzi.
Qualora entro il 31 dicembre 1952 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indicato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti dichiarati idonei nel concorso, di cui all'art. 1, la promozione avra' luogo anche in eccedenza alla meta' dei posti disponibili fino ad esaurimento della graduatoria ai termini del secondo comma del presente articolo con decorrenza 1 gennaio 1953.
L'accertamento dell'idoneita' professionale dei concorrenti di cui all'art. 1 verra' fatto attraverso una prova pratica da parte di una Commissione nominata con decreto del Ministro per i trasporti, composta di sette membri, dei quali quattro in rappresentanza della Amministrazione e tre in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali).
Gli idonei del concorso di cui all'art. 1 saranno sistemati in ordine di graduatoria in una delle qualifiche del grado 10° degli uffici dalla data di approvazione della graduatoria medesima nei limiti della meta' dei posti disponibili, dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori nonche' quelli riservati alla sistemazione dei contrattisti.
I rimanenti agenti idonei iscritti nella graduatoria conseguiranno la promozione al 1 gennaio di ciascuno dei due anni successivi sempre nei limiti della meta' dei posti disponibili in ciascun anno dopo le detrazioni di cui innanzi.
Qualora entro il 31 dicembre 1952 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indicato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti dichiarati idonei nel concorso, di cui all'art. 1, la promozione avra' luogo anche in eccedenza alla meta' dei posti disponibili fino ad esaurimento della graduatoria ai termini del secondo comma del presente articolo con decorrenza 1 gennaio 1953.