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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3480/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART.29620220092098012000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016336225000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti difensivi.
Resistente/Appellato: L'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo rileva la tardività del deposito delle memorie e si riporta agli atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.04.2024 all'Agenzie delle Entrate ed all'Agenzie delle Entrate-
Riscossione, depositato in data 17.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria,
"Ricorrente_1 Srl", come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 296 2024 90163362 25/000: 1. con riferimento alla cartella di pagamento n. 296 2022 00920 980 12000 relativa ad Iva 2018
d'importo pari ad euro 86.284,90 compreso sanzioni ed interessi, pervenuto a mezzo pec in data
17.04.2024; 2. con riferimento alla cartella di pagamento n. 296 2022 00920 980 12000 per Iva 2018 d'importo pari ad euro 86.284,90 compreso sanzioni ed interessi.
La ricorrente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, lamentava il mancato riconoscimento del credito IVA 2015 e 2016.
II 27.08.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate opponendosi al ricorso con produzione documentale.
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a somme dovute a titolo di IVA per l'anno d'imposta 2018. La società ricorrente ha basato le proprie doglianze principalmente su due ordini di motivi: da un lato, l'asserita nullità formale dell'atto per mancata allegazione della cartella di pagamento prodromica e della relativa prova di notifica;
dall'altro, contestazioni di merito riguardanti l'effettiva spettanza di un credito IVA, derivante da un trascinamento di eccedenze d'imposta risalenti ad annualità precedenti.
La Corte in data 4 novembre 2024 rigettava l'istanza sospensiva dell'atto impugnato.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre richiamare quanto già emerso in sede cautelare, laddove questa Corte, con ordinanza del 4 novembre 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, non ravvisando i presupposti necessari per la concessione della tutela d'urgenza. Tale valutazione trova oggi conferma nel merito della decisione.
Per quanto concerne le eccezioni di natura formale, la pretesa di nullità per la mancata allegazione della cartella di pagamento all'avviso di intimazione non può essere accolta. Risulta infatti provato, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, che la cartella di pagamento posta a base dell'atto impugnato era stata regolarmente notificata alla società tramite posta elettronica certificata in data ben antecedente all'emissione dell'intimazione. A tal riguardo, è orientamento consolidato che l'obbligo di allegazione di un atto richiamato non sussiste qualora l'atto presupposto sia già legalmente conosciuto dal contribuente per effetto di una precedente e rituale notificazione. L'intimazione di pagamento, avendo natura di atto esecutivo, richiama un titolo già formato e noto, indicandone gli estremi necessari (numero, data e importo), rendendo superflua e non dovuta l'allegazione materiale del documento originale. Ne consegue che il diritto di difesa del contribuente non ha subito alcun pregiudizio, essendo lo stesso perfettamente in grado di identificare la pretesa tributaria.
Passando all'esame delle contestazioni relative al merito del tributo e alla spettanza del credito IVA, le stesse devono essere dichiarate inammissibili. Nel sistema del contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento può essere impugnata esclusivamente per vizi propri o per la mancata notificazione dell'atto che la precede. Nel caso di specie, essendo stata accertata la regolare notifica della cartella di pagamento e non essendo stata quest'ultima impugnata nei termini di legge, la pretesa impositiva è divenuta definitiva. Le eccezioni riguardanti l'esistenza del credito o il meccanismo del "trascinamento" dell'eccedenza d'imposta avrebbero dovuto essere sollevate con l'impugnazione della cartella stessa;
la mancata contestazione tempestiva preclude al contribuente la possibilità di rimettere in discussione il merito del debito tributario in occasione della notifica dell'atto successivo.
In merito alle argomentazioni della ricorrente circa una presunta istanza di autotutela presentata nel 2018
e rimasta priva di esito, gli accertamenti condotti hanno evidenziato come tale istanza fosse riferibile a un carico tributario differente, per il quale l'Amministrazione aveva peraltro già provveduto allo sgravio. Tale circostanza svuota di rilevanza la doglianza, confermando la correttezza dell'operato dell'ufficio nell'emissione dell'odierno atto di riscossione.
La regolarità formale dell'intimazione, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta definitività della pretesa tributaria conducono inevitabilmente al rigetto del ricorso, restando assorbita ogni altra questione non espressamente trattata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nella determinazione del compenso, questa Corte tiene conto della difesa prestata direttamente dai funzionari dell'Amministrazione, applicando la riduzione prevista dalla normativa vigente, nella misura del 20 per cento rispetto ai parametri minimi previsti per le professioni forensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa: Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che si liquidano in €1.400,00, già calcolati con la riduzione del 20 per cento per la difesa tramite dipendenti, oltre oneri accessori se dovuti. Nulla per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Palermo 20.01.2026. II LA II Presidente (Costantino Pillitteri) (Vincenza Lo Manto)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3480/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART.29620220092098012000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016336225000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti difensivi.
Resistente/Appellato: L'Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo rileva la tardività del deposito delle memorie e si riporta agli atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.04.2024 all'Agenzie delle Entrate ed all'Agenzie delle Entrate-
Riscossione, depositato in data 17.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria,
"Ricorrente_1 Srl", come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 296 2024 90163362 25/000: 1. con riferimento alla cartella di pagamento n. 296 2022 00920 980 12000 relativa ad Iva 2018
d'importo pari ad euro 86.284,90 compreso sanzioni ed interessi, pervenuto a mezzo pec in data
17.04.2024; 2. con riferimento alla cartella di pagamento n. 296 2022 00920 980 12000 per Iva 2018 d'importo pari ad euro 86.284,90 compreso sanzioni ed interessi.
La ricorrente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, lamentava il mancato riconoscimento del credito IVA 2015 e 2016.
II 27.08.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate opponendosi al ricorso con produzione documentale.
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a somme dovute a titolo di IVA per l'anno d'imposta 2018. La società ricorrente ha basato le proprie doglianze principalmente su due ordini di motivi: da un lato, l'asserita nullità formale dell'atto per mancata allegazione della cartella di pagamento prodromica e della relativa prova di notifica;
dall'altro, contestazioni di merito riguardanti l'effettiva spettanza di un credito IVA, derivante da un trascinamento di eccedenze d'imposta risalenti ad annualità precedenti.
La Corte in data 4 novembre 2024 rigettava l'istanza sospensiva dell'atto impugnato.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre richiamare quanto già emerso in sede cautelare, laddove questa Corte, con ordinanza del 4 novembre 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto, non ravvisando i presupposti necessari per la concessione della tutela d'urgenza. Tale valutazione trova oggi conferma nel merito della decisione.
Per quanto concerne le eccezioni di natura formale, la pretesa di nullità per la mancata allegazione della cartella di pagamento all'avviso di intimazione non può essere accolta. Risulta infatti provato, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, che la cartella di pagamento posta a base dell'atto impugnato era stata regolarmente notificata alla società tramite posta elettronica certificata in data ben antecedente all'emissione dell'intimazione. A tal riguardo, è orientamento consolidato che l'obbligo di allegazione di un atto richiamato non sussiste qualora l'atto presupposto sia già legalmente conosciuto dal contribuente per effetto di una precedente e rituale notificazione. L'intimazione di pagamento, avendo natura di atto esecutivo, richiama un titolo già formato e noto, indicandone gli estremi necessari (numero, data e importo), rendendo superflua e non dovuta l'allegazione materiale del documento originale. Ne consegue che il diritto di difesa del contribuente non ha subito alcun pregiudizio, essendo lo stesso perfettamente in grado di identificare la pretesa tributaria.
Passando all'esame delle contestazioni relative al merito del tributo e alla spettanza del credito IVA, le stesse devono essere dichiarate inammissibili. Nel sistema del contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento può essere impugnata esclusivamente per vizi propri o per la mancata notificazione dell'atto che la precede. Nel caso di specie, essendo stata accertata la regolare notifica della cartella di pagamento e non essendo stata quest'ultima impugnata nei termini di legge, la pretesa impositiva è divenuta definitiva. Le eccezioni riguardanti l'esistenza del credito o il meccanismo del "trascinamento" dell'eccedenza d'imposta avrebbero dovuto essere sollevate con l'impugnazione della cartella stessa;
la mancata contestazione tempestiva preclude al contribuente la possibilità di rimettere in discussione il merito del debito tributario in occasione della notifica dell'atto successivo.
In merito alle argomentazioni della ricorrente circa una presunta istanza di autotutela presentata nel 2018
e rimasta priva di esito, gli accertamenti condotti hanno evidenziato come tale istanza fosse riferibile a un carico tributario differente, per il quale l'Amministrazione aveva peraltro già provveduto allo sgravio. Tale circostanza svuota di rilevanza la doglianza, confermando la correttezza dell'operato dell'ufficio nell'emissione dell'odierno atto di riscossione.
La regolarità formale dell'intimazione, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto e l'intervenuta definitività della pretesa tributaria conducono inevitabilmente al rigetto del ricorso, restando assorbita ogni altra questione non espressamente trattata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nella determinazione del compenso, questa Corte tiene conto della difesa prestata direttamente dai funzionari dell'Amministrazione, applicando la riduzione prevista dalla normativa vigente, nella misura del 20 per cento rispetto ai parametri minimi previsti per le professioni forensi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa: Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che si liquidano in €1.400,00, già calcolati con la riduzione del 20 per cento per la difesa tramite dipendenti, oltre oneri accessori se dovuti. Nulla per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Palermo 20.01.2026. II LA II Presidente (Costantino Pillitteri) (Vincenza Lo Manto)