Versione
1 settembre 1967
1 settembre 1967
Art. 50. Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.
Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole.
La misura delle pensioni indirette e di riversibilita' a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.
Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole.
La misura delle pensioni indirette e di riversibilita' a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/01/1986, n. 19Provvedimento: N. 19 SENTENZA 22 GENNAIO 1986 Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986. Pres. PALADIN - Rel. CO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. IV PALADIN, Presidente - Avv. OR RE - Avv. ER AG - Prof. NT LA LA - Prof. IL RI - Prof. GI AR - Dott. NC SA - Prof. VA ON Prof. OR LL - Dott. LD TI - Prof. GI LI - Dott. NC CO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale LLart. 52, commi secondo e quinto, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il …Leggi di più...
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