Articolo 8 della Legge 3 giugno 1999, n. 157
Articolo 6 bisArticolo 9
Versione
5 giugno 1999
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Versione
9 dicembre 2000
Art. 8. Testo unico 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge. ((1)) 2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che il termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo e' fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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