Sentenza breve 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 13/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2026, proposto da
MA Grande S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NI Mazzeo, Maurizio Perulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Supersano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale del Comune di Supersano n. 32, prot. n. 9020/2025, emessa in data 11 novembre 2025 e notificata a mezzo pec in data 13 novembre 2025, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente di provvedere con la massima urgenza alla rimozione dei rifiuti pericolosi e non, abbandonati in località “ MA CR ” e allo smaltimento degli stessi nei limiti di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi e di porre in essere le misure necessarie per impedire l’accesso e l’abbandono incontrollato di rifiuti e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LI HI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 8 settembre 2025 il legale rappresentate della società ricorrente riscontrava l’intervenuto abbandono ad opera di ignoti di un cumulo di rifiuti speciali, probabilmente provenienti da un cantiere edile, all’interno di un terreno di proprietà della società medesima e sito nell’agro del Comune di Supersano, ragione per cui provvedeva a segnalare quanto accertato ai carabinieri forestali.
1.2. Successivamente, il Comune di Supersano, in data 13 novembre 2025, notificava l’ordinanza n. 32/2025, emessa ai sensi dell’art. art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006, a mezzo della quale ordinava alla società, in qualità di proprietaria dell’area, di procedere in via urgente e comunque entro il termine di cinque giorni alla rimozione dei rifiuti in questione e all’esecuzione delle misure necessarie ad impedire l’accesso e l’abbandono incontrollato di rifiuti.
1.3. La società, quindi, dopo aver effettuato accesso agli atti del procedimento, con ricorso notificato in data 12 gennaio 2026 e depositato in data 23 gennaio 2026, ha impugnato innanzi a questo TAR l’ordinanza n. 32/2025, chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi di censura:
- “ Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 /1990 - difetto di istruttoria - motivazione carente, generica e insufficiente; violazione dell’art. 192 dlgs n.152/206 - eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di diritto soggettivi ed errata valutazione degli stessi; - Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per essere stato emesso nei confronti della società solo in quanto proprietaria dell’area, con conseguente violazione dell’art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006, in base al quale il proprietario non direttamente responsabile dell’abbandono può essere destinatario dell’ordine di rimozione dei rifiuti solo nel caso in cui quanto occorso sia imputabile a suo dolo o colpa. Tale accertamento, tuttavia, sarebbe stato completamente omesso nel caso di specie, con conseguente violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione. La ricorrente, inoltre, ha precisato che non potrebbe essere ritenuta responsabile dell’abbandono dei rifiuti per il solo fatto che il terreno in questione non sarebbe recintato, in quanto, trattandosi di una proprietà di notevolissima estensione, l’obbligo di diligenza dovrebbe essere valutato secondo il canone dell’effettiva esigibilità della condotta.
- “ Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa- cattivo uso del potere discrezionale - – violazione del principio di partecipazione procedimentale – invalidità derivata-violazione degli artt. 7-8- L.241/90 ”.
Con il secondo motivo di ricorso è censurata l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per non essere stata preceduta dall’invio di una comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, per non aver il Comune preventivamente attivato il contraddittorio con la ricorrente, con conseguente violazione dell’onere procedimentale specificamente previsto dall’art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006.
2.1. Il Comune di Supersano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.3. Ad esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, il Collegio, previo avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha trattenuto la causa in decisione.
3. A mezzo dei due motivi di ricorso formulati la ricorrente ha contestato, in sintesi, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, in quanto emessa da parte del Comune di Supersano in violazione dell’art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006 e, in particolare, alla luce del mancato rispetto delle specifiche garanzie procedimentali previste da tale disposizione e, altresì, per non aver rappresentato l’amministrazione la sussistenza delle condizioni richieste ai fini della diretta responsabilità del proprietario non responsabile dell’abuso.
3.1. Le censure sono fondate nei sensi e nei termini che seguono.
3.2. L’art. 192, co. 3, d.lgs. 42/2004 prevede che i titolari di diritti reali o personali di godimento di un’area all’interno della quale sia stata riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati, ove non siano i diretti responsabili, sono comunque tenuti a provvedere alla rimozione qualora “ tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ”.
3.3. In ragione della chiara formulazione della suddetta disposizione “ Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dei titolari di altri diritti reali o di diritti personale di godimento sull'area inquinata, ma soltanto ove detti soggetti siano responsabili quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato le cautele necessarie a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito ” ragione per cui “ … sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta ” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7236 del 26.8.2024). Inoltre è stato precisato che “… l'accertamento della responsabilità del proprietario deve avvenire previa instaurazione di un corretto contraddittorio tra la Pubblica Amministrazione e il proprietario medesimo, come prescritto dall'art. 192 del d. lgs. n. 152/2006, con la doverosa attivazione del contraddittorio procedimentale mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, necessaria ai fini dell'accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti ” (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 770 del 14 giugno 2024).
3.4. Ciò posto, nel caso di specie, come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, il Comune di Supersano ha emesso l’ordinanza nei confronti della società ricorrente non per aver ritenuto la stessa responsabile materiale dell’abbandono illecito dei rifiuti, ma in quanto proprietaria dell’area, senza, tuttavia, aver operato alcuna valutazione in ordine all’imputabilità di quanto occorso a titolo di dolo o colpa, con conseguente diretta violazione dello specifico requisito (e del conseguente onere motivazionale) previsto dall’art. 192, co. 3, d.lgs. 42/2004 per come sopra specificato.
3.5. Inoltre, come risulta dalla documentazione depositata in atti (avendo, in particolare, la ricorrente prodotto quanto acquisito a seguito dell’istanza di accesso presentata prima dell’introduzione del giudizio), il Comune non ha fatto precedere l’emissione dell’ordinanza impugnata dall’avvio di un apposito contraddittorio con la ricorrente, in tal modo violando la specifica previsione contenuta all’art. 192, co. 3, d.lgs. 42/2004, in base alla quale la responsabilità del proprietario deve essere accertata “ in contraddittorio con i soggetti interessati ”, da ciò discendendo l’illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto tale profilo.
3.6. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di cui in motivazione e deve, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune di Supersano n. 32 prot. n. 9020/2025 dell’11 novembre 2025 e fatta salva l’eventuale riedizione del potere nel rispetto di quanto evidenziato nella presente sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale del Comune di Supersano n. 32 prot. n. 9020/2025 dell’11 novembre 2025.
Condanna il Comune di Supersano al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI HI | NI SC |
IL SEGRETARIO