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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4332/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
28/05/1969, residente in [...],
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]12,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Barbara Cavana (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/08/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZO (GE) il 22/07/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 540/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 06/12/2024 nell'ambito della presente procedura, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione possono essere confermate, come richiesto dalle parti, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole, eccezion fatta per le condizioni n.ri 3 e 4 relative all'affidamento e al regime di visita della figlia che nelle Per_1
more del giudizio è divenuta maggiorenne con conseguente acquisizione di piena capacità di agire e di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ZO
(GE) il 22/07/2001 dai Signori e Parte_1 Parte_3 [...] le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Il sig. , si è già trasferito in località Gallaneto, Campomorone Parte_1
(GE), Via Chiappa 6, come concordato con la moglie, senza venir meno ai suoi doveri genitoriali;
2. La casa coniugale sita in Genova, Via San Bartolomeo del Fossato 806/12 (iscritta al
NCEU del Comune di Genova alla Sez. SAM, F. 39, Map 456, sub 24, Piano V zona cens. 3 cat A/3 cl 4 vani 5), di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse delle figlie Pt_2
e ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non Per_2 Per_1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La signora provvederà in via Pt_2
esclusiva al pagamento delle utenze che dovrà intestare a suo nome e alle spese di amministrazione ordinaria, rimanendo quelle straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito sul c/c a lei intestato Parte_1 Pt_2 gli estremi del quale saranno comunicati direttamente al marito, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 450,00 e così € 225,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente al 100% degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione e per ciascun anno successivo. Gli AAUU verranno suddivisi nella misura del 50% e ciascun coniuge detrarrà dalla dichiarazione dei redditi e nella medesima percentuale, le spese sostenute per le figlie.
6. Le spese straordinarie nell'interesse di entrambe le figlie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per la natura delle spese, le modalità di richiesta e rimborso si richiama il verbale della sezione IV del Tribunale di Genova del 15/9/2016 che, in copia,
è stato consegnato alle parti.
7. Il sig. è intestatario dell'autovettura targata CH029DE e la signora Parte_1 Pt_2
è intestataria dell'autovettura Ford Ka tg: EF545XX. Tali veicoli rimangono nell'esclusiva proprietà degli intestatari e ciascuno sosterrà i costi del loro mantenimento e della manutenzione;
i coniugi confermano di essere pregiudizievole conseguenza relativamente agli stessi. Ciascuno dei ricorrenti si impegna ad effettuare le variazioni al PRA che si rendessero necessarie ai fini di far constare pubblicamente la esclusiva proprietà. Le predette pattuizioni, costituenti accordo per la separazione personale, funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale, sono esenti da oneri e spese dal momento che si chiede l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
8. I coniugi sono ad oggi cointestatari del c/c bancario tratto su Unicredit n. 106709261 di cui alla produzione n. 4; concordano che detto conto sarà estinto dopo il 30/9/2024 in quanto sullo stesso risultano addebitate le rate di due finanziamenti contratti dal sig. per Parte_1
suoi beni personali. Il marito si impegna fino a tale data a effettuare le rimesse occorrenti al pagamento delle rate nonché alle spese di tenuta del conto. Alla chiusura di tale conto corrente le parti provvederanno alla divisione delle somme presenti sul conto corrente.
9. Oltre alle predette pattuizioni le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e si dichiarano economicamente indipendenti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2001, Numero 36, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
28/05/1969, residente in [...],
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...]12,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Barbara Cavana (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/08/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZO (GE) il 22/07/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 540/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 06/12/2024 nell'ambito della presente procedura, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione possono essere confermate, come richiesto dalle parti, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole, eccezion fatta per le condizioni n.ri 3 e 4 relative all'affidamento e al regime di visita della figlia che nelle Per_1
more del giudizio è divenuta maggiorenne con conseguente acquisizione di piena capacità di agire e di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ZO
(GE) il 22/07/2001 dai Signori e Parte_1 Parte_3 [...] le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Il sig. , si è già trasferito in località Gallaneto, Campomorone Parte_1
(GE), Via Chiappa 6, come concordato con la moglie, senza venir meno ai suoi doveri genitoriali;
2. La casa coniugale sita in Genova, Via San Bartolomeo del Fossato 806/12 (iscritta al
NCEU del Comune di Genova alla Sez. SAM, F. 39, Map 456, sub 24, Piano V zona cens. 3 cat A/3 cl 4 vani 5), di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora nell'interesse delle figlie Pt_2
e ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non Per_2 Per_1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La signora provvederà in via Pt_2
esclusiva al pagamento delle utenze che dovrà intestare a suo nome e alle spese di amministrazione ordinaria, rimanendo quelle straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito sul c/c a lei intestato Parte_1 Pt_2 gli estremi del quale saranno comunicati direttamente al marito, entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 450,00 e così € 225,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente al 100% degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione e per ciascun anno successivo. Gli AAUU verranno suddivisi nella misura del 50% e ciascun coniuge detrarrà dalla dichiarazione dei redditi e nella medesima percentuale, le spese sostenute per le figlie.
6. Le spese straordinarie nell'interesse di entrambe le figlie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per la natura delle spese, le modalità di richiesta e rimborso si richiama il verbale della sezione IV del Tribunale di Genova del 15/9/2016 che, in copia,
è stato consegnato alle parti.
7. Il sig. è intestatario dell'autovettura targata CH029DE e la signora Parte_1 Pt_2
è intestataria dell'autovettura Ford Ka tg: EF545XX. Tali veicoli rimangono nell'esclusiva proprietà degli intestatari e ciascuno sosterrà i costi del loro mantenimento e della manutenzione;
i coniugi confermano di essere pregiudizievole conseguenza relativamente agli stessi. Ciascuno dei ricorrenti si impegna ad effettuare le variazioni al PRA che si rendessero necessarie ai fini di far constare pubblicamente la esclusiva proprietà. Le predette pattuizioni, costituenti accordo per la separazione personale, funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale, sono esenti da oneri e spese dal momento che si chiede l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
8. I coniugi sono ad oggi cointestatari del c/c bancario tratto su Unicredit n. 106709261 di cui alla produzione n. 4; concordano che detto conto sarà estinto dopo il 30/9/2024 in quanto sullo stesso risultano addebitate le rate di due finanziamenti contratti dal sig. per Parte_1
suoi beni personali. Il marito si impegna fino a tale data a effettuare le rimesse occorrenti al pagamento delle rate nonché alle spese di tenuta del conto. Alla chiusura di tale conto corrente le parti provvederanno alla divisione delle somme presenti sul conto corrente.
9. Oltre alle predette pattuizioni le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e si dichiarano economicamente indipendenti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2001, Numero 36, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini