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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2025, n. 15848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15848 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da EN Vittorio TA AR - Presidente - Sent. n. sez. 446/2025 DO NO CC – 26/03/2025 AN AR LO SC R.G.N. 7074/2025 LE OC - Relatore - RA LO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da SA AN nato a [...] il [...]; avverso la sentenza dell’8 gennaio 2025 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LE OC;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET LA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato di un’autovettura. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15848 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 26/03/2025 2 2. Il ricorso articola tre motivi d’impugnazione 2.1. Il primo deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 191 e 254- cod. proc. pen.), l’inutilizzabilità delle immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza, in quanto accertamento tecnico irripetibile eseguito in violazione delle garanzie previste dall’art. 254- cod. proc. pen. e dei protocolli imposti dalla legge 18 marzo 2008 n. 48. 2.2. Il secondo deduce vizio di motivazione quanto all’individuazione dell’imputato quale autore del furto, in ragione della discordanza emersa tra le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria escussi e la visione dei fotogrammi acquisiti. 2.3. Il terzo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, mentre le videoregistrazioni in luoghi pubblici (ovvero aperti o esposti al pubblico) eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento), quelle non effettuate nell'ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267) e, quindi, non solo sono acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., ma sui relativi esiti legittimamente può essere ammessa la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Paglini, Rv. 271210). 3. Indeducibile è anche il secondo motivo, non solo per la manifesta genericità delle censure (che non si confrontano con la simmetrica nitidezza delle immagini rilevata in sentenza e con il chiaro ed immediato riconoscimento effettuato dai testi di polizia giudiziaria), ma perché censura la valutazione della prova, non la 3 motivazione che di essa ne danno i giudici di merito, così postulando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, attività che, com’è noto, è riservata al giudice di merito. 4. Ugualmente indeducibile è il terzo motivo di ricorso. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in sé, non costituisce oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessita, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). E tanto, sotto il profilo motivazionale, impone l’indicazione, in positivo, degli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Ebbene, in concreto, la Corte territoriale, nell’escludere la possibilità del riconoscimento di tali circostanze, ha valorizzato la pervicace capacità a delinquere manifestata dall’imputato, alla luce dei plurimi e gravi delitti per i quali lo stesso era stato attinto da custodia cautelare. La motivazione esiste, è logica e coerente e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. 5. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OC EN Vittorio TA AR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LE OC;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET LA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato di un’autovettura. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15848 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 26/03/2025 2 2. Il ricorso articola tre motivi d’impugnazione 2.1. Il primo deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 191 e 254- cod. proc. pen.), l’inutilizzabilità delle immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza, in quanto accertamento tecnico irripetibile eseguito in violazione delle garanzie previste dall’art. 254- cod. proc. pen. e dei protocolli imposti dalla legge 18 marzo 2008 n. 48. 2.2. Il secondo deduce vizio di motivazione quanto all’individuazione dell’imputato quale autore del furto, in ragione della discordanza emersa tra le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria escussi e la visione dei fotogrammi acquisiti. 2.3. Il terzo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, mentre le videoregistrazioni in luoghi pubblici (ovvero aperti o esposti al pubblico) eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento), quelle non effettuate nell'ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267) e, quindi, non solo sono acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., ma sui relativi esiti legittimamente può essere ammessa la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787; Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Paglini, Rv. 271210). 3. Indeducibile è anche il secondo motivo, non solo per la manifesta genericità delle censure (che non si confrontano con la simmetrica nitidezza delle immagini rilevata in sentenza e con il chiaro ed immediato riconoscimento effettuato dai testi di polizia giudiziaria), ma perché censura la valutazione della prova, non la 3 motivazione che di essa ne danno i giudici di merito, così postulando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, attività che, com’è noto, è riservata al giudice di merito. 4. Ugualmente indeducibile è il terzo motivo di ricorso. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in sé, non costituisce oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessita, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). E tanto, sotto il profilo motivazionale, impone l’indicazione, in positivo, degli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Ebbene, in concreto, la Corte territoriale, nell’escludere la possibilità del riconoscimento di tali circostanze, ha valorizzato la pervicace capacità a delinquere manifestata dall’imputato, alla luce dei plurimi e gravi delitti per i quali lo stesso era stato attinto da custodia cautelare. La motivazione esiste, è logica e coerente e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. 5. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LE OC EN Vittorio TA AR