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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US EF IN EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2756/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Zera Ricorrente_1 Srl - 01533370803
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO Società_1 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rappresentante legale di Ricorrente_1 S.r.l. impugna e chiede l'annullamento del silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso avanzata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 18 dicembre 2024, in relazione alle somme versate per il debito portato dalla cartella esattoriale n. 09420180019060765000.
A sostegno delle sue ragioni evidenzia di avere pagato il dovuto, in corso di impugnazione giudiziale dell'atto, per evitare eventuali azioni coattive di recupero, ma di avere coltivato il ricorso e di avere, infine, ottenuto l'annullamento della cartella esattoriale, con sentenza n. 3225/2024, pronunciata in data 6 dicembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria sezione Staccata di Reggio Calabria pubblicava la sentenza Il Comune di Villa San Giovanni.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva chiedendo l'integrazione del contraddittorio e argomentando in ordine all'insussistenza del diritto.
Con successiva memoria, parte ricorrente insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il rapporto tra concessionario ed ente creditore è esclusivamente interno e non rileva ai fini della legittimazione processuale nei rapporti con il contribuente;
sicché, è colui che ha ricevuto il pagamento il soggetto legittimato passivo dell'azione di rimborso.
La richiesta di rimborso, infine, è fondata, atteso come il pagamento eseguito in pendenza di giudizio, in seguito ad istanza di rateizzazione per evitare azioni esecutive ex DPR 602/1973, non può essere qualificato come spontaneo ai sensi dell'art. 2940 c.c. e non costituisce riconoscimento del debito, per come riscontrato dalla pervicace coltivazione del ricorso, evidenziato dall'impugnazione della sentenza di inammissibilità emessa in primo grado. Il successivo annullamento giudiziale della cartella comporta l'inesistenza della causa debendi e, conseguentemente, il diritto alla restituzione delle somme versate, ai sensi dell'art. 2033
c.c.
In conseguenza il ricorso va accolto, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in
€ 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
US EF IN EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2756/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Zera Ricorrente_1 Srl - 01533370803
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO Società_1 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rappresentante legale di Ricorrente_1 S.r.l. impugna e chiede l'annullamento del silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso avanzata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 18 dicembre 2024, in relazione alle somme versate per il debito portato dalla cartella esattoriale n. 09420180019060765000.
A sostegno delle sue ragioni evidenzia di avere pagato il dovuto, in corso di impugnazione giudiziale dell'atto, per evitare eventuali azioni coattive di recupero, ma di avere coltivato il ricorso e di avere, infine, ottenuto l'annullamento della cartella esattoriale, con sentenza n. 3225/2024, pronunciata in data 6 dicembre 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria sezione Staccata di Reggio Calabria pubblicava la sentenza Il Comune di Villa San Giovanni.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva chiedendo l'integrazione del contraddittorio e argomentando in ordine all'insussistenza del diritto.
Con successiva memoria, parte ricorrente insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il rapporto tra concessionario ed ente creditore è esclusivamente interno e non rileva ai fini della legittimazione processuale nei rapporti con il contribuente;
sicché, è colui che ha ricevuto il pagamento il soggetto legittimato passivo dell'azione di rimborso.
La richiesta di rimborso, infine, è fondata, atteso come il pagamento eseguito in pendenza di giudizio, in seguito ad istanza di rateizzazione per evitare azioni esecutive ex DPR 602/1973, non può essere qualificato come spontaneo ai sensi dell'art. 2940 c.c. e non costituisce riconoscimento del debito, per come riscontrato dalla pervicace coltivazione del ricorso, evidenziato dall'impugnazione della sentenza di inammissibilità emessa in primo grado. Il successivo annullamento giudiziale della cartella comporta l'inesistenza della causa debendi e, conseguentemente, il diritto alla restituzione delle somme versate, ai sensi dell'art. 2033
c.c.
In conseguenza il ricorso va accolto, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in
€ 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.