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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 157/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 luglio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 157/2023 R.G., promossa
da
rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso Parte_1
introduttivo dall'avv. C. Potenzone presso il cui studio in Enna, via Marchese Grimaldi n.8 è
elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. G. Consolo per mandato generali alle liti ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Enna, via Roma 419/423;
-resistente-
Avente ad oggetto: indennizzo da infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 28.01.2023 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che:
il giorno 06.08.2021, nel pieno disimpegno della sua giornata lavorativa, dopo aver finito di
scaricare il furgone da tutto il materiale edile, sacchi di cemento ed attrezzi vari, mentre scendeva
dal predetto furgone, metteva il piede in fallo e rotolava a terra, subendo una distorsione al ginocchio
dx. Trasportato all'ospedale di Nicosia, veniva rinviato al giorno seguente per la visita con
l'ortopedico. In data 07.08.2021, faceva ingresso al Pronto soccorso e gli veniva accertato il Trauma distorsivo
al ginocchio destro.
Tale verbale del Pronto soccorso, veniva inviato all' e al Datore di lavoro in pari data, per CP_1
attivare la procedura di infortunio sul lavoro.
In particolare, l'incidente aveva provocato un modico versamento endoarticolare nei recessi
sottoquadricipitali, ligamento crociato anteriore deflesso a livello del tratto medio-prossimale, in
relazione a fenomeni distrattivi, alterazione di segnale a carattere degenerativo mucooide del corno
posteriore del menisco interno, condropatia rotulea di II grado, lesione di LCA, assottigliamento di
LCA con motricità ridotta, lesione del menisco mediale e lesione di LCA.
Lamentava di aver riportato reliquati permanenti ( quantificati nella misura del 10%) i quali erano stati tuttavia valutati come insussistenti dall' infruttuosamente era stato inoltre esperito il ricorso CP_1
in via amministrativa.
Assumeva, in contrario, di aver riportato in conseguenza dell'infortunio de quo, postumi invalidanti tali da determinare un grado d'inabilità pari al 10% o alla maggiore o minore percentuale da accertare.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a percepire l'indennizzo in capitale commisurato alle sue reali condizioni fisiche e, per l'effetto, la condanna dell' resistente a corrispondere quanto CP_1
di spettanza.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
in ordine all'esito degli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare si deduceva la insussistenza di postumi permanenti indennizzabili conseguenti all'evento infortunistico occorso.
Essendosi profilata questione squisitamente medico legale, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa veniva quindi decisa come da sentenza contestuale.
*******
Il ricorso non può essere accolto. Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare cause, grado, stato e decorrenza della inabilità
del ricorrente, procedendo alla complessiva valutazione delle accertate patologie, con il corretto uso delle tecniche dettate dalla normativa in vigore, ha escluso che questi possa aver subito per effetto dell'infortunio descritto in ricorso, postumi invalidanti permanenti valutabili quale danno biologico.
In particolare il consulente ha accertato quanto segue:
Il menisco dx è interessato da processi degenerativi mucoidi, patologia comune non traumatica per
cui non si pone percentuale valutativa nel caso in questione.
Il lca è interessato da fenomeni distrattivi con lieve deflessione.
Questi fenomeni distrattivi sono dovuti al trauma e risalenti all'infortunio del 6 agosto 2021 e
vengono presi in considerazioni valutativa.
Sicuramente per un refuso la voce tabellare del dl 38/2000 interessante il caso in oggetto non è la
227 come indicata dal ctp in quanto è riferentesi ad “esiti delle lesioni delle strutture muscolo CP_1
tendinee della spalla” ,ma la 277che contempla “lassità articolare del ginocchio per lesioni
legamentose che non necessi- tano di intervento a tipo rotture parziali di un legamento oppure di
rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare,”con valutazione tabellare fino al 4%.
In riferimento a modalità operative valutative del DM 2000 per menomazioni del sistema “fino a”,si
attribuiscono al soggetto i 4
punti percentuali massimi per concorrenza di preesistenze artro- siche e/o degenerative nel comparto
ginocchio,che consentono di attribuire un punteggio fino al massimo della fascia,così in Cima- glia
G,Rossi P.:”Danno biologico le tabelle di legge” commento delle voci per la valutazione delle
menomazioni.
Ha infine concluso che : il sig. nell'infortunio per cui è causa avvenuto il 6 Parte_1
agosto 2021 riportò lesione del ligamento crociato anteriore unica menomazione traumatica
valutabile in sede con percentuale attribuita da questa ctu nella misura del 4%. CP_1
La lesione del menisco non è valutabile in quanto trattasi di pato- logia comune degenerativa
extralavorativa. Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo decidente, perché
coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato, siccome infondato.
Nulla sulle spese di lite ex art 152 disp. Att. Cpc.
Rimangono invece a carico dell' le spese di Ctu, liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano in complessivi € CP_1
300,00 in favore del dott. CP_2
Enna, 08.07.2025.
Il Giudice del lavoro