TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4983
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norme sulla trasparenza e correttezza della P.A.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta nel 2021 non fosse documentata secondo le modalità previste dal bando (procedura informatica FRD) e che la contestazione tardiva non potesse essere accolta. Per quanto riguarda l'abilitazione da geometra, la Commissione ha agito nei limiti del potere discrezionale conferitole dal bando, attribuendo un punteggio inferiore al massimo in assenza di più abilitazioni.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norme sulla trasparenza e correttezza della P.A.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta nel 2021 non fosse documentata secondo le modalità previste dal bando (procedura informatica FRD) e che la contestazione tardiva non potesse essere accolta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norme sulla trasparenza e correttezza della P.A.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta nel 2021 non fosse documentata secondo le modalità previste dal bando (procedura informatica FRD) e che la contestazione tardiva non potesse essere accolta. Per quanto riguarda l'abilitazione da geometra, la Commissione ha agito nei limiti del potere discrezionale conferitole dal bando, attribuendo un punteggio inferiore al massimo in assenza di più abilitazioni.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norme sulla trasparenza e correttezza della P.A.

    La Commissione ha agito nei limiti del potere discrezionale conferitole dal bando, attribuendo un punteggio inferiore al massimo in assenza di più abilitazioni. La previsione di un punteggio massimo di 3 punti per il possesso di più abilitazioni non è irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norme sulla trasparenza e correttezza della P.A.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta nel 2021 non fosse documentata secondo le modalità previste dal bando (procedura informatica FRD) e che la contestazione tardiva non potesse essere accolta. Per quanto riguarda l'abilitazione da geometra, la Commissione ha agito nei limiti del potere discrezionale conferitole dal bando, attribuendo un punteggio inferiore al massimo in assenza di più abilitazioni.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norme sulla trasparenza e correttezza della P.A.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta nel 2021 non fosse documentata secondo le modalità previste dal bando (procedura informatica FRD) e che la contestazione tardiva non potesse essere accolta. Per quanto riguarda l'abilitazione da geometra, la Commissione ha agito nei limiti del potere discrezionale conferitole dal bando, attribuendo un punteggio inferiore al massimo in assenza di più abilitazioni.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norme sulla trasparenza e correttezza della P.A.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta nel 2021 non fosse documentata secondo le modalità previste dal bando (procedura informatica FRD) e che la contestazione tardiva non potesse essere accolta. Per quanto riguarda l'abilitazione da geometra, la Commissione ha agito nei limiti del potere discrezionale conferitole dal bando, attribuendo un punteggio inferiore al massimo in assenza di più abilitazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4983
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4983
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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