Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 397
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irrituale notifica delle cartelle presupposte

    Dalla documentazione prodotta emerge che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione risultano ritualmente notificate via PEC al contribuente. Pertanto, deve escludersi il vizio di omessa notifica.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'intimazione

    L'intimazione di pagamento è atto mero sollecito esecutivo, redatto secondo modello ministeriale (art. 50 DPR 602/1973), che non richiede l'allegazione della cartella già notificata. L'atto opposto contiene gli estremi completi delle cartelle e dei tributi, consentendo alla contribuente piena conoscenza delle ragioni della pretesa.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione

    Gli atti prodotti dall'Ufficio dimostrano l'interruzione della prescrizione mediante intimazione del 14/01/2019, la successiva intimazione notificata il 27/06/2022 e la sospensione legale dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021. Ne consegue che non è decorso il termine prescrizionale per nessuna delle cartelle sottese all'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 397
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 397
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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