Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 33461
CASS
Sentenza 14 luglio 2015

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In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., ritenendo ostativa la presenza di due aggravanti).

Commentari3

  • 1Il ruolo delle attenuanti ai fini della concessione della messa alla provaAccesso limitato
    Simone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 3 maggio 2022

  • 2Cause di estinzione del reato, sospensione del procedimento con messa alla prova, applicabilità, pena edittale massimaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 gennaio 2017

  • 3Messa alla prova: rileva la pena massima della fattispecie baseAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2016
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 33461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33461
Data del deposito : 14 luglio 2015

Testo completo