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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 12126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12126 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12126 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/10/2024, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AR NE avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza in data 27/09/2024, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 (perché deteneva al fine di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR NE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Lamenta che il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare la ricostruzione dei fatti emessa dal Gip in sede di convalida, senza valutare le circostanze dedotte dalla difesa e, cioè, che il AR aveva subito giustificato la propria condotta, dichiarando che il materiale rinvenuto (due bicchieri, uno contenente sostanza stupefacente e l'altro soldi) gli era stato consegnato frettolosamente dal FI ON, al momento del controllo dei carabinieri nei confronti del predetto, senza che potesse avvedersi effettivamente della natura di quanto gli era stato consegnato;
la ricostruzione del fatto era illogica, in quanto non teneva conto della circostanza che il AR non si era preoccupato di nascondere il materiale nè poteva affermarsi, quanto al possesso del bilancino elettronico, che esso fosse "nascosto" in mano. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale ne aveva giustificato la sussistenza facendo riferimento alla modalità di realizzazione dei fatti contestati, senza valutare concretamente le modalità dell'azione, l'incensuratezza dell'indagato ed il comportamento collaborativo successivo al fatto. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 121 cod.proc.pen, alla quale ha allegato atti investigativi sopravvenuti al deposito del ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 2 1.1. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980_del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 3 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). 1.2. Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, valutando compiutamente il compendio probatorio e la condotta del ricorrente, il quale, nel corso di un ordinario controllo del territorio, veniva trovato nascosto presso l'abitazione di FI ON- ristretto agli arresti domiciliari - ed in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in involucri di vario peso, denaro ed un bilancino di precisione (p 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). 1.3. Le censure che il ricorrente svolge si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato nè la sola personalità dell'indagato, ma ha compiutamente valutato la capacità a delinquere del prevenuto in relazione alle modalità di realizzazione dei fatti contestati, dimostrative di un'attività, seppur rudimentale, comunque organizzata nel settore dello spaccio di stupefacenti, avuto riguardo alla quantità ed alla qualità (cocaina) di sostanza rinvenuta ed alla somma di denaro non esigua di cui l' indagato era in possesso;
da tali modalità è stata tratta la valutazione di non occasionalità della condotta e della significativa capacità del prevenuto di distribuzione degli stupefacenti sul mercato. Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell'art. 274 lett c) come 4 modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47. Va ricordato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240). Il Tribunale ha, quindi, valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della dell'attualità delle esigenze cautelari. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata - come già si è avuto modo di rilevare - ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall'analisi delle specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui il reato è maturato ed ha prodotto i suoi effetti, alla luce della qualificata personalità negativa palesata dal ricorrente. Congrua è anche la valutazione di adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresentati e sul rilievo ulteriore della idoneità ad assicurare il controllo sul prevenuto, recidendone i legami con la rete di fornitori e clienti che alimenta il traffico illecito in cui il predetto risulta inserito. Le argomentazioni esposte dal Tribunale sono, dunque, adeguate e prive di vizi logici, nonché giuridicamente corrette. 5 A fronte di tale adeguato e corretto percorso argonnentativo, il ricorrente, neppure confrontandosi con le argomentazioni del Tribunale, propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, con conseguente manifesta infondatezza delle censure mosse. 3. Inammissibile è la produzione documentale allegata alla memoria difensiva. Deve ricordarsi che, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame, anche qualora si tratti di documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (ex plurimis, Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, dep. 27/05/2019, Rv. 275982 - 01) 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12126 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/10/2024, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AR NE avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza in data 27/09/2024, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 (perché deteneva al fine di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR NE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Lamenta che il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare la ricostruzione dei fatti emessa dal Gip in sede di convalida, senza valutare le circostanze dedotte dalla difesa e, cioè, che il AR aveva subito giustificato la propria condotta, dichiarando che il materiale rinvenuto (due bicchieri, uno contenente sostanza stupefacente e l'altro soldi) gli era stato consegnato frettolosamente dal FI ON, al momento del controllo dei carabinieri nei confronti del predetto, senza che potesse avvedersi effettivamente della natura di quanto gli era stato consegnato;
la ricostruzione del fatto era illogica, in quanto non teneva conto della circostanza che il AR non si era preoccupato di nascondere il materiale nè poteva affermarsi, quanto al possesso del bilancino elettronico, che esso fosse "nascosto" in mano. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale ne aveva giustificato la sussistenza facendo riferimento alla modalità di realizzazione dei fatti contestati, senza valutare concretamente le modalità dell'azione, l'incensuratezza dell'indagato ed il comportamento collaborativo successivo al fatto. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 121 cod.proc.pen, alla quale ha allegato atti investigativi sopravvenuti al deposito del ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 2 1.1. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980_del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 3 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). 1.2. Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, valutando compiutamente il compendio probatorio e la condotta del ricorrente, il quale, nel corso di un ordinario controllo del territorio, veniva trovato nascosto presso l'abitazione di FI ON- ristretto agli arresti domiciliari - ed in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in involucri di vario peso, denaro ed un bilancino di precisione (p 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). 1.3. Le censure che il ricorrente svolge si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato nè la sola personalità dell'indagato, ma ha compiutamente valutato la capacità a delinquere del prevenuto in relazione alle modalità di realizzazione dei fatti contestati, dimostrative di un'attività, seppur rudimentale, comunque organizzata nel settore dello spaccio di stupefacenti, avuto riguardo alla quantità ed alla qualità (cocaina) di sostanza rinvenuta ed alla somma di denaro non esigua di cui l' indagato era in possesso;
da tali modalità è stata tratta la valutazione di non occasionalità della condotta e della significativa capacità del prevenuto di distribuzione degli stupefacenti sul mercato. Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità- nonché al disposto dell'art. 274 lett c) come 4 modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47. Va ricordato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240). Il Tribunale ha, quindi, valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della dell'attualità delle esigenze cautelari. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata - come già si è avuto modo di rilevare - ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall'analisi delle specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui il reato è maturato ed ha prodotto i suoi effetti, alla luce della qualificata personalità negativa palesata dal ricorrente. Congrua è anche la valutazione di adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresentati e sul rilievo ulteriore della idoneità ad assicurare il controllo sul prevenuto, recidendone i legami con la rete di fornitori e clienti che alimenta il traffico illecito in cui il predetto risulta inserito. Le argomentazioni esposte dal Tribunale sono, dunque, adeguate e prive di vizi logici, nonché giuridicamente corrette. 5 A fronte di tale adeguato e corretto percorso argonnentativo, il ricorrente, neppure confrontandosi con le argomentazioni del Tribunale, propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, con conseguente manifesta infondatezza delle censure mosse. 3. Inammissibile è la produzione documentale allegata alla memoria difensiva. Deve ricordarsi che, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame, anche qualora si tratti di documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (ex plurimis, Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, dep. 27/05/2019, Rv. 275982 - 01) 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025