Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2657 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore NC SF, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo SF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del diniego sull’istanza di accesso agli atti del 11 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa VA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 10 novembre 2025 e depositato in data 10 dicembre 2025, i ricorrenti, genitori del minore -OMISSIS-, iscritto per l'anno scolastico 2025/2026 alla classe -OMISSIS- della scuola secondaria di primo grado presso l'I.C. "-OMISSIS-, hanno impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione sull’istanza di accesso, inoltrata a mezzo pec in data 11 settembre 2025.
I ricorrenti espongono quanto segue: a) di aver presentato, in data 25 agosto 2025 e 2 settembre 2025 formali richieste di inserimento del figlio nella sezione F insieme ai compagni provenienti dalla medesima scuola --OMISSIS- San Domenico Savio; b) con comunicazione del 3 settembre 2025, il Dirigente Scolastico ha respinto la richiesta; c) di avere presentato, in data 11 settembre 2025, richiesta di accesso documentale; d) l'Amministrazione scolastica non ha fornito alcun riscontro formandosi, dunque, il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di gravame:
I ) Violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione. Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Eccesso di potere per sviamento.
II) Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.
III) Violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 24 e 41 Costituzione. Violazione dell’articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013.
IV) Violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione alla violazione dell’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, il Collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. possibili profili di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., per tardività del deposito.
Dispone l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., per quanto di interesse, che “ Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. ”.
Nell’ambito dei giudizi di cui al comma 2 dell’art. 87 cod. proc. amm. sono compresi, alla lettera c), i giudizi in materia di accesso.
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. “ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5 ”.
Per costante giurisprudenza, la dimidiazione dei termini processuali in materia di accesso concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale è fissato in soli quindici giorni dall’avvenuta notifica (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 gennaio 2023, n. 176; T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 07/05/2020, n. 152; Cons. Stato Sez. III Sent., 27/11/2014, n. 5866).
Orbene, nel caso in esame il ricorso risulta notificato a mezzo PEC il 10 novembre 2025 e depositato in data 10 dicembre 2025, dunque oltre il termine di quindici giorni dal perfezionamento della notificazione, ai sensi del combinato disposto dei suddetti artt. 45 e 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm..
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
VA TU, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TU | OR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.