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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI CA, Presidente
PATERNO' AD TT, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3725/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018556523 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa di Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe lamentando l' omessa notifica delle cartelle di pagamento riportate in seno all'elenco allegato all'atto impugnato;
la decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste a titolo di Irap e Tarsu per il periodo compreso tra l'anno 2004 ed il 2010; l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste per il periodo compreso tra l'anno 1989 ed il 2008; la prescrizione dal diritto a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi in forza di quanto disposto dagli artt. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997 e 2948 n. 4 c.c.
Si è costituito l'agente della riscossione contestando la fondatezza dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita l'accoglimento.
Costituendosi, l'agente della riscossione ha allegato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione ma anche le notifiche di altre pregresse intimazioni e di due preavvisi di fermo, l'ultimo dei quali risalente al gennaio 2017.
Alla luce della filiera di notifiche e dei conseguenti momenti di interruzione alle stesse legati e considerata la data dell'odierna intimazione, la natura dei tributi non pagati e la normativa emergenziale dettata per il noto fenomeno pandemico, i rilievi critici prospettati dal ricoso risultano tutti apertamente smentiti dalle dette allegazioni.
le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificati in euro
1000 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI CA, Presidente
PATERNO' AD TT, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3725/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018556523 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa di Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe lamentando l' omessa notifica delle cartelle di pagamento riportate in seno all'elenco allegato all'atto impugnato;
la decadenza dal diritto a riscuotere le somme richieste a titolo di Irap e Tarsu per il periodo compreso tra l'anno 2004 ed il 2010; l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste per il periodo compreso tra l'anno 1989 ed il 2008; la prescrizione dal diritto a riscuotere le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi in forza di quanto disposto dagli artt. 20 comma 3 d.lgs. 472/1997 e 2948 n. 4 c.c.
Si è costituito l'agente della riscossione contestando la fondatezza dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita l'accoglimento.
Costituendosi, l'agente della riscossione ha allegato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione ma anche le notifiche di altre pregresse intimazioni e di due preavvisi di fermo, l'ultimo dei quali risalente al gennaio 2017.
Alla luce della filiera di notifiche e dei conseguenti momenti di interruzione alle stesse legati e considerata la data dell'odierna intimazione, la natura dei tributi non pagati e la normativa emergenziale dettata per il noto fenomeno pandemico, i rilievi critici prospettati dal ricoso risultano tutti apertamente smentiti dalle dette allegazioni.
le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificati in euro
1000 oltre accessori di legge.