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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 18.12.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
NI viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele NI
Rg n. 616/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele NI ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 616/2025
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 ito in Milano via Fontana n. 22, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
i del 5.02.2024 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 5.961,00 sulla scorta del verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per la violazione dell'art. 5, comma 5, del D. L.vo 53/2018 in combinato disposto con l'art. 24 comma 1 del medesimo testo legislativo in quanto “In data 03.02.2024 la compagnia aerea Parte_1 nel fornire i dati PNR\API per il volo AT940 proveniente da C
[...] inviava erroneamente i dati relativi al passeggero Parte_2 nata il [...] di nazionalità italiana, co documento (passaporto ordinario) con scadenza 19.05.2026, la Numero_1 quale dichiarava di non esserne in e risulta inoltra nelle Banche Dati di Polizia essere stato denunciato\smarrito\revocato. Al suo arrivo la passeggera mostrava ai controlli documentali il Parte_2 documento (passaporto ordinario) n. con scadenza 19.06.2032, Numero_2 documento chiaramente differente d unicato dalla Compagnia, sottoscrivendo inoltre una dichiarazione con la quale conferma il possesso di un unico passaporto”. Contestava, in particolare, che il fatto sanzionato non era costituente illecito in quanto il passaporto comunicato dalla compagnia era stato inserito dall'agenzia di viaggio KKM Group Avana Srl, presso la quale Parte_2 rectius la Comunità di Sant'Egidio aveva provveduto ad acquis trasporto;
trattandosi di cliente abituale, l'operatore dell'agenzia di viaggio citata aveva inserito a sistema il passaporto di risultante Parte_2 nell'archivio informatico, in quanto ancora in ità, come evidenziato anche dai verbalizzanti;
che tale passaporto era stato sostituito con quello esibito dalla passeggera agli agenti, benché ancora in corso di validità. Pertanto, non vi era comunque impedimento in alcun modo per l'identificazione del passeggero.
2.Nessuno si costituiva per la quale, nonostante la regolare notifica, CP_1 rimaneva contumace.
3.Ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale.
4.Vale premettere che il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “In data 03.02.2024 la compagnia aerea Parte_1 nel fornire i dati PNR\API per il volo AT940 proveniente da Cas erroneamente i dati relativi al passeggero nata il Parte_2
05/05/1969 di nazionalità italiana, comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) con scadenza 19.05.2026, la quale Numero_1 dichiarava di non esserne e che risulta inoltra nelle Banche Dati di Polizia essere stato denunciato\smarrito\revocato. Al suo arrivo la passeggera mostrava ai controlli documentali il documento Parte_2
con scadenza 19.06.2032, documento Numero_2 chiaramente differente da nicato dalla Compagnia, sottoscrivendo inoltre una dichiarazione con la quale conferma il possesso di un unico passaporto”. Vengono poi richiamati, quali norme violate, l'art. 5 e l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”. E' dunque evidente che dalla fattispecie descritta in verbale e dalle norme richiamate l'illecito non è quello della mera discrasia tra il passaporto inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco;
bensì che l'illecito contestato e proprio quello previsto dall'art. 5 e 24 del richiamato decreto, ossia che ha erroneamente Parte_1 trasmesso, in relazione al volo AT940 sablanca, il numero di passaporto utilizzato per il volo dal passeggero in quanto Parte_2 riportato erroneamente in lista passeggeri con un diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera.
5.Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). Nella specie, l'erronea indicazione del passaporto da parte del vettore è emersa nel giudizio svolto, dovendosi ritenere che il passeggero abbia senz'altro utilizzato in fase di imbarco il passaporto poi esibito all'arrivo alla frontiera, atteso il valore probatorio della stessa dichiarazione resa dal passeggero medesimo con la quale ha confermato il possesso dell'unico passaporto esibito alla polizia di frontiera. Come detto, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”. E' utile anche richiamare che secondo l'art. 1 del decreto citato “
1.Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina: a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; b) le modalità del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera”, chiarendo che la trasmissione dei dati PNR è preordinata alla tutela dal terrorismo e dalla commissione di gravi reati, mentre la trasmissione dei dati API ha la finalità di prevenire la immigrazione illegale. Secondo l'art. 2 poi si intendono per dati PNR “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681” mentre per dati API “parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco”. L'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, richiamata ai fini della definizione dei dati PNR, dall'art. 2 del D.Lgs n. 53/2018, fa riferimento al punto 18 ai dati Api ossia “18. Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo)”. Deve allora osservarsi che la sanzione dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 per violazione dell'art. 5 è integrata per l'erroneo invio dei dati PNR (ma anche uno solo dei dati da comunicare) e tra questi rientra il numero del documento di viaggio.
6.E' vero che le informazioni relative al documento di viaggio costituiscono dati API, ma i dati Api hanno una duplice veste, perché rientrano nella più ampia categoria dei dati Pnr, cui si riferisce la violazione dell'art. 5 sanzionata dall'art. 24. La normativa che regola l'invio dei dati PNR è finalizzata al contrasto al terrorismo e a reati gravi. La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale. La perfetta corrispondenza tra i dati reali e quelli trasmessi è all'evidenza fondamentale per i controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, sicchè l'inserimento di dati errati - seppure non impedisce ad un controllo manuale la puntuale identificazione - ha il risultato di vanificare l'esigenza di controllo e prevenzione sottesa alla norma, e comunque di esercitare un'efficace attività di controllo sull'immigrazione, con specifico riferimento a determinati voli o tratte.
7.L'opposizione va, pertanto, respinta e l'ordinanza di ingiunzione va confermata.
8.Nulla sulle spese in ragione della contumacia di CP_1
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione impugnata emessa da CP_1
-NULLA sulle spese.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele NI