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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6046/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6046/2023, promosso da:
, nata in IL, a [...], il [...]; Parte_1
, nato in IL, a [...], l'[...], rappresentato dai genitori Persona_1
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
Parte_1 Persona_2
, nata in IL , a [...], il [...]; Controparte_1
nata in IL, a [...]ú (SC), il 28/05/1990; Parte_2
, nato in IL, a [...]ú (SC), il 04/02/2009 e Controparte_2
, nato a [...]ú (SC), il 28/05/2015, entrambi Controparte_3 rappresentati dai genitori e in qualità di esercenti la Parte_2 Persona_3 responsabilità genitoriale;
nato in IL, a [...]ú (SC), il 24/03/1978; Controparte_4
nato in IL , a [...], il [...]; Controparte_5
, nata in IL ad [...], il Controparte_6
15/02/1997;
nata in IL, a [...], il [...]; Controparte_7
nata in IL , a [...], il [...]; Persona_4
nata in IL, a [...], il [...], rappresentata dai Controparte_8 genitori e in qualità di esercenti la Persona_4 Persona_5 responsabilità genitoriale;
nata in IL, a [...], il [...]; Persona_6
nata in IL , a [...], il [...], e Controparte_9 [...]
nata in IL a [...], il [...], entrambe rappresentate dai CP_10
Pag. 1 di 8 genitori e in qualità di esercenti la Persona_6 Persona_7 responsabilità genitoriale;
rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti autenticata da notaio brasiliano con apostille e traduzione asseverata, allegata al ricorso, dell'avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Giugliano in Campania, Via Ripuaria n. 185;
RICORRENTI contro
Controparte_11 difesa ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
- RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 23 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato l'11 maggio 2023 e notificato al presso l'Avvocatura Controparte_11
Distrettuale dello Stato a mezzo PEC il 9 aprile 2025, nel termine assegnato dal giudice, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile
2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022
(«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_8 nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
emigrato in IL, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
Persona_8 ha contratto matrimonio con e dalla loro unione è Persona_8 Controparte_12 nato il [...]; Persona_9
Pag. 2 di 8 ha contratto matrimonio con e dalla loro unione è nato Persona_9 Controparte_13
il 20/05/1912; Persona_10 ha contratto matrimonio con e dalla loro unione sono nati Persona_10 CP_14
il 18/12/1940, il 05/03/1951, il Persona_11 Persona_12 Persona_13
30/04/1947 e l'11/09/1943; Persona_14 ha sposato e dalla loro unione sono nati , il Persona_12 CP_15 Persona_4
22/07/1975 e , il 14/07/1972; Persona_6
ha contratto matrimonio con e dalla loro Persona_4 Controparte_16 unione è nata il [...]; Controparte_8
ha sposato e dalla loro unione sono nati Persona_6 Per_7 Persona_7
il 16/01/2008 e il 24/06/2012; Controparte_10 Controparte_9 ha contratto matrimonio con e dalla loro unione è nato Persona_13 Persona_15
il 24/03/1978; Controparte_4 ha sposato e dalla loro unione è nato Persona_11 Persona_16 Controparte_5 il 21/07/1973; ha contratto matrimonio con e dalla Controparte_5 Persona_17 loro unione sono nate il 03/04/2004 e Controparte_7 [...]
il 15/02/1997; Controparte_6 ha sposato e dalla loro unione è nata Persona_14 Controparte_17 [...]
il 06/11/1975 e il 30/11/1968; Parte_1 Persona_18 ha contratto matrimonio con e dalla loro unione è nato Parte_1 CP_18 [...]
, l'11/01/2007; Persona_1 ha sposato e dalla loro unione sono nati il Persona_18 CP_19 Controparte_1
13/08/1986 e il 28/05/1990; Persona_19 dall'unione tra e sono nati Persona_19 Persona_3 Controparte_2
, il 04/02/2009 e , il 28/05/2015.
[...] Controparte_3
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto in giudizio Controparte_11 ed è rimasto pertanto contumace.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 15 giugno 2023, si è limitato a prenderne visione.
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 23 giugno 2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 18 giugno 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Pag. 3 di 8 Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecento trenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Parte_3 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EL II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma
3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975,
Pag. 4 di 8 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt.
4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1)
Da tale ricostruzione normativa risulta dunque che lo “stipite” degli odierni ricorrenti, sig.
[...]
nato a [...] il [...], era cittadino italiano e ha trasmesso la propria Per_8 cittadinanza, iure sanguinis, ai propri discendenti anche dopo il suo espatrio in IL e che anche le discendenti dell che, hanno sposato cittadini brasiliani, non hanno perso la cittadinanza Per_8 italiana e l'hanno trasmessa ai propri discendenti.
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del IL, si era poi posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del
15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in IL al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007
– ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
Pag. 5 di 8 disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in IL alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue:
«Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il non si è costituito in giudizio.. Controparte_11
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686;
Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla
Pag. 6 di 8 normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta e dichiara che:
, nata a [...], il [...]; Parte_1
, nato a [...], l'[...], rappresentato dai genitori Persona_1 Pt_1
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
Parte_1 Persona_2
, nata a [...], il [...]; Controparte_1
nata a [...]ú (SC), il 28/05/1990; Parte_2
, nato a [...]ú (SC), il 04/02/2009 e Controparte_2 [...]
, nato a [...]ú (SC), il 28/05/2015, entrambi rappresentati dai CP_3 genitori e in qualità di esercenti la responsabilità Parte_2 Persona_3 genitoriale;
nato a [...]ú (SC), il 24/03/1978; Controparte_4
nato a [...], il [...]; Controparte_5
, nata ad [...], il [...]; Controparte_6
nata a [...], il [...]; Controparte_7
nata a [...], il [...]; Persona_4
nata a [...], il [...], rappresentata dai genitori Controparte_8 [...]
e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale;
Persona_4 Persona_5
nata a [...], il [...]; Persona_6
nata a [...], il [...], e Controparte_9 CP_10
Pag. 7 di 8 nata a [...], il [...], entrambe rappresentate dai genitori Per_4 [...]
e in qualità di esercenti la responsabilità Persona_6 Persona_7 genitoriale;
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere Controparte_11 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 23 luglio 2025
Il giudice
Dott. Luca Perilli
Pag. 8 di 8