TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 3633/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3633/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PELLATI EUGENIA presso il cui studio sito in Scandiano (RE), V.le Mazzini n. 23 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI SIMONA presso il cui studio sito in Rubiera (RE), via Vittorio Emanuele II n. 4 è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 06.10.2025la hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nata a Reggio Emilia in [...]_1
27.01.2021
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 25.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la propria residenza dove crederanno opportuno, e con l'obbligo di dare comunicazione di ogni variazione all'altro genitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria;
in particolare, la sig.ra continuerà ad abitare, unitamente alla figlia minore , Parte_2 Per_1 nell'unità immobiliare già adibita a residenza familiare, posta in Rubiera (RE), via Rosa Luxemburg n. 6, mentre il sig. continuerà ad Parte_1 abitare nell'unità immobiliare, posta in Scandiano (RE), località Arceto, piazza Pighini n. 1.
2) La casa familiare, costituita da una unità immobiliare posta in Rubiera (RE), via Rosa Luxemburg n. 6, condotta in locazione dalla sig.ra , viene Parte_2 assegnata alla stessa - unitamente ai beni mobili che ne costituiscono l'arredo e il corredo - che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore;
il sig. Per_1
dichiara di avere già prelevato dalla casa familiare i Parte_1 beni mobili di sua proprietà nonché i suoi effetti personali.
3) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione e mantenimento della sua dimora preferenziale e della sua residenza anagrafica presso la madre;
ciò al fine di consentire alla stessa di mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia minore sarà, invece, esercitata separatamente dal genitore presso il quale o con il quale la stessa si troverà di volta in volta.
4) Il padre avrà facoltà di vedere la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, Per_1 previo accordo con la madre e con un preavviso anche telefonico di almeno ventiquattro ore, sempre nel rispetto delle esigenze della bambina e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e lavorativi della madre;
inoltre, tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori, il sig. Parte_1
potrà tenere con sé presso la sua abitazione la figlia minore
[...] Per_1 secondo il seguente calendario di visite infrasettimanali:
- il lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 all'uscita da scuola fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni;
- il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 all'uscita da scuola fino al mercoledì alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni (con pernottamento il martedì sera);
- il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 all'uscita da scuola fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni (con pernottamento il sabato sera); tenuto conto che il sabato sera il sig. Parte_1
è impegnato al lavoro in birreria, i genitori concordano fin da ora che il
[...] sabato sera di competenza paterna, la figlia minore rimarrà presso Per_1 l'abitazione paterna e sarà affidata alle cure di una baby sitter (che verrà presentata alla madre e il cui costo sarà interamente a carico del signor dalle ore 18:30 Pt_1 fino al rientro a casa del padre;
sono comunque salvi eventuali diversi accordi che potranno di volta in volta intervenire tra i genitori.
Dato che entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa durante il periodo natalizio, le parti concordano di seguire anche in detto periodo il calendario settimanale ordinario e di alternarsi il giorno di S. Stefano e del 31.12 nonché dell'Epifania. Il giorno della Vigilia la minore lo trascorrerà con la madre Per_1 mentre il giorno di Natale con il padre, salvo diversi accordi. Durante il predetto periodo i genitori potranno essere aiutati dai rispettivi genitori, nei momenti in cui i medesimi saranno impegnati al lavoro. Qualora la birreria chiuda per ferie durante il periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé la figlia minore nei giorni di Per_1 chiusura in cui non è impegnato al lavoro (compreso il pernottamento), sulla base di accordi che verranno presi di volta in volta dai genitori. Durante le vacanze di Pasqua, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, le parti concordano di seguire anche in detto periodo il calendario settimanale ordinario e di alternarsi la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore Per_1 tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra gli stessi entro il 31/05 di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori, la facoltà di scelta dei periodi di vacanza spetterà ad anni alterni a ciascun genitore e, in particolare, negli anni dispari al padre e negli anni pari alla madre;
le spese per le vacanze estive della figlia minore saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
i genitori si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo ed il recapito telefonico della struttura ricettiva in cui trascorreranno le vacanze con la figlia minore.
Le festività infrasettimanali previste da calendario scolastico (25/04-01/05-02/06- 01/11-8/12) verranno suddivise tra i genitori in base al principio dell'alternanza e saranno trascorse dal padre per l'intera giornata dalle ore 10:00 alle ore 18:30; quindi, in via esemplificativa, se il 25/04 la figlia minore sarà con la madre, Per_1 il 01/05 sarà con il padre e così di seguito.
Il sig. avrà diritto di recuperare il proprio diritto di visita Parte_1 e di frequentazione nei confronti della figlia minore nel caso sia Per_1 impossibilitato a goderne per motivi di lavoro o di salute dello stesso e/o della bambina;
i giorni persi dovranno essere recuperati secondo accordi da stabilirsi direttamente tra i genitori.
In caso di impossibilità a tenere con sé la figlia minore , ciascun genitore si Per_1 impegna a preferire l'altro genitore nella gestione e nell'accudimento della bambina, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi.
In ossequio allo spirito dell'affidamento condiviso, i genitori si impegnano fin da ora a scambiarsi reciprocamente ogni informazione riguardante la figlia minore , Per_1 tra cui a titolo esemplificativo quelle relative alle sue condizioni di vita e di salute, alle visite mediche, agli impegni scolastici ed extrascolastici nonché al suo andamento scolastico. Il padre e la madre, nei periodi in cui la figlia minore Per_1 sarà con l'altro genitore, potranno quotidianamente comunicare telefonicamente con la stessa.
5) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la
[...] Per_1 somma mensile di € *280,00* (duecentottanta/00), sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
detta somma verrà corrisposta in via anticipata, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre alle coordinate che la stessa avrà premura di comunicare, oltre a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno.
6) Per espresso accordo intervenuto tra le parti, l'Assegno Unico ed Universale per i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra e, a tal fine, il sig. Parte_2
si impegna fin da ora ad espletare tutte le formalità Parte_1 necessarie presso gli organi competenti affinché detto assegno venga accreditato per intero in favore della stessa. 7) Il sig. si impegna a contribuire nella misura del 50% Parte_1 alle spese di carattere straordinario, tra cui a titolo esemplificativo quelle mediche, scolastiche, ricreative, ludiche e sportive, che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze della figlia minore , per tali intendendosi quelle previste dal Per_1 Protocollo di intesa per le spese extra assegno adottato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13/06/2023; in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per facilitare il rimborso della propria quota da parte del genitore che non ha anticipato la spesa, i genitori di comune accordo si impegnano a scambiarsi via e-mail alla fine di ogni mese un report contenente l'indicazione di tutte le spese straordinarie sostenute da ciascuno nel mese di riferimento, corredate dei relativi giustificativi di spesa, al fine di effettuare i dovuti conguagli e provvedere al pagamento delle somme eventualmente dovute da ciascun genitore all'altro, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese successivo. Le spese di carattere voluttuario saranno a carico al 50% di ciascun genitore, se saranno state previamente concordate, mentre resteranno a carico del singolo genitore che le abbia sopportate, senza avere il consenso dell'altro.
8) I genitori si rilasciano sin da ora nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti per l'estero nonché al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'estero della figlia minore . Per_1
9) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali, mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate;
a tale proposito, per specifica rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale Forense, sottoscrivono il presente accordo anche l'avv. Eugenia Pellati per il sig. e l'avv. Simona Ferrari per la sig.ra Parte_1 Parte_2
.
[...]
10) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA ER MI DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA ER - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3633/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PELLATI EUGENIA presso il cui studio sito in Scandiano (RE), V.le Mazzini n. 23 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI SIMONA presso il cui studio sito in Rubiera (RE), via Vittorio Emanuele II n. 4 è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 06.10.2025la hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nata a Reggio Emilia in [...]_1
27.01.2021
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 25.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la propria residenza dove crederanno opportuno, e con l'obbligo di dare comunicazione di ogni variazione all'altro genitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria;
in particolare, la sig.ra continuerà ad abitare, unitamente alla figlia minore , Parte_2 Per_1 nell'unità immobiliare già adibita a residenza familiare, posta in Rubiera (RE), via Rosa Luxemburg n. 6, mentre il sig. continuerà ad Parte_1 abitare nell'unità immobiliare, posta in Scandiano (RE), località Arceto, piazza Pighini n. 1.
2) La casa familiare, costituita da una unità immobiliare posta in Rubiera (RE), via Rosa Luxemburg n. 6, condotta in locazione dalla sig.ra , viene Parte_2 assegnata alla stessa - unitamente ai beni mobili che ne costituiscono l'arredo e il corredo - che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore;
il sig. Per_1
dichiara di avere già prelevato dalla casa familiare i Parte_1 beni mobili di sua proprietà nonché i suoi effetti personali.
3) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione e mantenimento della sua dimora preferenziale e della sua residenza anagrafica presso la madre;
ciò al fine di consentire alla stessa di mantenere con entrambi i genitori un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia minore sarà, invece, esercitata separatamente dal genitore presso il quale o con il quale la stessa si troverà di volta in volta.
4) Il padre avrà facoltà di vedere la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà, Per_1 previo accordo con la madre e con un preavviso anche telefonico di almeno ventiquattro ore, sempre nel rispetto delle esigenze della bambina e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e lavorativi della madre;
inoltre, tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori, il sig. Parte_1
potrà tenere con sé presso la sua abitazione la figlia minore
[...] Per_1 secondo il seguente calendario di visite infrasettimanali:
- il lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 all'uscita da scuola fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni;
- il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 all'uscita da scuola fino al mercoledì alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni (con pernottamento il martedì sera);
- il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 all'uscita da scuola fino alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 18:30 quando la accompagnerà a casa della madre o dei nonni materni (con pernottamento il sabato sera); tenuto conto che il sabato sera il sig. Parte_1
è impegnato al lavoro in birreria, i genitori concordano fin da ora che il
[...] sabato sera di competenza paterna, la figlia minore rimarrà presso Per_1 l'abitazione paterna e sarà affidata alle cure di una baby sitter (che verrà presentata alla madre e il cui costo sarà interamente a carico del signor dalle ore 18:30 Pt_1 fino al rientro a casa del padre;
sono comunque salvi eventuali diversi accordi che potranno di volta in volta intervenire tra i genitori.
Dato che entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa durante il periodo natalizio, le parti concordano di seguire anche in detto periodo il calendario settimanale ordinario e di alternarsi il giorno di S. Stefano e del 31.12 nonché dell'Epifania. Il giorno della Vigilia la minore lo trascorrerà con la madre Per_1 mentre il giorno di Natale con il padre, salvo diversi accordi. Durante il predetto periodo i genitori potranno essere aiutati dai rispettivi genitori, nei momenti in cui i medesimi saranno impegnati al lavoro. Qualora la birreria chiuda per ferie durante il periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé la figlia minore nei giorni di Per_1 chiusura in cui non è impegnato al lavoro (compreso il pernottamento), sulla base di accordi che verranno presi di volta in volta dai genitori. Durante le vacanze di Pasqua, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, le parti concordano di seguire anche in detto periodo il calendario settimanale ordinario e di alternarsi la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore Per_1 tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra gli stessi entro il 31/05 di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori, la facoltà di scelta dei periodi di vacanza spetterà ad anni alterni a ciascun genitore e, in particolare, negli anni dispari al padre e negli anni pari alla madre;
le spese per le vacanze estive della figlia minore saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
i genitori si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo ed il recapito telefonico della struttura ricettiva in cui trascorreranno le vacanze con la figlia minore.
Le festività infrasettimanali previste da calendario scolastico (25/04-01/05-02/06- 01/11-8/12) verranno suddivise tra i genitori in base al principio dell'alternanza e saranno trascorse dal padre per l'intera giornata dalle ore 10:00 alle ore 18:30; quindi, in via esemplificativa, se il 25/04 la figlia minore sarà con la madre, Per_1 il 01/05 sarà con il padre e così di seguito.
Il sig. avrà diritto di recuperare il proprio diritto di visita Parte_1 e di frequentazione nei confronti della figlia minore nel caso sia Per_1 impossibilitato a goderne per motivi di lavoro o di salute dello stesso e/o della bambina;
i giorni persi dovranno essere recuperati secondo accordi da stabilirsi direttamente tra i genitori.
In caso di impossibilità a tenere con sé la figlia minore , ciascun genitore si Per_1 impegna a preferire l'altro genitore nella gestione e nell'accudimento della bambina, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi.
In ossequio allo spirito dell'affidamento condiviso, i genitori si impegnano fin da ora a scambiarsi reciprocamente ogni informazione riguardante la figlia minore , Per_1 tra cui a titolo esemplificativo quelle relative alle sue condizioni di vita e di salute, alle visite mediche, agli impegni scolastici ed extrascolastici nonché al suo andamento scolastico. Il padre e la madre, nei periodi in cui la figlia minore Per_1 sarà con l'altro genitore, potranno quotidianamente comunicare telefonicamente con la stessa.
5) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la
[...] Per_1 somma mensile di € *280,00* (duecentottanta/00), sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
detta somma verrà corrisposta in via anticipata, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre alle coordinate che la stessa avrà premura di comunicare, oltre a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno.
6) Per espresso accordo intervenuto tra le parti, l'Assegno Unico ed Universale per i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra e, a tal fine, il sig. Parte_2
si impegna fin da ora ad espletare tutte le formalità Parte_1 necessarie presso gli organi competenti affinché detto assegno venga accreditato per intero in favore della stessa. 7) Il sig. si impegna a contribuire nella misura del 50% Parte_1 alle spese di carattere straordinario, tra cui a titolo esemplificativo quelle mediche, scolastiche, ricreative, ludiche e sportive, che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze della figlia minore , per tali intendendosi quelle previste dal Per_1 Protocollo di intesa per le spese extra assegno adottato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13/06/2023; in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per facilitare il rimborso della propria quota da parte del genitore che non ha anticipato la spesa, i genitori di comune accordo si impegnano a scambiarsi via e-mail alla fine di ogni mese un report contenente l'indicazione di tutte le spese straordinarie sostenute da ciascuno nel mese di riferimento, corredate dei relativi giustificativi di spesa, al fine di effettuare i dovuti conguagli e provvedere al pagamento delle somme eventualmente dovute da ciascun genitore all'altro, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese successivo. Le spese di carattere voluttuario saranno a carico al 50% di ciascun genitore, se saranno state previamente concordate, mentre resteranno a carico del singolo genitore che le abbia sopportate, senza avere il consenso dell'altro.
8) I genitori si rilasciano sin da ora nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti per l'estero nonché al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'estero della figlia minore . Per_1
9) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali, mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate;
a tale proposito, per specifica rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale Forense, sottoscrivono il presente accordo anche l'avv. Eugenia Pellati per il sig. e l'avv. Simona Ferrari per la sig.ra Parte_1 Parte_2
.
[...]
10) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA ER MI DA