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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15313/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15313 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
Parte_2
2 Parte_3
3 Parte_4
4 Parte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2023
1. , nato il [...] in [...] Parte_1 (Brasile), residente in [...], interno 301, IC SC/BR, cittadino brasiliano, CF , in proprio e, P.IVA_1 unitamente alla moglie in qualità di Controparte_2 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori:
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nata il [...] in [...] Persona_1 (Brasile) residente in [...], interno 301, IC SC/BR, cittadina brasiliana, CF , P.IVA_2
3. , nata il [...] in [...] Parte_6 (Brasile) residente in [...], interno 301, IC SC/BR, cittadina brasiliana, CF;
P.IVA_3
4. nato il [...] in [...] residente Parte_5 in Viale Silvio Sanson n.1037, interno 201, Guaporé í RS/BR, cittadino brasiliano, CF;
P.IVA_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri:
nato il [...] in [...] residente in [...]
Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR, cittadino brasiliano, CF;
P.IVA_1
nata il [...] in [...] residente in [...] Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._1
, nata il [...] in [...] residente Parte_6 in Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Sanson n.1037, interno 201, Guaporé í RS/BR, cittadino brasiliano, CF;
P.IVA_4 in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig. . Persona_2
2. ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1
l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei Sigg.ri:
nato il [...] in [...] residente in [...]
Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR, cittadino brasiliano, CF
C.F._3
nata il [...] in [...] residente in [...]
Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._1
nata il [...] in [...] residente Parte_6 in Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Sanson n.1037, interno 201, Guaporé í RS/BR, cittadino brasiliano, CF;
C.F._4 provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. Giovanni Calasso 2
- erano discendenti diretti di cittadino italiano, nato il [...] in [...] Persona_2 (BL), figlio di e successivamente emigrato in Brasile, ove Persona_3 Controparte_3 contraeva matrimonio con la sig.ra in data 15.07.1901, senza mai rinunciare Parte_7 alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal predetto matrimonio nasceva:
• in data 20/06/1919, in Guaporé, il quale contraeva matrimonio con Parte_8
in data 10/07/1939, in Dois Lajeados e dalla loro unione nasceva: Persona_4
➢ , in data 19/04/1948, in Dois Lajeados, il quale contraeva Parte_1 matrimonio con in data 11/04/1970, in Dois Lajeados e Persona_5 dalla loro unione nascevano:
✓ , in data 23/03/1971, in Dois Lajeados, Parte_1 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio con la sig.ra da in data 01/02/2007, in IC e dalla loro CP_2 Per_1 unione nascevano:
❖ , in data 28/01/2009, in Persona_1 IC, odierna ricorrente;
❖ , in data 12/05/2012, Parte_6 in IC, odierna ricorrente;
✓ , in data 31/10/1977, in Guaporé, odierno Parte_5 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio
Dott. Giovanni Calasso 3
dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_2
10/09/1883 in Arsie' (BL).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle
Dott. Giovanni Calasso 4
persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15313 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
Parte_2
2 Parte_3
3 Parte_4
4 Parte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2023
1. , nato il [...] in [...] Parte_1 (Brasile), residente in [...], interno 301, IC SC/BR, cittadino brasiliano, CF , in proprio e, P.IVA_1 unitamente alla moglie in qualità di Controparte_2 rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori:
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nata il [...] in [...] Persona_1 (Brasile) residente in [...], interno 301, IC SC/BR, cittadina brasiliana, CF , P.IVA_2
3. , nata il [...] in [...] Parte_6 (Brasile) residente in [...], interno 301, IC SC/BR, cittadina brasiliana, CF;
P.IVA_3
4. nato il [...] in [...] residente Parte_5 in Viale Silvio Sanson n.1037, interno 201, Guaporé í RS/BR, cittadino brasiliano, CF;
P.IVA_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri:
nato il [...] in [...] residente in [...]
Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR, cittadino brasiliano, CF;
P.IVA_1
nata il [...] in [...] residente in [...] Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._1
, nata il [...] in [...] residente Parte_6 in Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Sanson n.1037, interno 201, Guaporé í RS/BR, cittadino brasiliano, CF;
P.IVA_4 in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig. . Persona_2
2. ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_1
l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei Sigg.ri:
nato il [...] in [...] residente in [...]
Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR, cittadino brasiliano, CF
C.F._3
nata il [...] in [...] residente in [...]
Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._1
nata il [...] in [...] residente Parte_6 in Via Cecília Daros Casagrande, n.280, interno 301, IC SC/BR cittadina brasiliana, minorenne rapp.ta dai genitori CF C.F._2
nato il [...] in [...] residente in [...]
Sanson n.1037, interno 201, Guaporé í RS/BR, cittadino brasiliano, CF;
C.F._4 provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. Giovanni Calasso 2
- erano discendenti diretti di cittadino italiano, nato il [...] in [...] Persona_2 (BL), figlio di e successivamente emigrato in Brasile, ove Persona_3 Controparte_3 contraeva matrimonio con la sig.ra in data 15.07.1901, senza mai rinunciare Parte_7 alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dal predetto matrimonio nasceva:
• in data 20/06/1919, in Guaporé, il quale contraeva matrimonio con Parte_8
in data 10/07/1939, in Dois Lajeados e dalla loro unione nasceva: Persona_4
➢ , in data 19/04/1948, in Dois Lajeados, il quale contraeva Parte_1 matrimonio con in data 11/04/1970, in Dois Lajeados e Persona_5 dalla loro unione nascevano:
✓ , in data 23/03/1971, in Dois Lajeados, Parte_1 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio con la sig.ra da in data 01/02/2007, in IC e dalla loro CP_2 Per_1 unione nascevano:
❖ , in data 28/01/2009, in Persona_1 IC, odierna ricorrente;
❖ , in data 12/05/2012, Parte_6 in IC, odierna ricorrente;
✓ , in data 31/10/1977, in Guaporé, odierno Parte_5 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio
Dott. Giovanni Calasso 3
dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_2
10/09/1883 in Arsie' (BL).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle
Dott. Giovanni Calasso 4
persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5