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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6348/2025
REPUBBLICA IT
ALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6348/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIARINI FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), non costituita contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decorso depositato in data 13.5.2025 (nato a [...], l'[...]), ha Parte_1 ricorso a questo Tribunale per chiedere la separazione personale da (nata a Controparte_1 Criuleni in Moldavia, il 5.12.2000).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 3.9.2022 in Casalecchio di Reno (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 41, P. 1 anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente, dunque, ad oggi chiede la separazione giudiziale dalla moglie, adducendo che la donna ha abbonato il tetto coniugale andando a vivere in Moldavia da sei mesi, presso l'abitazione della madre. Per tale ragione è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi. La donna ha pagina 1 di 3 manifestato al ricorrente la sua volontà di non fare ritorno presso l'abitazione familiare. Il ricorrente aveva esperito un tentativo di ricorso consensuale, il quale non ha avuto esito positivo.
La convenuta, non si è costituita né è comparsa in giustizio, nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica effettuata in Moldavia a mezzo di posta raccomandata tramite l'ufficiale giudiziario. L'atto è stato regolarmente ritirato come da comunicazione del Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia.
All'udienza del 14.10.2025, il sig. sentito personalmente dal Giudice, ha confermato il Pt_1 contenuto del ricorso. Ha affermato di aver perso i contatti con sua moglie da quando lei ha lasciato la casa familiare: “Sono sei mesi che non ho contatti con mia moglie, da quando è andata via. Lei ha deciso che non voleva più vivere lì. Lei preferisce vivere in Moldavia” (da verbale udienza).
Alla medesima udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta ed ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Ha poi invitato il procuratore di parte attrice a discutere la causa.
L'Avv. Chiarini ha insistito nell'accoglimento della domanda. La causa è stata trattenuta in decisione.
*******
Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, ovvero da circa 6 mesi dopo l'aprile del 2025, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione della convenuta.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici fra le parti), in assenza di prole e considerata l'autosufficienza economica della parte istante.
Ad avviso del tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
********
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a Criuleni in [...], il [...]). Controparte_1 unitesi in matrimonio il 3.9.2022 in Casalecchio di Reno (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 41, P. 1 anno 2022.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA IT
ALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6348/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIARINI FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), non costituita contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decorso depositato in data 13.5.2025 (nato a [...], l'[...]), ha Parte_1 ricorso a questo Tribunale per chiedere la separazione personale da (nata a Controparte_1 Criuleni in Moldavia, il 5.12.2000).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 3.9.2022 in Casalecchio di Reno (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 41, P. 1 anno 2022.
Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente, dunque, ad oggi chiede la separazione giudiziale dalla moglie, adducendo che la donna ha abbonato il tetto coniugale andando a vivere in Moldavia da sei mesi, presso l'abitazione della madre. Per tale ragione è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi. La donna ha pagina 1 di 3 manifestato al ricorrente la sua volontà di non fare ritorno presso l'abitazione familiare. Il ricorrente aveva esperito un tentativo di ricorso consensuale, il quale non ha avuto esito positivo.
La convenuta, non si è costituita né è comparsa in giustizio, nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica effettuata in Moldavia a mezzo di posta raccomandata tramite l'ufficiale giudiziario. L'atto è stato regolarmente ritirato come da comunicazione del Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia.
All'udienza del 14.10.2025, il sig. sentito personalmente dal Giudice, ha confermato il Pt_1 contenuto del ricorso. Ha affermato di aver perso i contatti con sua moglie da quando lei ha lasciato la casa familiare: “Sono sei mesi che non ho contatti con mia moglie, da quando è andata via. Lei ha deciso che non voleva più vivere lì. Lei preferisce vivere in Moldavia” (da verbale udienza).
Alla medesima udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta ed ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Ha poi invitato il procuratore di parte attrice a discutere la causa.
L'Avv. Chiarini ha insistito nell'accoglimento della domanda. La causa è stata trattenuta in decisione.
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Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, che dal fatto che la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, ovvero da circa 6 mesi dopo l'aprile del 2025, nonché dall'impossibilità anche solo di tentare la conciliazione per la mancata comparizione della convenuta.
Non vi sono, poi, altre domande (ad es. attinenti a rapporti parentali ed economici fra le parti), in assenza di prole e considerata l'autosufficienza economica della parte istante.
Ad avviso del tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la separazione personale dei coniugi
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a Criuleni in [...], il [...]). Controparte_1 unitesi in matrimonio il 3.9.2022 in Casalecchio di Reno (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 41, P. 1 anno 2022.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per il prosieguo del giudizio di divorzio.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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