Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04983/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07449/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7449 del 2025, proposto da NO AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Vanessa Porqueddu, Maria Paola Tavera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
OV GI RI, SI IO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale di merito del 9 aprile 2025, prot. 172571, per il passaggio dall’area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, (procedura prot. n. 372799/24 del 1° ottobre 2024), nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 69,66 collocandolo alla posizione n. 584 nonché della precedente graduatoria (dalla predetta rettificata) del 30 dicembre 2024 prot. n. 459909/24;
- della scheda di valutazione del ricorrente del 27 dicembre 2024 nella parte in cui per le competenze professionali gli viene attribuito il punteggio di 20,23;
- di tutti i verbali della Commissione – famiglia professionale “Funzionario Tecnico” se ed in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente, ancorché non conosciuti;
- dell’art. 4.7 dell’avviso laddove prevede che “La Commissione definirà le modalità ed i criteri per l’attribuzione dei suddetti punteggi” in relazione alla voce “abilitazioni professionali attinenti alla famiglia professionale per la quale si concorre” e del verbale della Commissione laddove stabilisce che “Ciascuna Commissione ha stabilito di attribuire il punteggio di 1,5 punti per ogni abilitazione posseduta fino al punteggio massimo di 3 punti”;
- di tutte le operazioni di selezione, ivi compresa l’eventuale approvazione degli atti e gli atti esecutivi ed attuativi della progressione verticale, comprese eventuali chiamate in servizio, ove e per quanto lesivi degli interessi del ricorrente nonché di ogni ulteriore ed eventuale scorrimento della graduatoria, ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere utilmente collocato in graduatoria, come vincitore, previa corretta rivalutazione, ai fini della procedura di selezione di cui in oggetto, come indicata in atti, e del relativo diritto alla stipula del contratto area Funzionari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il presente gravame, il ricorrente impugna la determinazione in epigrafe di approvazione della graduatoria definitiva di merito relativa alla procedura indetta dall’Agenzia delle Entrate (nel prosieguo, semplicemente “Agenzia”) per il passaggio dall’area degli Assistenti all’area dei Funzionari, lamentando l’omessa attribuzione in suo favore del maggiore punteggio connesso ai titoli professionali.
2. Parte ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale graduatoria nella parte in cui egli vi risulta collocato al posto n. 584, con il punteggio complessivo di n. 69,66 punti, piuttosto che nella graduatoria dei vincitori, in posizione fra il posto 333 ed il posto 353, con il punteggio complessivo di n. 73,43 punti ovvero nella graduatoria dei vincitori, in posizione fra il posto 388 ed il posto 494, con il punteggio complessivo ricalcolato 70,93.
3.Il gravame è affidato al seguente unico motivo di censura: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e dell’art. 1, comma 1 e 2bis, l. n. 241/1990, dei principi di buon andamento, efficienza, correttezza e trasparenza della p.a., collaborazione e buona fede. carenza dei presupposti. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti. erroneità. Violazione e falsa applicazione della procedura di valutazione spettante alla commissione e di attribuzione dei punteggi relativamente alle competenze acquisite nel contesto lavorativo. incompetenza. violazione art. 4.7 e 4.9 nonché 4.8 dell’avviso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, assenza di proporzionalità, ingiustizia manifesta ”.
Con il ridetto unico articolato motivo di censura il ricorrente contesta la correttezza del punteggio ottenuto in relazione alle competenze acquisite nel contesto lavorativo sulla base dei dati estratti dalla procedura informatica Fondo risorse decentrate (d’ora innanzi FRD): il maggior punteggio preteso dal ricorrente per l’attività lavorativa pregressa deriverebbe dallo svolgimento, per l’anno 2021, di ore 600 per verifica DOCFA categorie D/E e di ore 1041 per verifica DOCFA categorie ordinarie, attività non presenti nella procedura informatica FRD, ancorché effettivamente svolte, che ove considerate avrebbero portato all’attribuzione in suo favore del punteggio, per la voce “competenze professionali”, di 20 e non di 18,73.
Il ricorrente contesta, altresì, i punti attribuitigli per l’abilitazione da geometra per la quale avrebbe conseguito solo 1,5 pt in luogo del punteggio pari a 3 pt previsto nell’avviso della procedura per il ridetto titolo professionale.
4.L’Agenzia si è costituita in giudizio, eccependo, in primis, l’irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione della prima graduatoria pubblicata nel dicembre 2024 ed il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché, nel merito, l’infondatezza della pretesa valutazione dell’attività svolta dal ricorrente nel 2021 e dell’abilitazione per la professione di geometra, instando per la reiezione in parte qua del gravame proposto.
5.In esito alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, l’istanza cautelare veniva rigettata.
6.In vista della udienza pubblica del 25 febbraio 2026 le parti depositavano reciproche memorie difensive.
7.Alla suindicata udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
8.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale. L’Agenzia delle Entrate, con nota del 24 gennaio 2025, quindi successiva alla pubblicazione della prima graduatoria, avvenuta in data 30 dicembre 2025, ha comunicato ai candidati che “ entro il 31 gennaio 2025 sarà possibile far pervenire all’Ufficio Selezione del personale eventuali segnalazioni in relazione a presunte erronee valorizzazioni dei punteggi rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Saranno esaminate solo segnalazioni relative a esperienza, titoli e competenze dichiarate nella domanda di partecipazione prodotta entro il termine di scadenza previsto dal bando ”; con ulteriore nota del 28 febbraio 2025 l’Agenzia ha confermato “ che è attualmente in corso l’esame delle segnalazioni pervenute dopo la pubblicazione della graduatoria. All’esito di tale esame si procederà alla rettifica della graduatoria, ove necessario ”.
In effetti all’esito della citata fase di esame, in data 9 aprile 2025, è stata pubblicata la graduatoria rettificata la quale, lungi dal recare solo mere correzioni di errori materiali o dal riportare solo modifiche in esecuzione di pronunce giudiziali, costituisce, evidentemente, il frutto di una rinnovata istruttoria e di una rinnovata valutazione tecnico discrezionale della p.a. alla luce delle segnalazioni dei candidati, essendo stata adottata a conclusione di un procedimento di parziale riesame della prima graduatoria (in ragione delle richieste di correzione e riesame dei concorrenti).
D’altronde come si legge nel provvedimento di approvazione della graduatoria rettificata, prot. n. 172571/2025, la stessa è stata riformulata “ All’esito dell’ulteriore fase di verifica dei requisiti di partecipazione e dei punteggi correlati ai titoli, all’esperienza e alle competenze professionali, effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute da parte di candidati della procedura” .
Peraltro, solo a seguito di tale rettifica, intervenuta a valle del sopravvenuto ampliamento dei posti, il ricorrente ha potuto apprezzare la possibilità di risultare vincitore, ove gli fosse stato attribuito il punteggio preteso (72,43 o 70,93): infatti, solo nella graduatoria rettificata e con aumento dei posti, l’ultimo classificato nella graduatoria di merito risulta aver conseguito 70,65 punti, e dunque un punteggio inferiore a quello ambito dal ricorrente (pari a 70,93 o 72, 43), mentre nella prima graduatoria l’ultimo classificato risultava attributario di un punteggio pari a 72,93 punti, superiore a quello ambito dal ricorrente che, dunque, sotto tale profilo, non avrebbe avuto interesse ad impugnare la citata graduatoria originaria.
Di qui la ricevibilità del gravame.
9. È da accogliere, invece, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attesa l’imputabilità degli atti gravati alla sola Agenzia delle Entrate, ente pubblico non economico, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
10. Tanto detto, in via preliminare, nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
10.1. In relazione all’attività svolta nel 2021 ed asseritamente non considerata nell’attribuzione del punteggio sotto la voce “ Competenze professionali ”, sottovoce “ Competenze acquisite nel contesto lavorativo ”, invero, non risulta che tale attività figuri tra “ le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021) ” alle quali il bando faceva espresso riferimento, stabilendo che “ Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021). In particolare - attribuito il riferimento di punti 20 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,5 a 1,7, e di punti 5 per lo svolgimento delle attività valorizzate con coefficienti FRD da 1,3 a 1,4 - il punteggio complessivo ai fini della presente procedura viene calcolato come media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate ” (in tal senso, il punto n. 4.9.).
Lo stesso ricorrente, nel ricorso, ammette che, con riguardo alla sua posizione, i dati presenti nella procedura informatica per il FRD, siccome estratti per il pagamento della Produttività individuale relativa al triennio 2019-2021, fossero errati, riportando una attività non svolta (ore 241 per assistenza all’utenza e qualità dei servizi URP e ore 200 per l’aggiornamento sui dati di possesso), in luogo dell’attività realmente dallo stesso svolta (ore 600 per verifica DOCFA categorie D/E ed ore 1041 per verifica DOCFA categorie ordinarie).
Sennonché, come ammesso pure dal ricorrente, in esito alla nota del 26 gennaio 2024, con cui la Direzione di Sassari rammentava e segnalava a tutti i dipendenti (ricorrente compreso) di verificare e validare, nella Sezione FRD, “l’assegnazione delle ore di attività prestata nei diversi processi lavorativi nell’anno 2021 ” e di comunicare al proprio responsabile eventuali incongruenze, questi ha segnalato le pur rilevate incongruenze ed omissioni solo “ per le vie brevi ”.
Consegue da ciò che non esiste agli atti alcuna prova circa la tempestiva contestazione da parte del ricorrente della erroneità e lacuna dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della produttività relativa al triennio 2019-2021: solo oggi, tardivamente, il ricorrente si duole, infatti, della circostanza in ragione del punteggio acquisito, in base ai ridetti dati, nella procedura selettiva per cui è causa.
D’altronde in virtù di quanto riportato al punto 4.9 del bando, la valorizzazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo doveva avvenire, come è avvenuta, avendo riguardo alle risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021) ed attraverso l’assegnazione di un punteggio pari alla media ponderata dei valori attribuiti, in rapporto alle ore lavorate, al relativo “ coefficiente FRD ”.
Sennonchè il ricorrente, pur se a conoscenza della non correttezza dei dati relativi alla propria attività lavorativa, che sarebbero andati ad influire sulla retribuzione accessoria poi percepita, non risulta abbia al riguardo sollevato alcuna contestazione, non solo a seguito della corresponsione della retribuzione accessoria, ma anche (quel che più conta) in sede di domanda di partecipazione alla procedura.
Se ne deve concludere che l’assenza, nella procedura informatica FRD, dei dati relativi all’attività effettivamente svolta dal ricorrente, e la mancanza di prova circa la tempestivamente richiesta di correzione dei ridetti dati da parte dello stesso, ha impedito le ore dedicate alla ridetta attività potessero essere prese in considerazione ai fini del punteggio relativo alle competenze acquisite in occasione della procedura selettiva per cui è causa.
Né possono assumere rilievo, ai fini della corretta valutazione delle competenze acquisite dal ricorrente, l’istanza di autotutela formulata solo in data 6 maggio 2025 e la stessa certificazione relativa all’attività da questi svolta rilasciata, in data 20 gennaio 2025, dal Direttore provinciale della Direzione provinciale di Sassari. E ciò in quanto il bando espressamente imponeva alla Commissione di considerare l’esperienza come espressa dai dati estratti dalla proceduta informatica FRD per gli anni 2019,2020,2021, dati la cui correzione era stata dichiarata possibile, dalla Direzione provinciale di Sassari solo sino al 31 gennaio2024 (mercoledì successivo alla data della mail di richiesta delle segnalazioni datata 26 gennaio 2024).
Considerare ammissibile, in favore del ricorrente, una modifica dei dati presenti nella procedura informatica FRD oltre il termine di validazione degli stessi, costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla sostanziale rimessione in termini ai fini della segnalazione della erroneità di dati già validati e per i quali è peraltro, in favore dei dipendenti, già stata liquidata la produttività individuale per il triennio 2019-2021.
A ciò si aggiunga come il diverso punteggio preteso al riguardo da parte ricorrente non sia a ben vedere sostenuto da alcuna indicazione delle relative modalità di calcolo, elementi che, rientrando nella sua disponibilità, era suo onere, invece, fornire ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.
10.2 Quanto alla mancata attribuzione del punteggio massimo di 3 punti per l’abilitazione alla professione di geometra posseduta dal ricorrente, la censura è anch’essa infondata.
Va premesso che, in virtù del bando, era affidata alla Commissione la definizione delle modalità e dei criteri per l’attribuzione dei suddetti punteggi (cfr. punto 4.7 del bando). In attuazione di tale prescrizione di bando, come si legge nella scheda di valutazione, “ ciascuna Commissione ha stabilito di attribuire il punteggio di 1,5 punti per ogni abilitazione posseduta fino al punteggio massimo di 3 punti”. La scelta della Commissione, come qui riportata, appare del tutto conforme alle previsioni del bando. Infatti come si legge nello schema di cui al punto 4.7 dello stesso, il punteggio pari a 3 punti si riferisce al titolo così descritto “ abilitazioni professionali attinenti alla famiglia professionale per la quale si concorre ”. L’utilizzo del plurale ( “abilitazioni ”) in luogo del singolare, lascia chiaramente intendere che il punteggio pari a 3 punti avrebbe potuto essere attribuito solo in presenza di più di una abilitazione. Né la previsione di un punteggio massimo pari a 3 per il possesso di più abilitazioni può dirsi irragionevole, rispondendo piuttosto alla scelta, non illogica, di premiare i concorrenti in possesso di più abilitazioni ed in quanto tali di competenze professionali plurime.
11. In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve essere dichiarato respinto perché infondato.
12. Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Entrate e delle Finanze;
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR OR, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | TR OR |
IL SEGRETARIO