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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3031 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi,
[...] giusta procura in atti, dall'avv. DE LUCIA PASQUALINO, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 05/03/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in S. Maria Capua Vetere
(CE) in data 08/06/2000 e che dal matrimonio sono nati due figlie ( nata il Per_1
23/07/2006; nata il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_3 personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con obbligo di concordare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2. Il marito verserà alla moglie entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo alimentare, a partire dal mese della presentazione del ricorso, un assegno mensile, di euro 500,00, ed un assegno di euro 700,00, sempre di natura alimentare sarà versato a favore della figlia , non ancora Persona_2 autosufficiente;
3. Ai soli fini patrimoniali, i beni mobili esistenti nell'immobile ex casa coniugale rimarranno disponibilità di entrambi i coniugi sino alla divisione patrimoniale definitiva, salvo diverso e comune accordo;
4. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 05/03/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA
CAPUA VETERE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 47, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 08/06/2000).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 05/03/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3031 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi,
[...] giusta procura in atti, dall'avv. DE LUCIA PASQUALINO, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 05/03/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in S. Maria Capua Vetere
(CE) in data 08/06/2000 e che dal matrimonio sono nati due figlie ( nata il Per_1
23/07/2006; nata il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_3 personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con obbligo di concordare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2. Il marito verserà alla moglie entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo alimentare, a partire dal mese della presentazione del ricorso, un assegno mensile, di euro 500,00, ed un assegno di euro 700,00, sempre di natura alimentare sarà versato a favore della figlia , non ancora Persona_2 autosufficiente;
3. Ai soli fini patrimoniali, i beni mobili esistenti nell'immobile ex casa coniugale rimarranno disponibilità di entrambi i coniugi sino alla divisione patrimoniale definitiva, salvo diverso e comune accordo;
4. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 05/03/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA
CAPUA VETERE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 47, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 08/06/2000).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 05/03/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso