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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/07/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 2420/2025
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Cosentino (CS) alla Via Enrico De Nicola n. 50 C.F.: , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Tiziana Broccolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano Bonofiglio
( ) e Serena Cianflone ( ), funzionari in C.F._2 C.F._3 servizio presso l'USR Calabri di Cosenza, con domicilio eletto in Cosenza, via CP_2
Romualdo Montagna 13.
RESISTENTI
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale Ordinario di Castrovillari iscritto in data 14/05/2025, ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_1
Premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Scolastiche Provinciali, per le classi di concorso A045- A046 – A047, nonchè per ADSS;
precisato che il dirigente scolastico gli comunicava la variazione del punteggio attribuitogli;
ha lamentato l'erroneità del punteggio attribuito dall'amministrazione sul presupposto del diritto al maggior punteggio per il servizio militare espletato dal 10.10.1993 al 15.01.1995.
Si è costituito il , resistendo al ricorso con varie argomentazioni e CP_1 chiedendone il rigetto per infondatezza.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa in data odierna nel merito sulla base dei documenti e delle osservazioni delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, va evidenziati che non è stato provato, da parte del ricorrente, lo svolgimento del servizio militare di leva, così come previsto dalla normativa richiamata dallo stesso all'interno del ricorso.
Nello specifico, occorre osservare che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ebbene, non risulta, dalla documentazione in atti, che il ricorrente Parte_1 abbia prestato servizio militare di leva o servizio ad esso equiparato. Dallo stato di servizio depositato, infatti, risulta che il ricorrente ha prestato servizio come militare di carriera e non come obbligo di leva o richiamato al servizio.
In ragione di ciò, manca a monte il presupposto perché al ricorrente possa essere riconosciuto un punteggio relativo al servizio prestato, non avendo lo stesso svolto servizio di leva obbligatorio o sostitutivo dello stesso.
In ogni caso, anche a voler ritenere esaustivo quanto esposto dal ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, il ricorso non meriterebbe in ogni caso accoglimento.
Sul punto, è opportuno effettuare una compiuta ricognizione del complesso articolato normativo che regola la materia, atteso che la summenzionata disposizione non è l'unica sul punto, per procedere, successivamente, al vaglio della sua legittimità.
L'art. 20, I comma, della legge n. 958 del 1986, oggi espressamente abrogato con l'art. 2268, comma 1, n. 840), del decreto legislativo 15.3.2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), prevedeva che: "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".
L'art. 7 della legge n. 412 del 1991, interpretando autenticamente l'art. 20 (prima di detta abrogazione), stabiliva che: "Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente".
Il comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, TU sul personale docente, dispone poi che: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Il ricorrente, come detto, ritiene illegittimo il provvedimento ministeriale che non ha riconosciuto il punteggio per il servizio prestato, con la motivazione secondo cui il servizio militare di leva, i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, in quanto contrastante con le norme di legge summenzionate.
Osserva, invece, il giudicante che l'art. 20 della legge n. 958 del 1986, comunque abrogata, si limitava a riconoscere la validità del periodo di servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa, ma ai soli fini del trattamento previdenziale. La disposizione, chiara sul punto, definisce quale sia la
“validità a tutti gli effetti” del servizio militare prestato.
L'art. 485, comma 7 del d.lgs. n. 297 del 1994, riprendendo la dizione della norma summenzionata, genericamente stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Ebbene, la genericità dell'inciso induce parte della giurisprudenza di merito a riconoscere la possibilità di attribuire il punteggio aggiuntivo anche a coloro che non hanno espletato il servizio di leva o il servizio civile in costanza del rapporto. L'assunto non è condivisibile perché, proprio la lettura sistematica, nonché diacronica delle norme, impone, ad avviso del giudicante, un'interpretazione di segno contrario.
La ratio dell'art.485, co.7, infatti, deve essere ravvisata nella finalità di evitare che tale servizio pregiudichi il lavoratore in ordine all'anzianità di servizio o ad altri istituti analoghi, che presuppongono la costanza del rapporto di lavoro, attuando, così, la previsione dell'art. 52 della Costituzione, il quale, sancendo che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”, mira ad evitare che il servizio militare (e dunque anche il servizio civile, per effetto della piena equiparazione) rechi pregiudizio alla “posizione di lavoro” del cittadino.
Se ciò è vero, allora non è possibile ritenere illegittimo - perché contrastante con quelle norme di legge, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo – l'O.M. citato in ricorso, il quale dispone espressamente che, a proposito dell'aggiornamento delle graduatorie, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge e il servizio civile possano essere valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Del resto, tale disposizione ministeriale si giustifica con la circostanza che il servizio militare o il servizio civile possono incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro;
in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa.
È evidente, quindi, che qualora il servizio militare o civile sia stato svolto in un periodo in cui il soggetto non presta attività lavorativa alcun pregiudizio può subire. La disposizione ministeriale citata non realizza, quindi, una disparità di trattamento, perché disciplina diversamente due realtà non omogenee: quella di chi già svolge l'attività lavorativa e quella di chi non la svolge ancora.
Conclusivamente, quindi, può ritenersi la legittimità di tale disposizione, in quanto regolamenta diversamente due realtà sostanziali parimenti diverse. Del resto, tale conclusione risulta confermata dal testo dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) in vigore dal 8 ottobre 2010 il quale, per quanto attiene alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, ha specificato, al 2° comma che "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 2050 cit. riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali (Cass., ordinanza 5679 del 2020).
In ragione di ciò, le domande formulate dal ricorrente devono essere respinte.
Spese integralmente compensate tra le parti, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 2420/2025
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Cosentino (CS) alla Via Enrico De Nicola n. 50 C.F.: , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Tiziana Broccolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano Bonofiglio
( ) e Serena Cianflone ( ), funzionari in C.F._2 C.F._3 servizio presso l'USR Calabri di Cosenza, con domicilio eletto in Cosenza, via CP_2
Romualdo Montagna 13.
RESISTENTI
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale Ordinario di Castrovillari iscritto in data 14/05/2025, ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_1
Premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Scolastiche Provinciali, per le classi di concorso A045- A046 – A047, nonchè per ADSS;
precisato che il dirigente scolastico gli comunicava la variazione del punteggio attribuitogli;
ha lamentato l'erroneità del punteggio attribuito dall'amministrazione sul presupposto del diritto al maggior punteggio per il servizio militare espletato dal 10.10.1993 al 15.01.1995.
Si è costituito il , resistendo al ricorso con varie argomentazioni e CP_1 chiedendone il rigetto per infondatezza.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa in data odierna nel merito sulla base dei documenti e delle osservazioni delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, va evidenziati che non è stato provato, da parte del ricorrente, lo svolgimento del servizio militare di leva, così come previsto dalla normativa richiamata dallo stesso all'interno del ricorso.
Nello specifico, occorre osservare che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ebbene, non risulta, dalla documentazione in atti, che il ricorrente Parte_1 abbia prestato servizio militare di leva o servizio ad esso equiparato. Dallo stato di servizio depositato, infatti, risulta che il ricorrente ha prestato servizio come militare di carriera e non come obbligo di leva o richiamato al servizio.
In ragione di ciò, manca a monte il presupposto perché al ricorrente possa essere riconosciuto un punteggio relativo al servizio prestato, non avendo lo stesso svolto servizio di leva obbligatorio o sostitutivo dello stesso.
In ogni caso, anche a voler ritenere esaustivo quanto esposto dal ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, il ricorso non meriterebbe in ogni caso accoglimento.
Sul punto, è opportuno effettuare una compiuta ricognizione del complesso articolato normativo che regola la materia, atteso che la summenzionata disposizione non è l'unica sul punto, per procedere, successivamente, al vaglio della sua legittimità.
L'art. 20, I comma, della legge n. 958 del 1986, oggi espressamente abrogato con l'art. 2268, comma 1, n. 840), del decreto legislativo 15.3.2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), prevedeva che: "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".
L'art. 7 della legge n. 412 del 1991, interpretando autenticamente l'art. 20 (prima di detta abrogazione), stabiliva che: "Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente".
Il comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, TU sul personale docente, dispone poi che: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Il ricorrente, come detto, ritiene illegittimo il provvedimento ministeriale che non ha riconosciuto il punteggio per il servizio prestato, con la motivazione secondo cui il servizio militare di leva, i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, in quanto contrastante con le norme di legge summenzionate.
Osserva, invece, il giudicante che l'art. 20 della legge n. 958 del 1986, comunque abrogata, si limitava a riconoscere la validità del periodo di servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa, ma ai soli fini del trattamento previdenziale. La disposizione, chiara sul punto, definisce quale sia la
“validità a tutti gli effetti” del servizio militare prestato.
L'art. 485, comma 7 del d.lgs. n. 297 del 1994, riprendendo la dizione della norma summenzionata, genericamente stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Ebbene, la genericità dell'inciso induce parte della giurisprudenza di merito a riconoscere la possibilità di attribuire il punteggio aggiuntivo anche a coloro che non hanno espletato il servizio di leva o il servizio civile in costanza del rapporto. L'assunto non è condivisibile perché, proprio la lettura sistematica, nonché diacronica delle norme, impone, ad avviso del giudicante, un'interpretazione di segno contrario.
La ratio dell'art.485, co.7, infatti, deve essere ravvisata nella finalità di evitare che tale servizio pregiudichi il lavoratore in ordine all'anzianità di servizio o ad altri istituti analoghi, che presuppongono la costanza del rapporto di lavoro, attuando, così, la previsione dell'art. 52 della Costituzione, il quale, sancendo che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”, mira ad evitare che il servizio militare (e dunque anche il servizio civile, per effetto della piena equiparazione) rechi pregiudizio alla “posizione di lavoro” del cittadino.
Se ciò è vero, allora non è possibile ritenere illegittimo - perché contrastante con quelle norme di legge, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo – l'O.M. citato in ricorso, il quale dispone espressamente che, a proposito dell'aggiornamento delle graduatorie, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge e il servizio civile possano essere valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Del resto, tale disposizione ministeriale si giustifica con la circostanza che il servizio militare o il servizio civile possono incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro;
in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa.
È evidente, quindi, che qualora il servizio militare o civile sia stato svolto in un periodo in cui il soggetto non presta attività lavorativa alcun pregiudizio può subire. La disposizione ministeriale citata non realizza, quindi, una disparità di trattamento, perché disciplina diversamente due realtà non omogenee: quella di chi già svolge l'attività lavorativa e quella di chi non la svolge ancora.
Conclusivamente, quindi, può ritenersi la legittimità di tale disposizione, in quanto regolamenta diversamente due realtà sostanziali parimenti diverse. Del resto, tale conclusione risulta confermata dal testo dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) in vigore dal 8 ottobre 2010 il quale, per quanto attiene alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, ha specificato, al 2° comma che "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 2050 cit. riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali (Cass., ordinanza 5679 del 2020).
In ragione di ciò, le domande formulate dal ricorrente devono essere respinte.
Spese integralmente compensate tra le parti, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 26 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone