Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., ritenendo ostativa la presenza di due aggravanti).
Commentari • 3
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- 2. Cause di estinzione del reato, sospensione del procedimento con messa alla prova, applicabilità, pena edittale massimaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 gennaio 2017
- 3. Messa alla prova: rileva la pena massima della fattispecie baseAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 33461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33461 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/07/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 1498
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 782/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IG, nato il [...];
avverso l'ordinanza 18/11/2014 del Gup presso il Tribunale di Torino;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Gaeta Piero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18/11/2014, il Gup presso il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., proposta nell'interesse di NE IG, indagato per i reati di cui all'art. 640 e 646 cod. pen. considerando ostativa le presenza di due aggravanti.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'interessato, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo erronea applicazione dell'art. 168 bis cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La questione controversa attiene alla individuazione del limite di pena edittale quale presupposto per l'ammissione al nuovo istituto della probation. Nel provvedimento impugnato, si afferma il principio secondo cui, per la determinazione di tale presupposto, il Giudice deve aver riguardo al trattamento sanzionatorio in concreto, vale a dire tenendo conto delle circostanze aggravanti contestate, siano esse ordinarie o "ad effetto speciale" e considerando "ovviamente" l'aumento massimo per circostanze aggravanti stesse.
3. Contrariamente a quanto ritenuto dal Gup di Torino, questa Corte (Cass., sez. 6, 9 dicembre 2014, n. 6483, dep. 13/02/2015, P.M. in proc. Gnocco e altro, rv. 262341), ha affermato il contrario principio di diritto, statuendo che: "in tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della probation di cui agli artt. 168 bis c.p. e ss in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, aggravati ex art. 80 del medesimo
D.P.R.).
4. Il Collegio condivide tale orientamento in ragione del tenore letterale insuperabile della norma di cui all'art. 168 bis cod. pen. che non consente di prendere in considerazione le aggravanti ordinarie al fine di determinare il limite di pena che consente l'accesso all'istituto della messa in prova.
Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015