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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
13273 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13273 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]del Parte_1
Garda (VR), Via Polderin n. 86 rappresentato e difeso dall'avv. DORIGATO PAOLA e dall'avv.
ES AS
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_2
Lupatoto (VR), Via Umbria n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. DORIGATO PAOLA e dall'avv.
ES AS
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: le parti congiuntamente chiedono che l'intestato Tribunale, tenuto conto delle mutate condizioni sopra evidenziate, a modifica di quanto previsto dal decreto del
15/06/2011 del Tribunale di Verona, così come modificato dal medesimo Tribunale con decreto n. cronol. 1130/2021 del 09/02/2021, disponga quanto segue: 1) attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio dichiararsi cessato l'obbligo del sig. a Persona_1 Parte_1 decorrere del mese di ottobre 2025, di corrispondere il contributo di mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle sue spese accessorie e straordinarie.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/10/2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto, a modifica del decreto n. 1087/11 emesso dal Tribunale di Verona il Parte_2
15/6/11, così come già modificato dal provvedimento n. 1130/2021, emesso dal Tribunale di Verona il 9/2/2021, la revoca del contributo di mantenimento a carico del sig. per il figlio Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 24/10/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Le parti, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio ex art. 473bis 51 V cpc, hanno allegato tutti gli Per_1 elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che il figlio è divenuto maggiorenne e lavora presso l'azienda percependo una retribuzione netta mensile di euro 1.648,00. Parte_3
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, sancite con decreto n. 1087/11 emesso dal
Tribunale di Verona il 15/6/11, così come già modificato dal provvedimento n. 1130/2021, emesso dal Tribunale di Verona il 9/2/2021, così decide:
DICHIARA cessato l'obbligo del sig. a decorrere del mese di ottobre 2025, di Parte_1 corrispondere il contributo di mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle sue spese accessorie e straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
TE LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13273 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]del Parte_1
Garda (VR), Via Polderin n. 86 rappresentato e difeso dall'avv. DORIGATO PAOLA e dall'avv.
ES AS
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_2
Lupatoto (VR), Via Umbria n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. DORIGATO PAOLA e dall'avv.
ES AS
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti: le parti congiuntamente chiedono che l'intestato Tribunale, tenuto conto delle mutate condizioni sopra evidenziate, a modifica di quanto previsto dal decreto del
15/06/2011 del Tribunale di Verona, così come modificato dal medesimo Tribunale con decreto n. cronol. 1130/2021 del 09/02/2021, disponga quanto segue: 1) attesa l'intervenuta indipendenza economica del figlio dichiararsi cessato l'obbligo del sig. a Persona_1 Parte_1 decorrere del mese di ottobre 2025, di corrispondere il contributo di mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle sue spese accessorie e straordinarie.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/10/2025, e Parte_1 [...]
hanno chiesto, a modifica del decreto n. 1087/11 emesso dal Tribunale di Verona il Parte_2
15/6/11, così come già modificato dal provvedimento n. 1130/2021, emesso dal Tribunale di Verona il 9/2/2021, la revoca del contributo di mantenimento a carico del sig. per il figlio Parte_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 24/10/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Le parti, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio ex art. 473bis 51 V cpc, hanno allegato tutti gli Per_1 elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che il figlio è divenuto maggiorenne e lavora presso l'azienda percependo una retribuzione netta mensile di euro 1.648,00. Parte_3
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale, sancite con decreto n. 1087/11 emesso dal
Tribunale di Verona il 15/6/11, così come già modificato dal provvedimento n. 1130/2021, emesso dal Tribunale di Verona il 9/2/2021, così decide:
DICHIARA cessato l'obbligo del sig. a decorrere del mese di ottobre 2025, di Parte_1 corrispondere il contributo di mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle sue spese accessorie e straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
TE LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra