CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZZ DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roetgen 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO E DIRITTO
La contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620229000399089/000 notificata il 27/06/2022, deducendo:
omessa o irrituale notifica delle cartelle presupposte;
carenza di motivazione dell'intimazione, per mancata allegazione delle cartelle e mancata indicazione del calcolo degli interessi;
intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Legale ha depositato controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo la documentazione attestante:
– la regolare notifica delle cartelle per PEC;
– la corretta motivazione dell'intimazione in conformità all'art. 50 DPR 602/1973;
– la non intervenuta prescrizione, essendo intercorsi regolari atti interruttivi, anche alla luce della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di intimazione contenente tributi vari in parte non afferenti all'agenzia delle entrate e avvisi di addebito di natura previdenziale estranei alla giurisdizione tributaria
1. Sulla notificazione delle cartelle
Dalla documentazione prodotta emerge che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione risultano ritualmente notificate via PEC al contribuente.
Deve pertanto escludersi il vizio di omessa notifica, risultando infondata l'eccezione della ricorrente.
2. Sulla motivazione dell'intimazione
L'intimazione di pagamento è atto mero sollecito esecutivo, redatto secondo modello ministeriale (art. 50
DPR 602/1973), che non richiede l'allegazione della cartella già notificata.
L'atto opposto contiene gli estremi completi delle cartelle e dei tributi, consentendo alla contribuente piena conoscenza delle ragioni della pretesa.
L'eccezione è pertanto infondata.
3. Sulla prescrizione
Gli atti prodotti dall'Ufficio dimostrano: – l'interruzione della prescrizione mediante intimazione del 14/01/2019, non contestata,
– la successiva intimazione notificata il 27/06/2022,
– la sospensione legale dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021.
Ne consegue che non è decorso il termine prescrizionale per nessuna delle cartelle sottese all'intimazione.
L'eccezione è priva di fondamento. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è integralmente infondato.
In applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la nota spese depositata dall'Agenzia delle Entrate, pari a:
Compensi (ridotti del 20%): € 128,40
Rimborso forfettario 15%: € 19,26
Totale spese: € 147,66
Maggiorazione 50% ex art. 15, co.
2-septies, D.Lgs. 546/1992: € 73,83
Totale dovuto: € 221,49
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 221,49,
Palermo, 17.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZZ DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3969/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roetgen 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620229000399089000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO E DIRITTO
La contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620229000399089/000 notificata il 27/06/2022, deducendo:
omessa o irrituale notifica delle cartelle presupposte;
carenza di motivazione dell'intimazione, per mancata allegazione delle cartelle e mancata indicazione del calcolo degli interessi;
intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Legale ha depositato controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo la documentazione attestante:
– la regolare notifica delle cartelle per PEC;
– la corretta motivazione dell'intimazione in conformità all'art. 50 DPR 602/1973;
– la non intervenuta prescrizione, essendo intercorsi regolari atti interruttivi, anche alla luce della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di intimazione contenente tributi vari in parte non afferenti all'agenzia delle entrate e avvisi di addebito di natura previdenziale estranei alla giurisdizione tributaria
1. Sulla notificazione delle cartelle
Dalla documentazione prodotta emerge che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione risultano ritualmente notificate via PEC al contribuente.
Deve pertanto escludersi il vizio di omessa notifica, risultando infondata l'eccezione della ricorrente.
2. Sulla motivazione dell'intimazione
L'intimazione di pagamento è atto mero sollecito esecutivo, redatto secondo modello ministeriale (art. 50
DPR 602/1973), che non richiede l'allegazione della cartella già notificata.
L'atto opposto contiene gli estremi completi delle cartelle e dei tributi, consentendo alla contribuente piena conoscenza delle ragioni della pretesa.
L'eccezione è pertanto infondata.
3. Sulla prescrizione
Gli atti prodotti dall'Ufficio dimostrano: – l'interruzione della prescrizione mediante intimazione del 14/01/2019, non contestata,
– la successiva intimazione notificata il 27/06/2022,
– la sospensione legale dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021.
Ne consegue che non è decorso il termine prescrizionale per nessuna delle cartelle sottese all'intimazione.
L'eccezione è priva di fondamento. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è integralmente infondato.
In applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la nota spese depositata dall'Agenzia delle Entrate, pari a:
Compensi (ridotti del 20%): € 128,40
Rimborso forfettario 15%: € 19,26
Totale spese: € 147,66
Maggiorazione 50% ex art. 15, co.
2-septies, D.Lgs. 546/1992: € 73,83
Totale dovuto: € 221,49
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo:
rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 221,49,
Palermo, 17.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE